Il contratto collettivo stabilisce l’ammontare di retribuzione a cui il lavoratore ha diritto durante il periodo di malattia (tale cifra viene spesso denominata “garanzia contrattuale”).
Se il lavoratore non ha diritto all’indennità di malattia a carico dell’INPS, la retribuzione durante la malattia sarà posta a totale carico del datore di lavoro.
Se invece il lavoratore ha diritto all’indennità INPS, occorrerà calcolare la differenza fra garanzia contrattuale e l’indennità INPS lordizzata (cioè incrementata dei contributi previdenziali a carico del dipendente, in quanto l’indennità INPS non è colpita da contributi previdenziali), al fine di ottenere l’integrazione a carico del datore di lavoro.
IL = IM/(I-p)
dove IL = indennità “lordizzata”
IM = indennità a carico dell’INPS
p = aliquota della trattenuta a carico del lavoratore
La malattia nel CCNL Commercio
il CCNL prevede che l’indennità INPS venga integrata dal datore di lavoro fino a raggiungere:
- il 100% della retribuzione contrattuale nei primi 3 giorni;
- il 75% dal 4° al 20° giorno;
- il 100% dal 21° fino al 180° giorno.
La malattia nel CCNL Metalmeccanici grande industria
Il CCNL Metalmeccanici grande industria prevede che l’indennità INPS venga integrata dal datore di lavoro fino a raggiungere:
- il 100% della retribuzione contrattuale per i primi due mesi e il 50% per 4 mesi successivi
(2 + 4 = 6 mesi. Il lavoratore, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per 6 mesi), se il lavoratore ha un’anzianità di servizio fino a 3 anni compiuti;
- il 100% per i primi 3 mesi e il 50% per i successivi 6 mesi (quindi si conserva il posto di lavoro per 9 mesi), se il lavoratore ha un’anzianità di servizio di oltre 3 anni e fino a 6 anni compiuti;
- il 100% per i primi 4 mesi e il 50% per i successivi 8 mesi (conservazione del posto per 12 mesi), se il lavoratore ha un’anzianità di servizio di oltre 6 anni.
La malattia nel CCNL Metalmeccanici Artigiani
Il CCNL Metalmeccanici Artigiani prevede che l’indennità INPS venga integrata dal datore di lavoro fino a raggiungere:
- per gli operai: il 100% della retribuzione contrattuale dal 4° giorno (compreso) fino alla guarigione clinica (in ogni caso l’integrazione viene corrisposta per una durata massima di 150 giorni). In caso di malattia superiore a 7 giorni, l’integrazione decorrerà dal 1° giorno di malattia (invece che dal 4°);
- per gli impiegati: il 100% per i primi 2 mesi e il 50% per i 4 mesi successivi, se il lavoratore ha un’anzianità di servizio fino a 5 anni compiuti; il 100% per i primi 3 mesi e il 50% per i 5 mesi successivi, se il lavoratore ha un’anzianità di servizio di oltre 5 anni.
INDENNITÀ DI MALATTIA PER UN IMPIEGATO (CCNL COMMERCIO)
Determinazione del totale lordo e dalla retribuzione oraria e giornaliera
In generale è possibile considerare il totale lordo come somma degli elementi ricorrenti ed ordinari della busta paga.
Ciò significa che, ad esempio, gli straordinari, le somme una tantum e le indennità di trasferta saranno escluse dal totale lordo, mentre invece elementi come la paga base e il super minimo saranno inclusi.
La paga base dipende dal livello: il “terzo elemento” è un elemento economico previsto solo dal CCNL Commercio.
La contingenza è un “residuo storico” della vecchia scala mobile: nel momento in cui essa venne eliminata, si stabilì che le somme ottenute all’epoca dai lavoratori sarebbero rimaste “congelate” nella voce “contingenza”. Inoltre, visto che da quel momenti i salari non sarebbero più aumentati al crescere dei prezzi, si decise anche che ai lavoratori sarebbe stata data una piccola cifra a titolo di ”risarcimento”: quella cifra si chiama E.D.R. (Elemento Distinto della Retribuzione) ed è pari a 10,33 al mese. Alcuni contratti includono l’EDR all’interno della contingenza. Inoltre parecchi contratti collettivi, data l’inutilità della voce contingenza, hanno conglobato la stessa all’interno della paga base.
Determinazione della retribuzione oraria e giornaliera
Paga base : 168 = retribuzione lorda giornaliera
Paga base : 26 = retribuzione lorda giornaliera al 100%
retribuzione lorda giornaliera al 100% x (75 : 100) = retribuzione lorda giornaliera al 75%
168 è il divisore orario previsto dal CCNL Commercio, mentre 26 è il divisore giornaliero (anch’esso previsto dal CCNL Commercio). La retribuzione oraria è quella giornaliera vengono determinate perché servono per i calcoli successivi della busta paga.
Per quanto riguarda gli arrotondamenti, è prassi comune arrotondare alla 5^ cifra decimale nel caso della retribuzione oraria: ciò in quanto anche piccole variazioni decimali della retribuzione oraria possono causare importanti modifiche nelle cifre finali della busta paga ( ad esempio nel netto in busta). Questo è l’effetto farfalla: leggerissime perturbazioni, come i cambiamenti generali dal battito delle ali di una farfalla, possono portare a grandi variazioni dello stato globale di un sistema. Le cifre che compaiono in busta paga, diverse dalla retribuzione oraria, generalmente vengono arrotondate alla seconda cifra decimale (cioè fino ai centesi di euro). Spesso, invece, il netto in busta viene arrotondato all’unità di euro: in questo caso, tuttavia, i decimali non vengono persi, ma recuperati nel cedolino del mese successivo.
La retribuzione giornaliera al 75% sarà utile successivamente proprio ai fini del calcolo dell’indennità economica di malattia, in quanto il CCNL Commercio stabilisce che il lavoratore ha diritto al 75% della retribuzione contrattuale dal 4° al 20° giorno di malattia.
Determinazione del rateo mensile e della R.M.G.G.
Determinazione del rateo mensile lordo degli emolumenti ricorrenti
Paga base : 12 = rateo mensile lordo 13esima
rateo mensile lordo 13esima x 2 =rateo mensile lordo emolumenti ricorrenti (13esima e 14esima)
A questo punto, considerando un impiegato del commercio, per calcolare la R.M.G.G. bisogna calcolare il rateo mensile lordo degli emolumenti ricorrenti, vale a dire determinare, in ogni mese, quale cifra l’impiegato percepisce a titolo di mensilità aggiuntive, cioè tredicesima e quattordicesima.
Si parte, quindi, dalla verifica del CCNL al quale appartiene il lavoratore, per stabilire quale sia il numero di mensilità fisse aggiuntive spettanti. Non si considerano ai fini del calcolo gli eventuali premi di produzione variabili in base ad un parametro, proprio in quanto non si tratta di cifre “fisse”.
Determinazione della R.M.G.G.
A = retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia
B = rateo mensile lordo degli emolumenti di carattere ricorrente
R.M.G.G. = (A + B) : 30
Si tenga conto che non è affatto frequente osservare una variazione della retribuzione lorda tra un mese e quello successivo. Affinché ciò avvenga è necessario che la paga base subisca un incremento (per rinnovo del CCNL oppure per incremento di livello) oppure che venga attribuito al lavoratore un superminimo (oppure incrementato il superminimo già percepito). Altrimenti deve trattarsi della scadenza di nuovo scatto di anzianità. Dato che gli scatti di anzianità sono compresi nel totale lordo, essi fanno sì che totale lordo aumenti.
30 è un divisore fisso che non dipende dal numero dei giorni del mese in cui si verifica l’evento di malattia. Quindi si utilizzerà 30 anche per febbraio (che ha 28 o 29 giorni) oppure per marzo (che ne ha 31) o giugno (che ne ha 30).
Determinazione dell’indennità INPS e dell’integrazione a carico ditta
Determinazione dell’indennità INPS di malattia
R.M.G.G. x (50 : 100) x giorni indennizzati dall’INPS = Indennità INPS (non lordizzata)
(Indennità INPS non lordizzata x 100) : (100 x aliquota previdenziale a carico del dipendente) = Indennità INPS lordizzata
L’indennità INPS (non lordizzata) viene calcolata moltiplicando la R.M.G.G. per la quota percentuale spettante per il numero di giornate indennizzate dall’INPS.
Con il termine “non lordizzata” si intende indicare che tale indennità è quella che effettivamente verrà percepita dal lavoratore. la lordizzazione è una procedura che serve per incrementare l’indennità INPS dei contributi a carico del lavoratore. Ciò è necessario in quanto l’integrazione di malattia a carico della ditta è colpita da contributi previdenziali, mentre l’indennità INPS non lo è (dato che è un cifra erogata dall’INPS, cioè da un ente previdenziale, non è colpita da cotributi previdenziali). Quindi, al fine di determinare l’integrazione malattia a carico ditta, è necessario effettuare la differenza fra la garanzia contrattuale, vale a dire quanto spetta al lavoratore durante la malattia secondo il CCNL, e l’indennità INPS lordizzata.
Nella formula per il calcolo dell’indennità INPS lordizzata:
(Indennità INPS non lordizzata x 100) : (100 – Aliquota contributiva a carico dipendente)
il coefficiente 100 è fisso, mentre l’aliquota contributiva a carico dipendente è una percentuale che dipende da:
- settore (es. industria in generale, industria edile, aziende commerciali, ecc.);
- qualifica (operaio, impiegato / quadro, viaggiatore / piazzista, dirigente);
- numero dipendenti (fino a 15, oltre 15 e fino a 50, oltre 50 e fino a 200, oltre 200).
Determinazione dell’integrazione malattia a carico ditta
(retribuzione lorda giornaliera al 100% x giorni di carenza) + (retribuzione lorda giornaliera al 75% x giorni indennizzabili di malattia) = garanzia contrattuale
Garanzia contrattuale – Indennità INPS lordizzata = integrazione malattia carico ditta
Retribuzione lorda giornaliera al 100% x giorni di assenza per malattia = trattenute per malattia
Indennità INPS non lordizzata + integrazione malattia a carico ditta = competenze per malattia
La garanzia contrattuale consiste nella somma di denaro che spetta al lavoratore dipendente durante la malattia, secondo le disposizioni del CCNL di appartenenza.
L’integrazione malattia a carico ditta, corrisponde alla differenza fra garanzia contrattuale e indennità INPS lordizzata .
INDENNITÀ DI MALATTIA PER UN OPERAIO (CCNL COMMERCIO)
Determinazione della paga lorda oraria del mese corrente e dalla retribuzione lorda del mese precedente
Determinazione della paga lorda oraria
Occorre innanzi tutto definire a questo punto una regola generale: a differenza dell’impiegato e dell’operaio “mensilizzato”, per i quali si determina il totale lordo mensile, per l’operaio retribuito ad ore bisogna prima di tutto calcolare la retribuzione lorda oraria. Essa è pari alla somma di tutti gli elementi orari che fanno parte del lordo.
Ogni elemento economico è generalmente previsto dal contratto collettivo in cifra mensile. Tale cifra va convertita in importo orario, suddividendo l’importo mensile per il divisore fisso (nel senso che va usato qualunque sia il mese oggetto del calcolo) previsto dal CCNL al quale il dipendente appartiene.
Va rilevata un’altra differenza nel modo di calcolare la busta paga di un operaio rispetto a quella di un impiegato. Nel cedolino di un impiegato viene innanzi tutto determinato il totale lordo mensile, poi da esso si detraggono le cifre corrispondenti alle assenze. Tali assenze possono essere retribuite oppure no: ad esempio se si tratta di sciopero, la cifra corrispondente alle giornate di sciopero viene detratta. Se invece si tratta di assenze retribuite (esempio malattia o infortunio), la cifra viene inizialmente detratta per l’assenza e poi raggiunta nella misura del trattamento economico previsto per l’istituto in questione .
Nel cedolino di un operaio, invece, viene calcolata prima di tutto la retribuzione lorda oraria, poi viene inserito in busta tutto ciò a cui ha diritto. Ad esempio se ha lavorato 100 ore e la sua paga lorda oraria è 7 euro, si inserirà in busta 700 euro (= 7×100).
Calcolo del rateo mensile e della R.M.G.G.
Determinazione del rateo mensile
Il rateo mensile lordo degli emolumenti di carattere ricorrente può essere calcolato in due modi alternativi.
Secondo la modalità 1) si divide la retribuzione lorda del mese precedente per 12 e in questo modo si ottiene l’ammontare di una mensilità aggiuntiva maturata in un mese. Successivamente si moltiplica il risultato ottenuto per 2, poiché il CCNL Commercio prevede 2 mensilità aggiuntive a carattere fisso (13esima e 14esima).
Secondo la modalità 2) si dividono le ore mensili previste da CCNL Commercio per 12. In questo modo si ottengono le ore di una mensilità aggiuntiva maturata in un mese. Poi si moltiplicano le ore ottenute per la retribuzione lorda oraria: in questo modo si ottiene l’ammontare in euro di una mensilità aggiuntiva maturata in un mese. Successivamente si moltiplica il risultato per 2, in modo da tener conto sia della tredicesima che della quattordicesima.
Determinazione della R.M.G.G.
A = retribuzione lorda mese precedente
B = rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere ricorrente
C = numero delle giornate lavorate (retribuite) nel periodo considerato alla lettera A)
R.M.G.G. = (A : C) + (B : 25)
Determinazione dell’indennità INPS e dell’integrazione a carico ditta
Indennità INPS
R.M.G.G. x (50 : 100) x giorni indennizzati dall’INPS = Indennità INPS (non lordizzata)
(indennità non lordizzata. x 100) : (100 – aliquota previdenziale a carico del dipendente) = Indennità INPS lordizzata
Calcolo dell’integrazione a carico ditta
La retribuzione contrattuale (cioè prevista dal contratto collettivo) giornaliera è pari alla retribuzione oraria moltiplicata per le ore giornaliere svolte dal dipendente.
Per ottenere la retribuzione giornaliera al 75% è sufficiente applicare tale percentuale alla retribuzione piena.
La garanzia contrattuale è pari alla somma dei giorni remunerati al 100% ed altri giorni remunerati al 75%.