Il lavoro parasubordinato è quel rapporto di collaborazione svolta in modo continuativo nel tempo, coordinata con la struttura organizzativa del datore di lavoro committente, in modo prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione.
Per effetto della legge Biagi, le collaborazioni, tranne alcune eccezioni, quali le prestazioni occasionali, collaborazioni dei pensionati di vecchiaia, collaborazioni con le pubbliche amministrazioni, ecc., devono essere ricondotte a uno o più progetti specifici o a programmi o a fasi di programmi di lavoro.
In particolare per progetto si intende quell’attività produttiva ben identificabile e funzionalmente collegata ad un risultato finale cui il collaboratore partecipa personalmente con la sua prestazione.
Il programma, invece, è quel tipo di attività non direttamente riconducibile ad un risultato finale, ma ad uno parziale, destinato ad integrarsi con altre lavorazioni ed altri risultati anch’essi parziali.
Se il contratto non prevede l’indicazione di uno specifico progetto o programma di lavoro, il rapporto si deve considerare di lavoro subordinato a tempo indeterminato.
Il lavoratore può svolgere la sua attività di collaborazione a favore di più committenti, salvo diverso accordo tra le parti.
Il contratto di parasubordinazione deve essere redatto in forma scritta e termina nel momento della realizzazione del progetto o del programma.
I lavoratori parasubordinati sono iscritti ai fini previdenziali alla Gestione separata istituita presso l’INPS, gestione alla quale, oltre ai collaboratori, sono iscritti:
- i professionisti che non devono versare la contribuzione alla propria cassa di categoria;
- i lavoratori autonomi occasionali e gli incaricati delle vendite a domicilio se il loro
reddito supera i 5.000 euro annui; - gli associati in partecipazione;
- gli iscritti ai dottorati di ricerca.
I collaboratori devono presentare la domanda di iscrizione alla gestione separata agli uffici INPS nel cui ambito territoriale è ubicata l’azienda committente. È possibile presentarla anche presso una qualsiasi altra sede che poi provvederà a trasmetterla all’ufficio competente.
Il contributo è per due terzi a carico dell’azienda committente e per un terzo a carico del lavoratore.
I contributi agli iscritti alla Gestione separata si pagano applicando all’imponibile contributivo le aliquote stabilite dalla legge.
I committenti devono versare all’INPS i contributi per i propri collaboratori utilizzando il modulo F24.
Il versamento deve essere effettuato entro il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso.
I committenti hanno l’obbligo di compilare e inviare on line il modulo Emens entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di competenza (denuncia che permette di attribuire immediatamente i contributi al singolo lavoratore).
Il versamento dei contributi alla gestione separata comporta l’assicurazione per la vecchiaia, l’invalidità e i superstiti. Pertanto, al raggiungimento dei requisiti i lavoratori parasubordinati hanno diritto alle seguenti prestazioni:
- pensione di vecchiaia (calcolata col sistema contributivo)
- assegno di invalidità
- pensione di inabilità
- pensione ai superstiti
Tali prestazioni sono attribuite in base ai criteri esistenti per la gestione dei commercianti.
I lavoratori che prima dell’iscrizione alla Gestione separata hanno versato contributi nell’assicurazione generale obbligatoria o in un altro fondo o in una gestione autonoma dell’INPS, possono chiedere (con una domanda di opzione) che tali contributi siano conteggiati nella Gestione separata per calcolare la pensione di vecchiaia col sistema contributivo. Per esercitare l’opzione occorre che il lavoratore abbia almeno 15 anni di contribuzione di cui almeno 5 a partire dal gennaio 1996 e non avere raggiunto alla stessa data 18 anni di contributi.
I collaboratori che versano l’aliquota più alta beneficiano della tutela per la maternità e la malattia e dell’assegno per il nucleo familiare.
In particolare, alle lavoratrici a progetto e categorie assimilate (collaboratrici coordinate e continuative), associate in partecipazione e libere professioniste iscritte alla gestione separata, spetta un congedo di maternità per i due mesi precedenti e i tre mesi successivi la data del parto, a condizione che la lavoratrice abbia versato almeno tre mensilità di contribuzione nei dodici mesi precedenti il periodo di maternità. Per ricevere l’indennità, inoltre, è necessario astenersi dallo svolgimento dell’attività lavorativa.
Il congedo parentale è riconosciuto per i parti e gli ingressi in famiglia (adozioni e affidamenti) successivi al 1° gennaio 2007, limitatamente ad un periodo di tre mesi entro il primo anno di vita del bambino. Condizione necessaria è che le madri risultino in possesso del requisito contributivo minimo previsto per il riconoscimento del diritto all’indennità di maternità.
Anche i padri lavoratori a progetto e categorie assimilate, iscritti alla Gestione Separata, hanno diritto al congedo parentale, con relativo trattamento economico, in presenza del requisito di almeno tre mesi di contribuzione nei dodici mesi precedenti l’insorgenza di una delle situazioni previste dalla legge: morte o grave infermità della madre, abbandono del figlio, affidamento esclusivo del bambino al padre.
In caso di malattia i lavoratori parasubordinati (compresi i lavoratori occasionali che hanno rapporti di lavoro con lo stesso committente per oltre 30 giorni nel corso dell’anno oppure di durata anche inferiore ma con diritto ad un compenso superiore a 5000€) hanno diritto ad una indennità giornaliera a carico dell’Inps. L’indennità è corrisposta per un numero massimo di giorni pari a un sesto della durata complessiva del rapporto di lavoro e comunque non inferiore a 20 giorni nell’arco dell’anno. Se la malattia comporta una degenza ospedaliera, il limite massimo indennizzabile è di 180 giorni nell’arco dell’anno.
Per ottenere l’indennità l’assicurato deve essere in possesso (nell’anno solare precedente la malattia) di un reddito individuale non superiore al 70% del massimale contributivo (e 62.068,00); avere almeno 3 mesi, anche non continuativi, di contribuzione nella Gestione Separata nei 12 mesi precedenti la malattia. Gli iscritti alla gestione separata, infine, possono avere diritto all’assegno per il nucleo familiare. Esso spetta nei casi in cui la somma dei redditi derivanti da attività di collaborazione sia pari o superiore al 70% del reddito complessivo familiare percepito nell’anno solare precedente al 1° luglio