Diritti dei lavoratori

Diritti dei lavoratoriIn ogni contratto di lavoro le parti interessate annunciano e delimitano gli accordi presi precisando diritti e doveri del datore di lavoro e del lavoratore. Un altro elemento del contratto è un insieme di norme che disciplinano il lavoro e proteggono il lavoratore dal lato economico, fisico e morale, garantendone la dignità e la salute. Queste norme sono elencate nella Costituzione Italiana agli articoli dal n. 35 al n. 40.

La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. Cura la formazione e l’elevazione professionale dei lavoratori. Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i diritti del lavoro. Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell’interesse generale, e tutela il lavoro italiano all’estero.

Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa.
La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge.
Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.

La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l’adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale adeguata protezione.

La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato.
La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione.

I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

Il diritto di sciopero si esercita nell’ambito delle leggi che lo regolano. Il 20 marzo 1970 è entrato in vigore lo Statuto dei Lavoratori con la Legge n. 300 al fine di proteggere i diritti basilari dei lavoratori dipendenti e delle rappresentanze sindacali assicurando un giusto rapporto con la direzione dell’impresa e la libertà di pensiero dei lavoratori.

Riportiamo di seguito i Diritti dei Lavoratori aggiornati con le modifiche del Jobs Act

  • Libertà e dignità del lavoratore i lavoratori, senza distinzione di opinioni politiche, sindacali e di fede religiosa, hanno diritto, nei luoghi dove lavorano, di manifestare liberamente il proprio pensiero, nel rispetto dei principi della Costituzione e delle norme della presente legge.
  • Utilizzo delle guardie giurate. Le guardie particolari giurate possono essere impiegate soltanto per scopi di tutela del patrimonio aziendale. Non possono contestare ai lavoratori azioni o fatti diversi da quelli che attengono alla tutela del patrimonio aziendale. Il datore di lavoro non può adibire alla vigilanza sull’attività lavorativa delle guardie, le quali non possono accedere nei locali dove si svolge l’attività lavorativa, solo eccezionalmente per specifiche e motivate esigenze.
  • Personale di vigilanza. I nominativi e le mansioni specifiche del personale di vigilanza dell’attività lavorativa devono essere comunicati ai lavoratori interessati.
  • Impianti audiovisivi. E’ vietato l’uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per controllare a distanza dell’attività dei lavoratori, essi possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna.
  • Accertamenti sanitari. Sono vietati accertamenti da parte del datore di lavoro sulla idoneità e sulla infermità per malattia o infortunio del lavoratore dipendente. Il controllo delle assenze per infermità può essere effettuato soltanto attraverso i servizi ispettivi degli istituti previdenziali competenti, i quali sono tenuti a compierlo quando il datore di lavoro lo richieda.
  • Visite personali di controllo. Le visite personali di controllo sul lavoratore sono vietate tranne nei casi in cui siano indispensabili ai fini della tutela del patrimonio aziendale, in relazione alla qualità degli strumenti di lavoro o delle materie prime o dei prodotti. In tali casi le visite personali potranno essere effettuate soltanto a condizione che siano eseguite all’uscita dei luoghi di lavoro, che siano salvaguardate la dignità e la riservatezza del lavoratore e che avvengano con l’applicazione di sistemi di selezione automatica riferiti alla collettività o a gruppi di lavoratori .
  • Divieto di indagini sulle opinioni. È fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione e nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini sulle opinioni politiche, religiose o sindacali del lavoratore, nonché su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore.
  • Tutela della salute e dell’integrità fisica. I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.
  • Diritto allo studio. I lavoratori studenti, iscritti e frequentanti corsi regolari di studio in scuole di istruzione primaria, secondaria e di qualificazione professionale, statali, legalmente riconosciute o comunque abilitate al rilascio di titoli di studio legali, hanno diritto a turni di lavoro che agevolino la frequenza ai corsi e la preparazione agli esami e non sono obbligati a prestazioni di lavoro straordinario o durante i riposi settimanali. I lavoratori che devono sostenere prove di esame, hanno diritto a fruire di permessi giornalieri retribuiti e il datore di lavoro potrà richiedere la certificazione.
  • Mansioni del lavoratore. Il lavoratore deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito, cioè alle mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione.
  • Diritto di associazione e di attività sindacale.  I lavoratori hanno diritto di costituire associazioni sindacali, di aderirvi e di svolgere attività sindacale, e ciò è garantito a tutti i lavoratori all’interno dei luoghi di lavoro.
  • Assemblea. I lavoratori hanno diritto di riunirsi, nella unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell’orario di lavoro, nonché durante l’orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.
  • Aspettativa dei lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive o a ricoprire cariche sindacali provinciali e nazionali. I lavoratori che siano eletti membri del Parlamento nazionale o del Parlamento europeo o di assemblee regionali ovvero siano chiamati ad altre funzioni pubbliche elettive possono, a richiesta, essere collocati in aspettativa non retribuita, per tutta la durata del loro mandato.
  • Permessi ai lavoratori chiamati a funzioni pubbliche elettive. I lavoratori eletti alla carica di consigliere comunale o provinciale che non chiedano di essere collocati in aspettativa sono, a loro richiesta, autorizzati ad assentarsi dal servizio per il tempo strettamente necessario all’espletamento del mandato, senza alcuna decurtazione della retribuzione.