Il rapporto di lavoro può terminare per libera volontà del lavoratore stesso, si parla in questo caso di dimissioni.
La nuova Riforma del lavoro: il Jobs Act definisce le nuove regole tecniche per la compilazione del modulo per la presentazione delle dimissioni e risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro e dell’eventuale revoca, che è entrata in vigore dal 12 marzo 2016 (articolo 26 comma 1 del Decreto Legislativo 151 del 2015).
Con la nuova Riforma il lavoratore non può rassegnare le proprie dimissioni in carta libera al proprio datore di lavoro, in quanto sarebbero nulle, ma per comunicare la propria volontà di interrompere il rapporto di lavoro, utilizzerà di una procedura telematica univoca sulla quale il datore di lavoro non potrà in alcun modo intervenire.
Il sopraccitato articolo della Riforma prevede che “le dimissioni e la risoluzione consensuale del rapporto di lavoro sono fatte, a pena di inefficacia, esclusivamente con modalità telematiche su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali attraverso il sito www.lavoro.gov.it e trasmessi al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente”.
Ci sono dei lavoratori che fanno eccezione dall’utilizzo della procedura telematica:
- i lavoratori e le lavoratrici che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 55, comma 4, del Testo unico sulla maternità; ossia, le lavoratrici, durante il periodo di gravidanza, e le lavoratrici ed i lavoratori durante i primi tre anni di vita del bambino o nei primi tre anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento. Questi soggetti continueranno a convalidare le dimissioni o la risoluzione consensuale presso il servizio ispettivo della Direzione del lavoro competente per territorio;
- i lavoratori e le lavoratrici domestiche (es.: baby sitter, colf e badanti);
- i lavoratori e le lavoratrici che presentano le dimissioni o la risoluzione consensuale all’interno di un verbale conciliativo predisposto nelle sedi c.d. protette: Direzione territoriale del lavoro, Sindacato o Commissione di certificazione.
I lavoratori che si dimettono per il raggiungimento dei limiti di età pensionistica o per giusta causa non sono esenti dall’obbligo della comunicazione.
Il lavoratore può utilizzare la procedura autonomamente o avvalersi di uno dei soggetti abilitati dall’art. 26 :
- patronato;
- organizzazione sindacale;
- ente bilaterale;
- commissione di certificazione (art. 76 Decreto Legislativo n. 276 del 2003).
Se il lavoratore agisce in modo autonomo, deve:
- richiedere il codice Pin INPS, accedendo al sito www.inps.it (sempreché non l’abbia già ottenuto in precedenza);
- registrarsi al sito del Ministero del lavoro, accedendo al sito www.cliclavoro.gov.it (sempreché non l’abbia già fatto in passato).
Adempiute alle registrazioni richieste il lavoratore che decide di effettuare la comunicazione autonomamente deve:
- accedere al sito del Ministero del lavoro: lavoro.gov.it;
- aprire la pagina dedicata alla procedura telematica;
- compilare il format on-line, andando a “flaggare” la motivazione (dimissioni, risoluzione consensuale o revoca);
- inviare il modello.
Il portale, chiederà al lavoratore di fornire le informazioni necessarie per risalire al rapporto di lavoro dal quale si vuole recedere, in modo da compilare in automatico le sezioni 1, 2 e 3 del modulo di recesso.
La sezione 4 dovrà essere sempre compilata dal lavoratore mentre la sezione 5 sarà aggiornata automaticamente dal sistema, contestualmente al salvataggio nel sistema informatico SMV del Ministero lavoro.
I dati che automaticamente o su digitazione del lavoratore, dovranno essere inseriti sono:
- Sezione 1 : dati del lavoratore (codice fiscale, cognome, nome ed email);
- Sezione 2 : dati del datore di lavoro (codice fiscale, denominazione, indirizzo sede di lavoro, comune sede di lavoro, Cap e sede di lavoro);
- Sezione 3 : dati rapporto di lavoro (data inizio, tipologia contrattuale);
- Sezione 4 : dati recesso da rapporto (tipo di comunicazione (dimissioni, risoluzione, revoca);
- Sezione 5 : dati di invio (codice identificativo modulo, tipo soggetto abilitato, codice fiscale soggetto abilitato).
Il modulo nel medesimo stato ricevuto dal sistema informatico verrà trasmesso al datore di lavoro e alla Direzione territoriale del lavoro competente.
La trasmissione del modulo assicura:
- il riconoscimento certo del soggetto che effettua l’adempimento;
- l’attribuzione di una data certa di trasmissione alla comunicazione;
- la revoca della comunicazione entro 7 giorni dalla data di trasmissione;
- l’intervento di un soggetto abilitato a supporto del lavoratore per l’esecuzione delle operazioni di trasmissione e revoca.
Nel caso in cui il lavoratore, per effettuare la comunicazione voglia avvalersi di uno dei soggetti abilitati, questi ultimi si assumono la responsabilità dell’accertamento dell’identità del lavoratore che richiede la trasmissione del modulo.
Il lavoratore che ha comunicato le dimissioni ha la possibilità di revocarle entro sette giorni dalla comunicazione.