La malattia è una indennità riconosciuta ai lavoratori quando si verifica un evento morboso (malattia) che ne determina l’incapacità lavorativa.
Dal punto di vista del diritto del lavoro, la malattia viene definita come uno stato di alterazione della salute che provoca un’assoluta o parziale incapacità di svolgere l’attività lavorativa.
La sospensione del rapporto di lavoro in caso di malattia (o infortunio non sul lavoro) è disciplinata dall’art. 2110 del codice civile, che dispone, in assenza di equivalenti forme di previdenza o assistenza, legali o contrattuali, l’obbligo per il datore di lavoro:
- conservare il posto di lavoro per un periodo determinato;
- di corrispondere al prestatore un particolare trattamento economico, secondo le previsioni dei contratti collettivi.
Periodo di conservazione del posto (cosiddetto periodo di comporto)
Il lavoratore ha diritto, in caso di malattia, alla conservazione del posto per un periodo (c.d. periodo di comporto) scaduto il quale può essere licenziato “ad nutum” (ovvero a prescindere dalla sussistenza di una giusta causa o di un giustificato motivo).
Il periodo di comporto è previsto dai contratti collettivi ed è normalmente differenziato in relazione all’anzianità di servizio.
Comporto secco o per sommatoria
Il periodo di comporto può essere stabilito in vari modi. Ci si può riferire a tutti i periodi di assenza per malattia che si sono verificati nell’arco di un predeterminato periodo di tempo (comporto per sommatoria o frazionato), oppure ci si può riferire alla durata dell’assenza per ogni singolo evento (comporto secco o ininterrotto), eventualmente con la previsione di una particolare durata del comporto nel caso di ricaduta della stessa malattia: infine si può ricorrere ad un sistema misto, vale a dire che la possibilità di recesso del datore di lavoro scatta dopo una certa durata di ogni malattia e comunque dopo che in un certo periodo di tempo si sono sommate assenze per malattia oltre un determinato numero di giorni.
Aspettativa dopo il superamento del periodo di comporto
Qualora lo stato di malattia si prolunghi oltre il termine finale di conservazione del posto, ciascuna delle parti può recedere dal rapporto. In assenza di una manifestazione di volontà in tal senso il rapporto rimane sospeso senza decorrenza dell’anzianità di servizio per nessun istituto.
I contratti collettivi prevedono talora la possibilità per il lavoratore di richiedere un periodo di aspettativa non retribuita (tale periodo varia, generalmente, da un minimo di 4 ad un massimo di 12 mesi, a seconda dei settori).
A chi spetta la malattia?
Il trattamento economico garantito al lavoratore varia in relazione ai contratti collettivi e secondo l’inquadramento del lavoratore (impiegato, operaio mensilizzato, operaio retribuito ad ore).
Il lavoratore ha diritto ad un’indennità giornaliera, in genere posta a carico dell’INPS e anticipata dal datore di lavoro. I contratti collettivi possono prevedere un’integrazione da parte dell’azienda al trattamento INPS.
L’indennità economica di malattia a carico dell’INPS spetta alle seguenti categorie di lavoratori;
- operai dell’industria, artigianato e categorie assimilate, lavoratori a domicilio;
- operai impiegati, quadri e categorie assimilate del commercio;
- salariati delle aziende del credito, delle assicurazioni e dei servizi tributari appaltati;
- dipendenti da condomini proprietari di fabbricati e servizi del culto (ad esempio i “sacristi” addetti alla custodia della chiesa e degli arredi sacri), esclusi gli impiegati e quadri dipendenti da proprietari di stabili, dei portieri, dei viaggiatori e piazzisti e dei dipendenti dei partiti politici e associazioni sindacali;
- salariati fissi e assimilati delle aziende agricole; braccianti fissi od obbligati; braccianto (o giornalieri di campagna), avventizi ed assimilati;
- lavoratori soci di società ed enti cooperativi, anche di fatto, che prestino la loro attività per conto delle società ed enti medesimi;
- lavoratori addetti ai pubblici servizi di trasporto rientranti nell’ambito di applicazioni del R. D. n. 148/1931, con le modalità e i limiti previsti per i lavoratori del settore industria (Inps, circ. n. 102/2005; Ministero del Lavoro, nota n. 2703/2006);
- lavoratori assunti con contratto di apprendistato di cui al D.Lgs. n. 376/2003.
Per i lavoratori non compresi nell’elenco di cui sopra, il trattamento economico di malattia è interamente a carico del datore di lavoro.
Come si ottiene
Il lavoratore deve farsi rilasciare dal medico curante il certificato di malattia redatto in due copie ed entro 2 giorni, dalla compilazione da parte del medico, deve inviare la prima copia alla propria Sede dell’Inps (quella di residenza abituale) e la seconda copia al datore di lavoro.
I certificati sono a lettura ottica, per cui è molto importante, per la compilazione, attenersi alle istruzioni riportate sul certificato stesso.
L’Inps ha predisposto una procedura per la trasmissione telematica dei certificati medici.
Sarà il medico curante a inviare direttamente il certificato all’Istituto evitando la mediazione del lavoratore.
Il lavoratore ammalato deve rimanere a casa a disposizione per eventuali controlli effettuati dai medici dell’Inps, nelle seguenti fasce orarie: dalle 10 alle 12 e dalla 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi.
Motivi che giustificano l’assenza al controllo
- Necessita di eseguire visite generiche urgenti o accertamenti specialistici che non possono essere effettuati in orari diversi da quelli previsti per le fasce orarie;
- Situazioni in cui è necessaria la presenza del lavoratore fuori casa per evitare di arrecare gravi danni a sé o ad un familiare, ad esempio: partecipazione ad esami pubblici, ricoveri ospedalieri o gravi infortuni, convocazione da parte di autorità pubbliche. Necessità di effettuare accertamenti specialistici durante le fasce orarie.
L’indennità è pari, per la maggior parte delle categorie, al 50% della retribuzione media globale giornaliera (R.M.G.G.) per i primi venti giorni di malattia; al 66,66% per i giorni successivi della stessa malattia o ricaduta.
L’indennità è pagata in genere dal datore di lavoro, il quale procede al relativo conguaglio con i contributi dovuti all’INPS.
L’indennità viene pagata invece direttamente dall’INPS:
- ai disoccupati e sospesi dal lavoro (che non fruiscono del trattamento di integrazione salariale) per i quali l’indennità è ridotta;
- agli operai agricoli;
- ai lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per lavori stagionali.
Durante le ferie
La malattia sorta durante le ferie ne sospende il decorso a meno che il datore di lavoro provi, attraverso accertamenti sanitari, che la malattia stessa è di fatto compatibile con le finalità delle ferie. Il lavoratore è tenuto a comunicare lo stato di malattia al datore di lavoro e all’INPS.
Controlli sanitari
È data facoltà al datore di lavoro che intenda verificare l’effettiva incompatibilità della malattia del lavoratore con le ferie, di chiedere il controllo, da parte dei medici iscritti alle liste dell’INPS o della Azienda Sanitaria Locale (ASL), specificando che si tratta di lavoratore ammalatosi durante le ferie.
L’idoneità della malattia ai fini della sospensione deve essere valutata in relazione a quello che viene definito “danno biologico”. Di conseguenza, l’interruzione del periodo feriale si verifica solo quando la malattia sopravvenuta incida sulla sfera biologica del lavoratore in modo sostanziale pregiudicando il recupero delle energie psicofisiche, principale scopo delle ferie.
L’indennità non spetta
- per i giorni di ritardo nell’invio del certificato;
- quando il lavoratore è assente ingiustificato alla visita di controllo disposta dall’INPS o dalla ASL: in tal caso è prevista la perdita totale dell’indennità per un massimo di 10 giorni. In caso di seconda assenza ingiustificata la riduzione dell’indennità è del 50% per il restante periodo di malattia.
Il ricorso
Nel caso in cui l’Indennità di malattia non venga concessa l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Provinciale dell’INPS, entro 90 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica rifiuto.
Il ricorso indirizzato al Comitato Provinciale, può essere:
- presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda;
- inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
- presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.
Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.