R.M.G.G. in maternità e indennità

RMGG maternitàLa Retribuzione Media Globale Giornaliera, (R.M.G.G.) per le impiegate, si ottiene dividendo per 30 (divisore fisso) la retribuzione relativa al mese precedente quello d’inizio della maternità, sommata al rateo degli emolumenti corrisposti con periodicità ultra mensile.

Se la lavoratrice, per qualunque causa, non ha compiuto l’intero mese di attività lavorativa, per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera è necessario:

  • dividere la retribuzione spettante per il lavoro prestato nel mese per il numero delle giornate (incluse le domeniche e le festività retribuite);
  • dividere per 30 il rateo degli emolumenti ultra mensili di cui sopra;
  • sommare le due componenti.

Per l’individuazione della Retribuzione Media Globale Giornaliera delle lavoratrici con qualifica di operaia (nei settori dell’industria, commercio e assimilati) occorre:

  1.  determinare la retribuzione percepita per il mese (se il periodo di paga è mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale) immediatamente precedenti l’inizio della maternità;
  2. determinare il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile o settimanale (tredicesima mensilità, premi, ecc..);
  3. determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese o nelle quattro settimane considerate (ad esempio festività godute, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata in caso di settimana corta, ferma restando l’esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate la lavoratrice ha percepito una retribuzione ad integrazione dell’indennità di maternità);
  4. dividere l’importo di cui al numero 1) per il numero delle giornate di cui al numero 3);
  5. dividere l’importo di cui al numero 2) per 25 (divisore fisso);
  6. sommare gli importi risultanti dalle operazioni di cui ai numeri 4) ed 5):

(*) In caso di maternità riguardante operaie retribuite in misura fissa mensilizzata, indipendentemente dalle ore di lavoro compiute, la retribuzione media del mese precedente va determinata utilizzando il divisore 26.

Per le lavoratrici part-time con variazione di orario le modalità di calcolo valide in via generale per determinare la retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione delle indennità di maternità devono essere parzialmente modificate qualora nel corso dell’anno si alternino periodi di lavoro ad orario ridotto a periodi a tempo pieno.

In tale ipotesi, la retribuzione media giornaliera del mese precedente l’evento va opportunamente riproporzionata (INPS circ. n. 182/1997).

Per le lavoratrici a domicilio, la Retribuzione Media Globale Giornaliera si ottiene dividendo la somma delle retribuzioni relative alle lavorazioni riconsegnate nel mese precedente l’inizio della maternità (comprensive delle maggiorazioni previste dai C.C.N.L. per ferie, festività ecc. e con esclusione della maggiorazione per trattamento di fine rapporto) per il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese stesso (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna.

Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l’operazione deve essere effettuata sommando tra loro i giorni compresi tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni.

Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna.

Se la maternità inizia in un periodo nel quale non sono state affidate commesse, l’indennità di malattia è corrisposta direttamente dall’INPS.

Alle apprendiste in maternità l’indennità giornaliera è corrisposta con gli stessi criteri vigenti per le lavoratrici con qualifica operaia appartenenti allo stesso settore.

In caso di congedo parentale, se il congedo è fruito senza soluzioni di continuità con l’astensione obbligatoria (ciò significa che l’astensione facoltativa segue quella obbligatoria senza che in mezzo si torni a lavorare), la R.M.G.G. di riferimento per il calcolo dell’indennità è la stessa utilizzata per l’astensione obbligatoria, senza tener conto dei ratei delle mensilità aggiuntive.

Qualora vi sia stata ripresa dell’attività (anche di un solo giorno) dopo l’astensione obbligatoria, la R.M.G.G. deve essere calcolata sulla retribuzione del periodo immediatamente precedente l’inizio del congedo.

l’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di:

  • risoluzione del rapporto di lavoro per cessazione dell’azienda cui la lavoratrice è addetta;
  • ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta;
  • risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine.

Alle lavoratrici che, all’inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro siano sospese, assenti dal lavoro senza retribuzione ovvero disoccupate, compete l’indennità di maternità, purché tra l’inizio della assenza (sospensione o cessazione del rapporto di lavoro) e quello del periodo di astensione obbligatoria non siano decorsi più di 60 giorni.

Ai fini del computo dei predetti 60 giorni non si deve tenere conto delle assenze relative a:

  • malattia e infortunio sul lavoro;
  • periodo di congedo parentale, o di congedo per la malattia del figlio fruito per una precedente maternità;
  • assenza per accudire i minori in affidamento;
  • periodo di mancata prestazione lavorativa prevista dal contratto di lavoro a tempo parziale di tipo verticale.

La lavoratrice cessata dal rapporto di lavoro da oltre 60 giorni che alla data di inizio del congedo di maternità sia in godimento dell’indennità di disoccupazione (tanto ordinaria che speciale), ha diritto all’indennità di maternità anziché all’indennità di disoccupazione; se invece, non è in godimento dell’indennità di disoccupazione, perché nell’ultimo biennio precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria abbia effettuato lavorazioni non soggette all’obbligo di assicurazione contro la disoccupazione, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità, purché:

  • al momento dell’astensione obbligatoria non siano trascorsi più di 180 giorni dalla data di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • nel biennio precedente l’inizio dell’astensione obbligatoria risultino in suo favore almeno 26 contributi settimanali nell’assicurazione di malattia.

La lavoratrice sospesa dal lavoro da oltre 60 giorni che alla data di inizio dell’astensione obbligatoria risulti in godimento del trattamento ordinario o straordinario di integrazioni guadagni, ha diritto all’indennità giornaliera di maternità in luogo di tale trattamento.

L’INPS si è adeguato all’ordinamento giurisprudenziale secondo cui vanno equiparati, ai fini del diritto all’indennità giornaliera di maternità per astensione obbligatoria, i periodi ordinari e straordinari di integrazione guadagni ai periodi di effettivo svolgimento di attività lavorativa. Di conseguenza, l’indennità di maternità compete anche per le interdizioni dal lavoro iniziate entro 60 giorni dopo la cessazione del trattamento.

Nessuna indennità è erogabile per gli eventi di maternità insorti oltre i 60 giorni dalla cessazione dell’intervento di integrazione guadagni senza che sia stata ripresa l’attività lavorativa.

Le disposizioni di cui sopra si applicano anche nei casi di fruizione dell’indennità di mobilità.

Ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa occorre distinguere a seconda che la lavoratrice sia o meno in costanza di rapporto di lavoro.

La legge prevede che non sia richiesta, in costanza di rapporto di  lavoro, alcuna anzianità contributiva pregressa ai fini dell’accreditamento dei contributi figurativi per il diritto alla pensione e per la determinazione della misura stessa. Viceversa i periodi corrispondenti al congedo di maternità, verificatisi al di fuori del rapporto di lavoro, sono considerati utili ai fini pensionistici, a condizione che il soggetto possa far valere, all’atto della domanda, almeno cinque anni di contribuzione versata in costanza di rapporto di lavoro in periodi precedenti o successivi all’evento.

Al raggiungimento di detto requisito concorrono tutte le tipologie di contribuzione derivanti da attività lavorativa subordinata, comprese quelle che di per sé non darebbero titolo all’accredito; non è utile, invece, ai fini del raggiungimento del quinquennio di contribuzione effettiva, quella versata alle gestioni artigiane, commercianti, coltivatori diretti, coloni e mezzadri per attività. La contribuzione figurativa viene accreditata con effetto dal periodo in cui si colloca l’evento.