Indennita’ economica infortunio e R.M.G.G. Inail

Infortunio InailIn questa sede prenderemo in esame, soprattutto, le caratteristiche principali delle varie indennità di infortunio, in modo da poter pervenire al calcolo completo dell’indennità spettante al lavoratore infortunato.

Indennità temporanea INAIL

L’INAIL corrisponde all’infortunato, a partire dal 4° giorno di infortunio, il seguente trattamento economico:

  • 60% della retribuzione giornaliera per i primi 90 giorni di assenza;
  • 75% della retribuzione giornaliera per i successivi giorni di assenza.

La retribuzione giornaliera è quella media percepita dall’infortunato nei 15 giorni immediatamente precedenti l’infortunio ed indicata dal datore di lavoro nella denuncia di infortunio.

I giorni indennizzabili sono tutti quelli di calendario compresi quelli festivi.

La predetta indennità non può essere cumulata con:

Il datore di lavoro può provvedere ad anticipare l’indennità economica al proprio dipendente infortunato (ovvero non può rifiutarsi di dare anticipazioni quando gli sia richiesto dall’Istituto assicuratore). In questo caso l’INAIL rimborserà, poi, direttamente l’azienda.

Indennità economica a carico del datore di lavoro

Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere all’infortunato la seguente retribuzione:

  • il 100% della retribuzione per il giorno in cui si è verificato l’infortunio;
  • il 60% della retribuzione per i successivi 3 giorni (compresa la domenica).

Ai fini di una più rapida comprensione del trattamento economico di infortunio a carico dell’INAIL a carico del datore di lavoro si riporta qui di seguito una tabella riepilogativa di entrambi, che ricorda di verificare quanto stabilito dal CCNL di riferimento prima di procedere in qualunque calcolo di indennità di infortunio.

GG di assenza dal lavoro Quota di retrib. Media giorn. spettante Soggetto tenuto al pagamento Integrazioni a carico azienda (1)
Giorno stesso 100% Azienda
1° – 3° 60% Azienda 100% festività
4° – 90° 60% INAIL 40% festività
Oltre il 90° 75% INAIL 25% festività
(1)   Fra le integrazioni a carico ditta occorre considerare quelle che eventualmente possono scaturire dal CCNL di riferimento.

Nella tabella sopra riportata si evidenzia quanto segue:

  • Il giorno dell’infortunio è completamente a carico del datore di lavoro;
  • I tre giorni successivi all’infortunio sono a carico del datore di lavoro per il 60% nei giorni feriali e per il 100% nelle festività. Tuttavia il CCNL di riferimento potrebbe stabilire che il datore sia obbligato ad integrare l’indennità INAIL fino a raggiungere il 100% (ad esempio nei primi due mesi di infortunio). In questo caso il lavoratore riceverà il 100% della retribuzione dal datore di lavoro (nei primi tre giorni successivi all’infortunio);
  • dal 4° al 90° giorno interviene l’INAIL ad indennizzare, al 60%, tutte le giornate di calendario di infortunio (quindi anche sabati e domeniche). Se nel periodo in questione cadono delle festività, esse devono esser pagate al 100% al lavoratore, il che implica che il 60% viene erogato dall’INAIL e il 40% dal datore di lavoro. Anche in questo caso occorre tener conto delle eventuali integrazioni previste dal CCNL di riferimento;
  • in maniera analoga, oltre il 90° giorno, l’indennità INAIL è pari al 75%. Se ci sono delle festività esse spettano al lavoratore al 100% (= 75% INAIL + 25% datore di lavoro).

Indennità permanente INAIL

Qualora l’infortunio abbia procurato all’assicurato un’invalidità permanente superiore al 10%, l’INAIL gli riconosce una rendita in relazione alla percentuale di inabilità permanente riscontrata, a partire dal giorno successivo a quello di cessazione dell’inabilità temporanea assoluta.

Trattamento previdenziale e fiscale

Indennità temporanea INAIL : gli importi erogati dall’INAIL sono soggetti a ritenuta IRPEF (quindi entrano nell’imponibile fiscale), ma non sono colpiti da contributi previdenziali (quindi sono esclusi dall’imponibile previdenziale). A decorrere dal 1998 anche l’INAIL è diventato sostituto di imposta. Il lavoratore può comunicare le indennità ricevute dall’INAIL e le eventuali ritenute da quest’ultimo operate al proprio datore di lavoro, che ne terrà conto in sede di conguaglio fiscale di fine anno, oppure denunciarle direttamente nella dichiarazione dei redditi.

Le integrazioni corrisposte dal datore di lavoro sono soggette sia a ritenute previdenziali sia a ritenute fiscali.

Indennità permanente INAIL: ai fini tributari il Ministero delle finanze ha confermato che le rendite di inabilità permanente (assoluta e parziale), gli assegni per l’assistenza personale continuativa, le rendite per il caso di morte e gli assegni di morte (sussidi funerari) vanno escluse, per la loro natura risarcitoria, dalla formazione del reddito complessivo del soggetto percipiente (non essendo reddito, non vengono colpiti né da contributi previdenziali, né da IRPEF).

CALCOLO DELLA R.M.G.G. INAIL

Di seguito si espongono, in forma tabellare, le regole di calcolo della Retribuzione Media Globale Giornaliera ai fini INAIL, da utilizzare per la determinazione dell’indennità INAIL per inabilità assoluta temporanea in seguito ad infortunio.

Calcolo della R.M.G.G. INAIL per impiegati ed operai mensilizzati

Elementi della R.M.G.G. INAIL Determinazione di ciascun elemento
A) Retribuzione ordinaria Retribuzione fissa mensile / 25
B) Straordinari e altre indennità collegate alla presenza Straordinari retribuiti nei 15 gg precedenti l’infortunio / 12,5
C) Ferie e riposi A) x (numero gg di ferie e riposo previsti da

CCNL  / 300)

D) Festività NO
E) Ratei delle mensilità aggiuntive A) x (8,33 / 100)
Retribuzione Media Globale Giornaliera INAIL = A) + B) + C) +E)

Nella tabella sopra riportata si notano differenze rispetto al calcolo della R.M.G.G. INPS: ciò in quanto ogni ente previdenziale stabilisce le proprie regole per determinare quanto dovuto al lavoratore.

In particolare, per l’INAIL, ogni mese è composto da 25 giorni: di conseguenza 15 giorni di calendario corrisponderanno al divisore fisso 12,5 (= 25 /2), mentre un anno equivale al divisore fisso 300 (= 25 x 12). Inoltre l’8,33% da applicare alla retribuzione ordinaria (elemento A)) per ottenere i ratei delle mensilità aggiuntive deriva dal seguente calcolo: (25/300) x 100. Ciò implica che la percentuale dell’8,33 equivale ad una mensilità maturata in un giorno, poiché è pari a 25 giorni su 300 giorni (che è come dire che ogni anno si matura una mensilità fissa, ad esempio la tredicesima. La percentuale in oggetto, applicata alla retribuzione giornaliera, fornisce la maturazione giornaliera di una mensilità aggiuntiva).

Di conseguenza, il calcolo dell’ elemento E) è valido per gli impiegati ed operai mensilizzati il cui CCNL prevede una sola mensilità fissa all’anno (si tratta della tredicesima. Ad esempio il CCNL Metalmeccanici prevede soltanto la tredicesima. Non rilevano a questo scopo i premi di produzione in quanto hanno la caratteristica di essere variabili, cioè aggancianti, secondo un certo algoritmo, agli obiettivi raggiunti). Così l’elemento E) va inteso in questo modo:

  1. E) = [A) x (8,33/100) x numero di mensilità fisse previste da CCNL].

Ad esempio, se si tratta di un impiegato o un operaio a cui si applica il CCNL Commercio (che prevede 13esima e 14esima, corrisposte in misura fissa), occorrerà moltiplicare per 2.

Per retribuzione fissa mensile si intende il totale lordo, ovvero tutti gli elementi che lo compongono: paga base, indennità di contingenza, E.D.R., scatti di anzianità, terzo elemento, superminimo ed eventuali elementi economici fissi previsti da CCNL.

Per quanto riguarda gli straordinari retribuiti nei 15 giorni precedenti l’infortunio, occorre specificare che si tratta dell’ammontare lordo (in euro) degli stessi. Tale cifra verrà determinata moltiplicando la retribuzione lorda oraria maggiorata per il numero di ore straordinario effettuate nei 15 giorni precedenti l’infortunio (naturalmente, se l’infortunio verifica ad inizio mese, i 15 giorni vanno verificati nel mese precedente).

Non è previsto, per gli impiegati e gli operai mensilizzati, il rateo per le festività, ma talr rateo è da conteggiare nel caso degli operai retribuiti ad ore.

Calcolo della R.M.G.G. INAIL per operai retribuiti ad ore

Elementi della R.M.G.G. INAIL Determinazione di ciascun elemento
A) Retribuzione ordinaria (Retribuzione lorda mese in corso / Divisore convenzionale orario da CCNL) x (Numero ore settimanali /6)
B) Straordinari e altre indennità collegate alla presenza (Straordinari retribuiti nei 15 gg precedenti l’infortunio / 6) x (Numero ore settimanali / ore teoriche ordinarie nei 15 gg precedenti)
C) Ferie e riposi A) x (numero gg di ferie e riposo previsti da

CCNL /300)

D) Festività A) x (3,33 / 100)
E) Ratei delle mensilità aggiuntive A) x (8,33 / 100)
Retribuzione Media Globale Giornaliera INAIL = A) + B) + C) +D) + E)