L’imponibile fiscale

Imponibile fiscaleL’IRPEF è l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche, disciplinata dal D.P.R. n. 917/1986 e si applica sul reddito complessivo del soggetto, formato, per i residenti, da tutti i redditi posseduti al netto degli oneri deducibili e, per i non residenti, soltanto da quelli prodotti nel territorio dello Stato.

I redditi di lavoro dipendente sono una delle categorie di redditi assoggettati all’IRPEF.

Reddito complessivo  (= redditi fondiari + redditi di capitale + redditi da lavoro dipendente + redditi da lavoro autonomo + redditi di impresa + redditi diversi)

meno

Deduzione tradizionali ( = contributi previdenziali e assistenziali, deduzione prima casa di abitazione, deduzione di alcune tipologie di spesa)

uguale

Reddito imponibile

L’imponibile fiscale è quindi pari alla differenza tra lo stipendio lordo e i contributi previdenziali. Tuttavia, la regola generale è che occorre, sempre, detrarre i contributi previdenziali poiché non si paga IRPEF sui contributi. Per quanto riguarda, invece, lo stipendio lordo esso rientra nell’imponibile fiscale soltanto in prima approssimazione.

Il concetto di imponibile fiscale non è molto diverso da quello di imponibile previdenziale: si tratta comunque di una cifra che comprende tutte le somme che vengono colpite da IRPEF, occorre comunque verificare, una per una, tutte le somme riconosciute in busta paga al lavoratore dipendente per capire quali rientrano nell’imponibile fiscale e quali no.

Elenchiamo di seguito tutte le casistiche per il trattamento fiscale:

  • erogazioni liberali e sussidi occasionali (parliamo di donazioni che i  contribuenti possono effettuare nei confronti di organizzazioni senza scopo di lucro (Onlus), università e scuole, ricerca, sport, Chiesa, ecc. al fine di sostenere economicamente il proseguo dell’impegno sociale, civile, scientifico portato avanti, appunto, da queste Onlus, enti ed organizzazioni);
  • sussidi concessi in occasione di rilevanti esigenze familiari o personali del dipendente (ad esempio lutti, malattia, perdita della casa);
  • sussidi corrisposti a dipendenti vittime dell’usura;
  • mensa aziendale e prestazioni sostitutive (buoni pasto);
  • assegnazione gratuita di azioni alla generalità dei dipendenti;
  • mance;
  • beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti;
  • veicoli aziendali;
  • prestiti;
  • trasferte;
  • trasferisti;
  • indennità di trasferimento.

Rientrano nel trattamento fiscale anche: stock option e gli straordinari e i premi di produttività.

L’articolo 82, commi 23 – 24- 24-bis del D.L 112/2008, elimina la tassazione agevolata delle stock option. La stretta sulle stock option è stata parzialmente temperata con la previsione di una totale esenzione contributiva per i redditi da lavoro dipendente derivanti, appunto dalle assegnazioni di azioni a seguito di piani di stock option.

In via generale, con le stock option la società attribuisce al dipendente (o, più frequente, all’amministratore) diritti di opzione, non cedibili a terzi, per l’acquisto di azioni della società stessa (o della sua controllante) ad un prezzo generalmente non inferiore a quello di mercato al momento dell’offerta, prevedendosi che l’offerta possa essere esercitata non prima di un termine iniziale e non dopo un termine finale dalla data dell’offerta.

Il piano di stock option consente al dipendente (o amministratore) di lucrare sulla crescita prospettica di valore dei titoli della società. Quest’ultima raggiunge l’obiettivo di fidelizzare il dipendente nella speranza che egli contribuisca al miglioramento dei risultati gestionali.

Per riassumere possiamo affermare che, dal punto di vista previdenziale, il trattamento delle stock option è agevolato, in quanto gli incrementi di valore derivanti dall’esercizio delle stock option non rientrano nell’imponibile previdenziale e quindi non sono colpiti da contributi previdenziale, al contrario, dal punto di vista fiscale, tali incrementi di valore non godono di un trattamento agevolato: rientrano per intero nell’imponibile fiscale e quindi vengono tassati in maniera ordinaria, tramite l’applicazione delle aliquote IRPEF.

L’art. 2 del D.L. 27 maggio 2008 e poi la Legge di Stabilità 2016 al comma 182, ha introdotto un imposta sostitutiva dell’IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, del 10%, da applicare con un massimo di 2.500 euro di sconto fiscale riservato ai lavoratori con reddito annuo fino a 50mila euro, in relazione a:

  • prestazioni di lavoro straordinario, a condizione che vengano pagate entro gennaio dell’anno successivo;
  • prestazioni di lavoro supplementare (cioè il lavoro straordinario nei contratti a tempo parziale) effettuate, a condizione che vengano pagate entro gennaio dell’anno successivo;
  • incrementi di produttività innovazione ed efficienza organizzativa, ed altri elementi di competitività e reddittività legati all’andamento economico dell’impresa.

Al fine di delimitare meglio l’insieme dei soggetti interessati dalla tassazione agevolata in oggetto, occorre precisare che l’agevolazione:

  • riguarda solo i dipendenti del settore privato (e non interessa quindi gli straordinari e i premi di produttività dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche);
  • è riservata esclusivamente a titolari di redditi da lavoro dipendente (e non interessa quindi i titolari di redditi assimilati al lavoro dipendente, quali i lavoratori a progetto e gli amministratori di società);
  • spetta soltanto ai titolari di un reddito non superiore a 50mila euro lordi (tale cifra è da intendersi come ammontare complessivo di tutti i redditi, soggetti a tassazione ordinaria, percepiti nell’anno, anche se in relazione a più rapporti di lavoro);
  • non spetta per compensi in natura.

Il limite di 2.500,00 euro lordi deve intendersi:

  • al netto di contributi previdenziali;
  • non superabile nemmeno in presenza di più rapporti di lavoro ;
  • come limite massimo complessivo, alla cui formazione concorrono sia le somme erogate come lavoro straordinario o supplementare, sia le somme erogate come premio di produttività;
  • come tetto massimo il cui superamento non comporta la decadenza dell’agevolazione, ma soltanto l’applicazione della tassazione ordinaria sulla parte di reddito che supera il limite stabilito (l’importo di 2.500 euro costituisce quindi una sorta di “franchigia”).

Come previsto dall’art. 2, comma 3, D.L. 93/2008, l’imposta sostitutiva è applicata dal datore di lavoro in qualità di sostituto di imposta. In particolare, tale datore una volta individuati i dipendenti beneficiari dell’agevolazione in esame, deve applicare l’imposta sostitutiva del 10% sulle somme erogate in relazione al lavoro straordinario, supplementare o per premi di produttività aziendale, evidenziando tali somme , nel limite di 2.500,00 euro, in modo separato nella busta paga del dipendente rispetto alle somme soggette a tassazione ordinaria.