Tipo di lavoro accessorio

Tipo di lavoro accessorioIl lavoro accessorio è  una forma di prestazione lavorativa il cui fine è quello di regolamentare quelle prestazioni lavorative, definite appunto accessorie, che non si riconducono a contratti di lavoro in quanto svolte in modo saltuario, e tutelare situazioni non regolamentate. Il pagamento avviene attraverso buoni lavoro, i cosiddetti voucher.
Il valore netto di un voucher da 10 euro nominali, in favore del lavoratore, è di 7,50 euro e corrisponde al compenso minimo di un’ora di prestazione, salvo che per il settore agricolo, dove, in ragione della sua specificità, si considera il contratto di riferimento.
Sono garantite la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.

Bisogna precisare che lo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio non dà diritto alle prestazioni a sostegno del reddito dell’INPS (disoccupazione, maternità, malattia, assegni familiari ecc.), ma è riconosciuto ai fini del diritto alla pensione.
Il committente può beneficiare di prestazioni nella completa legalità, con copertura assicurativa INAIL per eventuali incidenti sul lavoro, senza rischiare vertenze sulla natura della prestazione e senza dover stipulare alcun tipo di contratto. Il prestatore di lavoro, dal suo canto,  può integrare le sue entrate attraverso queste prestazioni occasionali, il cui compenso è esente da ogni imposizione fiscale e non incide sullo stato di disoccupato. È, inoltre, cumulabile con i trattamenti pensionistici e compatibile con i versamenti volontari.

I committenti, coloro che usufruiscono di prestatori di lavoro accessorio, possono essere:

  • famiglie;
  • enti senza fini di lucro;
  • soggetti non imprenditori;
  • imprese familiari;
  • imprenditori agricoli;
  • imprenditori operanti in tutti i settori;
  • committenti pubblici.

Il ricorso ai voucher è limitato al rapporto diretto tra prestatore e utilizzatore finale, mentre è escluso che un’impresa possa reclutare e retribuire lavoratori per svolgere prestazioni a favore di terzi, come nel caso dell’appalto o della somministrazione.
L’utilizzo dei voucher in caso di società appaltatrici di servizi è consentito esclusivamente nel caso dell’attività di stewarding in manifestazioni calcistiche.

I soggetti che possono accedere al lavoro accessorio sono:

  • pensionati, titolari di trattamento pensionistico in regime obbligatorio;
  • studenti nei periodi di vacanza, considerando studenti i giovani con meno di 25 anni di età, regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’Università o istituto scolastico di ogni ordi-ne e grado. I giovani devono, comunque, aver compiuto i 16 anni di età e, se minorenni, debbono possedere autorizzazione alla prestazione di lavoro da parte del genitore o di chi esercita la potestà genitoriale. Inoltre, in caso di esposizione dei minori ad attività a rischio (in particolare, nei settori dell’industria e dell’artigianato manifatturiero) va presentato il certificato medico di idoneità al lavoro.
    I periodi di vacanza si intendono: le vacanze di Natale, le vacanze di Pasqua e le vacanze estive.
    Gli studenti possono effettuare prestazioni di lavoro accessorio anche il sabato e la domenica in tutti i periodi dell’anno, oltre che nei periodi di vacanza e compatibilmente con gli impegni scolastici. Gli studenti iscritti ad un ciclo regolare di studi universitari possono svolgere lavoro accessorio in qualunque periodo dell’anno.
  • percettori di prestazioni integrative del salario o sostegno al reddito: cassintegrati, titolari di indennità di disoccupazione, disoccupazione speciale per l’edilizia e i lavoratori in mobilità;
  • lavoratori in part-time: i titolari di contratti di lavoro a tempo parziale possono svolgere prestazioni lavorative di natura accessoria nell’ambito di qualsiasi settore produttivo, con esclusione della possibilità di utilizzare i buoni lavoro presso il datore di lavoro titolare del contratto a tempo parziale.
  • altre categorie di prestatori: inoccupati, titolari di indennità di disoccupazione, di disoccupazione speciale per agricoltura, lavoratori autonomi, lavoratori dipendenti pubblici e privati.
    Il ricorso all’istituto del lavoro accessorio non è compatibile con lo status di lavoratore subordinato (a tempo pieno o parziale), se impiegato presso lo stesso datore di lavoro titolare del contratto di lavoro dipendente in base a quanto stabilito dalla Circolare INPS n. 49/2013.
  • I prestatori extracomunitari possono svolgere attività di lavoro accessorio se in possesso di un permesso di soggiorno che consenta lo svolgimento di attività lavorativa, compreso quello per studio, o nei periodi di disoccupazione,  se in possesso di un permesso di soggiorno per attesa occupazione. Il compenso da lavoro accessorio viene incluso ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno, caratteriz-zandosi per la sua funzione esclusivamente integrativa.
    In base a quanto disposto dalla vigente normativa è possibile utilizzare i buoni lavoro in tutti i settori di attività e per tutte le categorie di prestatori.Fa eccezione il settore agricolo in cui il lavoro accessorio è ammesso per:
  • aziende con volume d’affari superiore a 7.000 euro esclusivamente tramite l’utilizzo di specifiche figure di prestatori (pensionati e giovani con meno di venticinque anni di età, se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, compatibilmente con gli impegni scolastici, ovvero in qualunque periodo dell’anno se regolarmente iscritti ad un ciclo di studi presso l’università);
  • aziende con volume d’affari inferiore a 7.000 euro che possono utilizzare qualsiasi soggetto in qualunque tipologia di lavoro agricolo, anche se non stagionale purché non sia stato iscritto l’anno precedente negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
    L’art. 48 del D. Lgs 81/2015 prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

L’art. 48 del d.lgs 81/2015 prevede che i compensi economici fissati per il prestatore quali limite annuo, siano annualmente rivalutati sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati.

I compensi complessivamente percepiti dal prestatore non possono superare i 7.000,00 euro netti (9.333,00 euro lordi) nel corso di un anno civile (si intende per anno civile il periodo dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno), con riferimento alla totalità dei committenti.
Le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali e liberi professionisti non possono superare  2.020,00 euro netti (2.693,00 euro lordi) per ciascun committente, fermo restando il limite di 7.000 euro netti, (9.333 euro lordi).
Per prestatori percettori di misure di sostegno al reddito il limite economico è di 3.000 euro  complessivi per anno civile, con riferimento alla totalità di committenti, che corrispondono a 4.000 euro lordi.

L’art. 49, comma 3, prevede l’obbligo di comunicare alla Direzione territoriale del lavoro competente, prima dell’inizio della prestazione, attraverso modalità telematiche , ivi compresi sms o posta elettronica, i dati anagrafici e il codice fiscale del lavoratore nonché il luogo della prestazione lavorativa, con riferimento a un arco temporale non superiore ai trenta giorni successivi. Tuttavia, il Ministero del Lavoro, ha chiarito che, nelle more della attivazione delle relative procedure telematiche, la comunicazione in questione sarà effettuata secondo le attuali procedure.

Prima dell’inizio dell’attività di lavoro accessorio, (anche il giorno stesso purché prima dell’inizio della prestazione), il committente deve effettuare la comunicazione di inizio prestazione all’INPS (valida anche ai fini INAIL), attraverso i canali indicati nelle schede relative alle varie modalità di acquisto dei voucher, consultabili nel menu di questa sezione.
La mancata comunicazione all’INPS/INAIL prevede l’applicazione della maxisanzione, di cui all’art. 4, comma 1, lett. a), della Legge n.183/2010, come indicato nella Circolare INPS n. 157 del 7/12/2010.
Inoltre, il committente ha l’obbligo di verificare il non superamento del limite economico da parte del prestatore. A tal fine, dovrà richiedere al prestatore una dichiarazione in ordine al non superamento degli importi massimi previsti, riferita sia ai voucher riscossi nell’anno solare che a quelli ricevuti dallo stesso o da altri committenti e non ancora riscossi.
L’acquisizione di tale dichiarazione costituisce elemento necessario e sufficiente ad evitare, in capo al datore di lavoro, eventuali conseguenze di carattere sanzionatorio.