L’articolo 1 della Costituzione italiana enuncia “l’Italia è una Repubblica Democratica fondata sul Lavoro.
Il legislatore nell’enucleare l’articolo dunque ha voluto dar grande risalto al concetto di lavoro quale elemento fondante dello Stato.
La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che rendano effettivo questo diritto. Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, un’attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.
La Repubblica agevola con misure economiche e altre provvidenze la formazione della famiglia e l’adempimento dei compiti relativi, con particolare riguardo alle famiglie numerose.
La Costituzione protegge il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni anche per la formazione e l’elevazione professionale; stabilisce il diritto del lavoratore ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un’esistenza libera e dignitosa; estende alla donna gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Il codice civile all’art. 2110 tutela anche il periodo di gravidanza e di puerperio.
Vediamo, di seguito le varie tipologie di lavoro:
- Agricolo: questo è un settore caratterizzato dalla stagionalità e l’esposizione ad eventi meteorologici. È imprenditore agricolo chi esercita una o più delle seguenti attività lavorative:
- coltivazione del fondo;
- silvicoltura;
- allevamento del bestiame;
- attività connesse (manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione ne valorizzazione dei prodotti ottenuti dalle attività sopra indicate).
- Interinale: si tratta di una fornitura di lavoro temporaneo con il quale le imprese beneficiano temporaneamente di una prestazione lavorativa, senza assumersi tutti gli oneri che derivano da un rapporto di lavoro subordinato. La recente Riforma del lavoro “Jobs Act” ha sostituito il lavoro interinale con “somministrazione del lavoro“ che è uno dei contratti più in uso e prevede il coinvolgimento di tre figure: agenzia di somministrazioni, che devono essere autorizzate all’esercizio dell’attività e iscritte in un apposito Albo, il lavoratore e le imprese. In questo caso ci sono due contratti: un contratto di somministrazione redatto tra agenzia e impresa e un contratto di subordinazione tra agenzia e lavoratore che viene poi prestato all’impresa;
- Occasionale: il quarto Decreto legislativo facente parte del Jobs Act ha abrogato la disciplina delle collaborazioni a progetto, che erano state introdotte dalla Legge Biagi, e conseguentemente anche la disciplina delle collaborazioni occasionali.
Occorre fare, prima, una distinzione tra collaborazioni occasionali, lavoro occasionale accessorio e lavoro autonomo occasionale (le prime sono state abrogate e l’ultima e regolata dall’art, 2222 del codice civile).
Gli elementi caratterizzanti della collaborazione occasionale sono:
- durata: non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;
- compenso: non superiore a 5 mila euro da ogni committente;
- coordinamento: con il committente.
- non c’è obbligo di forma scritta del contratto e previsione di un progetto o di un lavoro;
- il compenso assimilato a reddito di lavoro dipendente;
- l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps;
- l’iscrizione ai fini INAIL qualora esista un rischio.
Il lavoro autonomo occasionale, invece, è caratterizzato da:
- mancanza di continuità/abitualità;
- mancanza di coordinamento.
- i redditi sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare dei proventi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione e rientrano tra quelli diversi;
- deve essere applicata una ritenuta d’acconto del 20% all’atto della percezione del compenso;
- ai fini IVA l’attività occasionale può essere esercitata senza l’apertura della partita Iva e senza l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili.
- INPS: obbligo di iscrizione e di versamento alla gestione separata se il reddito del prestatore di lavoro è superiore a 5 mila euro.
Per lavoro autonomo occasionale accessorio parliamo di piccoli lavori occasionali, svolti direttamente nei confronti di imprese, pubbliche amministrazioni professionisti o famiglie. Il lavoro occasionale accessorio è esente dal reddito ai fini fiscali.
Le differenze sono essenzialmente nella mancanza di coordinamento con con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere sporadico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo lavorativo.
- Autonomo: è un tipo di contratto regolamentato dall’articolo 2222 del codice civile, con cui “una persona si obbliga, dietro corrispettivo, a compiere un’opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione, nei confronti del committente”.
In questa categoria rientrano tutte le prestazioni individuali o professionali che non vengono svolte tramite una struttura imprenditoriale (cioè tutti i soggetti che svolgono la loro attività tramite Partita Iva, utilizzando il proprio lavoro e quello dei propri collaboratori).
- A domicilio: La legge n. 877 del 1973 all’art. 1 definisce il lavoratore a domicilio come “chiunque, con vincolo di subordinazione, esegue nel proprio domicilio o in locale di cui abbia disponibilità, anche con l’aiuto accessorio di membri della famiglia conviventi e a carico, ma con esclusione di manodopera salariata e di apprendisti, lavoro retribuito per conto di uno o più imprenditori, utilizzando materie prime o accessorie e attrezzature proprie o dello stesso imprenditore, anche se fornite per il tramite di terzi”.
- Domestico: è il lavoro svolto da coloro che prestano la loro operosità continuativa per le esigenze della vita familiare del datore di lavoro (colf, baby sitter, badanti, ecc).
- Parasubordinato: è l’insieme dei rapporti lavorativi di collaborazione svolti con continuità nel tempo, coordinati con la struttura organizzativa aziendale, svolti individualmente senza il vincolo della subordinazione.
- Subordinato: L’articolo 2094 del codice civile enuncia: “è prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell’impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell’imprenditore”.
- Telelavoro: è inteso come un modo di lavorare indipendentemente dalla posizione geografica dell’azienda, reso possibile dall’utilizzo di strumenti informatici e telematici.