Aspettativa

AspettativaI lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato hanno diritto a periodi di assenza dal lavoro che possono generare o meno la retribuzione: parliamo dell’aspettativa che può essere richiesta e concessa in svariati casi, descritti di seguito.
L’aspettativa per cariche pubbliche elettive non è retribuita e viene richiesta dal lavoratore per poter svolgere il suo mandato a seguito di un’elezione presso un’assemblea pubblica, per una delle seguenti cariche: membri del Parlamento Europeo o Nazionale e delle assemblee regionali, sindaci di comuni, presidenti di province, di consigli comunali e provinciali, di consigli circoscrizionali (solo nelle città con più di 500.000 abitanti), assessori, consiglieri comunali, provinciali, di comunità montane e unioni di comuni.

Per tutta la durata dell’aspettativa il lavoratore dipendente ha diritto alla conservazione del posto di lavoro, ma non sarà retribuito.

L’aspettativa per dottorato di ricerca: è un diritto che spetta al pubblico dipendente che può richiederla nel caso in cui venga ammesso a un corso di dottorato presso un’università. È concessa ai dipendenti pubblici che abbiano già conseguito il titolo di dottore di ricerca o iscritti a corsi di dottorato per almeno un anno accademico, già beneficiari del periodo di assenza per aspettativa. La durata dell’aspettativa deve essere pari a quella del corso di dottorato, ma per poterla concedere occorre l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione presso la quale lavora il dipendente.

Per quanto riguarda la retribuzione si distingue tra:

  • dottorato con borsa: il lavoratore non è retribuito dalla Pubblica Amministrazione di appartenenza;
  • dottorato senza borsa: l’amministrazione è tenuta a corrispondere la retribuzione mensile.

Al momento del conseguimento del dottorato di ricerca, se cessa il rapporto di lavoro con l’amministrazione per volontà del dipendente nei 2 anni successivi, il lavoratore deve restituire tutte le retribuzioni percepite durante l’aspettativa laddove queste fossero rimaste a carico dell’amministrazione.
Il dipendente del settore pubblico può chiedere un periodo di aspettativa al fine di avviare un’attività professionale o imprenditoriale per un periodo massimo di 12 mesi, anche frazionati. In questo caso è necessaria l’autorizzazione della Pubblica Amministrazione di appartenenza. Il lavoratore può svolgere una seconda attività, in modo continuativo, solo se lavora con un contratto di lavoro a tempo parziale con orario ridotto in misura pari o superiore al 50%. Il periodo di aspettativa non è retribuito e non rileva ai fini della pensione.

Altri casi in cui si può richiedere l’aspettativa sono:

  • Tossicodipendenza: per consentire l’accedere a terapie e riabilitazioni presso il SSN  conservando il posto di lavoro.
  • Motivi personali: il lavoratore dipendente assunto con contratto a tempo indeterminato, per particolari motivi personali e/o familiari, può chiedere l’aspettativa non retribuita per un massimo di 12 mesi, fruibile anche in maniera frazionata.
  • Formazione: i lavoratori dipendenti sia pubblici che privati, con  almeno 5 anni di anzianità di servizio presso la stessa azienda o Pubblica Amministrazione, possono richiedere un’aspettativa per la formazione per un periodo non superiore ad 11 mesi, continuativo o frazionato. La formazione è quella finalizzata al completamento della scuola dell’obbligo, al conseguimento del Titolo di studio di secondo grado, del diploma universitario o di laurea o alla partecipazione ad attività formative diverse da quelle proposte o finanziate dal datore di lavoro. Questa aspettativa non è retribuita.
  • Ricongiungimento con il coniuge all’estero: il dipendente pubblico il cui coniuge lavora all’estero, può chiedere di essere collocato in aspettativa se la pubblica amministrazione non può destinarlo all’estero. Questa aspettativa non è retribuita.
  • Volontariato:  lavoratori, pubblici e privati possono richiedere un periodo di assenza dal lavo-ro per prestare soccorso e assistenza in casi di calamità e catastrofi (da 30 giorni continuativi a 90 giorni all’anno) ovvero per partecipare ad attività di pianificazione, simulazione di emergenza e formazione (fino a 30 giorni annui complessivi. È retribuita ma il datore di lavoro può chiedere il rimborso all’autorità di protezione civile territorialmente competente entro 2 anni).

Il riscatto INPS dei periodi di aspettativa per motivi di famiglia, nel caso in cui ci sia stato trasferimento o ricongiunzione di contributi, va chiesto alla gestione previdenziale in cui è confluita la contribuzione obbligatoria relativa al periodo in cui è stata presa l’aspettativa.
Si tratta della possibilità per i lavoratori dipendenti pubblici e privati di chiedere il part-time e/o tempo pieno dei contributi relativi a periodi di aspettativa per gravi motivi di famiglia, collocati nell’ambito di un rapporto di lavoro. Il periodo di aspettativa deve essere documentato e il lavorato-re deve dimostrare, sempre presentando idonea documentazione, i gravi motivi di famiglia.

Il congedo per cui si chiede il riscatto INPS può essere al massimo di due anni, anche non continuativi, i gravi motivi di famiglia sono i seguenti:

  • necessità derivanti dal decesso di una delle persone che fanno parte della stessa famiglia anagrafica;
  • situazioni che comportano un impegno particolare del dipendente o della propria famiglia nella cura o nell’assistenza di un familiare;
  • situazioni di grave disagio personale, ad esclusione della malattia, nelle quali incorra il di-pendente medesimo.

L’INPS precisa che le relative domande di riscatto saranno trasmesse, per competenza, alla gestione previdenziale presso cui è confluita la contribuzione del lavoratore. Ricordiamo che i due anni di congedo per motivi di famiglia sono da considerarsi all’interno dell’intera vita lavorativa, quindi nel caso in cui il dipendente li abbia già utilizzati non può presentare nuove domande.