Il datore di lavoro, esercente una attività rientrante fra quelle protette dal D.P.R. 30/06/1965, è obbligato ad assicurare il proprio personale contro gli infortuni e le malattie professionali. L’assicurazione è gestita dall’INAIL (Istituto Nazionale Assicurazioni Infortuni sul Lavoro).
A decorrere dal 16 marzo 2000 devono essere assicurati anche i dirigenti, gli sportivi professionisti e i lavoratori parasubordinati.
L’infortunio è l’evento occorso al lavoratore per causa violenta in occasione di lavoro e da cui sia derivata la morte o inabilità permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un’inabilità temporanea assoluta che comporti l’astensione dal lavoro per più di 3 giorni.
Sul tema della sicurezza si vuole fornire una significativa panoramica sul D. Lgs. 9Aprile 2008 n. 81 successivamente integrato dal d.lgs. n. 106 del 3 agosto 2009 recante disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. Le norme contenute nel cosiddetto “decreto correttivo” sono entrate in vigore il 20 agosto 2009.
La logica che ha ispirato il legislatore è stata quella dettata dalla semplificazione, eliminando quanto più possibile gli obblighi formali e aumentando il coordinamento degli interventi di controllo e la razionalizzazione del sistema delle sanzioni.
E’ stato istituito il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (SINP) nei luoghi di lavoro per poter fornire dati utili per orientare, programmare, pianificare e valutare l’efficacia della attività di prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali, per i lavoratori iscritti e non iscritti agli enti assicurativi pubblici e per indirizzare le attività di vigilanza, attraverso l’utilizzo integrato delle informazioni disponibili negli attuali sistemi informativi, anche tramite l’integrazione di specifici archivi e la creazione di banche dati unificate.
L’INAIL garantisce la gestione tecnica ed informatica del SINP, per questo motivo è titolare del trattamento dei dati, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.
Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è istituito a livello territoriale o di comparto, aziendale e di sito produttivo. In tutte le aziende, o unità produttive, viene eletto o designato il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza. Nelle aziende o unità produttive in cui ci sono fino a 15 lavoratori, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è di norma eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato per più aziende nell’ambito territoriale o del comparto produttivo. Invece, nelle aziende o unità produttive con più di 15 lavoratori il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza è eletto dai lavoratori nell’ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il rappresentante è eletto dai lavoratori della azienda al loro interno.
L’elezione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza aziendali, territoriali o di comparto, salvo diverse determinazioni in sede di contrattazione collettiva, avviene di norma in corrispondenza della giornata nazionale per la salute e sicurezza sul lavoro, individuata, nell’ambito della settimana europea per la salute e sicurezza sul lavoro, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro della salute, sentite le confederazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
In ogni caso il numero minimo dei rappresentanti è il seguente:
- un rappresentante nelle aziende ovvero unità produttive sino a 200 lavoratori;
- tre rappresentanti nelle aziende ovvero unità produttive da 201 a 1.000 lavoratori;
- sei rappresentanti in tutte le altre aziende o unità produttive oltre i 1.000 lavoratori.
In tali aziende il numero dei rappresentanti è aumentato nella misura individuata dagli accordi interconfederali o dalla contrattazione collettiva.
Si può desumere che le principali novità riguardano:
- l’ampliamento del campo di applicazione della normativa di salute e sicurezza sul lavoro.
- Il sistema istituzionale;
- la rappresentanza sui luoghi di lavoro.
L’infortunio sul lavoro non si deve confondere con la malattia professionale, in tutti e due i casi il lavoratore, in occasione dello svolgimento del lavoro, contrae una malattia del corpo ma nell’infortunio sul lavoro la causa della malattia deve essere una causa violenta che si riferisce ad un evento che segue ad una azione intensa e concentrata nel tempo che causa le lesioni o morte del lavoratore.
Nella malattia professionale la lesione della salute avviene per una causa lenta, cioè un fattore di rischio al quale il lavoratore resta esposto per un lungo periodo di tempo, ad esempio, nell’ipotesi in cui un lavoratore contragga una forma tumorale per avere respirato per anni dell’amianto senza adeguati sistemi di filtraggio dell’aria o senza apposite mascherine.
Col passare del tempo la normativa in tema di infortunio, ha fatto rientrare nel significato di causa violenta, anche una serie di reazioni psicofisiche del lavoratore che avvengono in condizioni di particolare stress o fatica dovuti alle condizioni concrete di lavoro.
L’infortunio in itinere, invece, è l’infortunio che il lavoratore subisce nel tragitto che deve necessariamente percorrere per recarsi sul luogo di lavoro.
La legge ha previsto che l’infortunio in itinere sia compreso nella copertura assicurativa che viene fornita dalla assicurazione obbligatoria contro gli infortuni.
Ovviamente per potere essere indennizzato, l’infortunio deve avvenire all’interno del normale percorso, di andata e di ritorno, effettuato per recarsi sul lavoro. Per questo motivo se il lavoratore effettua delle interruzioni del tragitto o delle deviazioni che non sono necessarie l’assicurazione obbligatoria non coprirà l’evento lesivo.
Si considerano necessarie le interruzioni e le deviazioni quando sono dovute a cause di forza maggiore, ad esigenze essenziali e improrogabili o all’adempimento di obblighi penalmente rilevanti.
L’assicurazione copre anche l’infortunio quando il lavoratore non utilizza i mezzi pubblici e si avvale di un mezzo privato a patto che questo utilizzo sia necessario.
L’utilizzo del mezzo privato è consentito quando mancano mezzi pubblici che servono la tratta oppure, pur essendovi linee pubbliche di collocamento, non consentono la puntuale presenza sul luogo di lavoro o comportano eccessivo disagio al lavoratore in relazione alle esigenze di vita familiare.
Abbiamo detto che l’infortunio sul lavoro comporta sempre una lesione dell’integrità psicofisica del lavoratore.
Queste ipotesi sono anche sanzionate dalla legge penale attraverso i reati di lesioni colpose e di omicidio colposo quando l’evento lesivo è così grave da provocare la morte del lavoratore.
In entrambi i casi la colpa del datore di lavoro o degli addetti alla sicurezza sul luogo di lavoro consiste nella mancata osservanza delle regole che impongono l’adozione di efficaci misure di sicurezza per la tutela della salute sul luogo di lavoro.
Nel caso di omicidio colposo, l’azione penale viene esercitata d’ufficio dal Procuratore della Repubblica non appena viene informato del fatto.
Le lesioni colpose, invece, per essere perseguite necessitano di una denuncia da parte dell’infortunato.
Comunque la legge prevede che nei casi di infortunio più gravi, se la prognosi porta a ritenere che la malattia avrà una durata superiore a 40 giorni, il Procuratore della Repubblica, che sarà informato dall’INAIL, è tenuto ad esercitare l’azione penale d’ufficio senza la necessità di una denuncia da parte dell’infortunato.