Aspetti generali dei contributi
Il finanziamento delle prestazioni previdenziali e assistenziali è realizzato tramite l’impostazione in percentuale di specifici contributi sulla retribuzione corrisposta al lavoratore. Questo onere grava sia sul lavoratore, mediante una trattenuta sulla retribuzione lorda, sia sul datore di lavoro.
L’obbligo di versamento della contribuzione è la diretta conseguenza dell’obbligo assicurativo. Quest’ultimo sorge nel momento stesso in cui le prestazioni di un lavoratore vengono utilizzate, nell’ambito di un rapporto di lavoro subordinato, da un altro soggetto, che assume la qualificazione giuridica di datore di lavoro. Il rapporto assicurativo coinvolge tre soggetti: datore di lavoro (assicurante), lavoratore (assicurato) ed ente previdenziale (assicuratore). In nessun caso il dipendente e il datore di lavoro possono esimersi dalla contribuzione che deriva dall’obbligo assicurativo, ed è nullo qualunque patto tra gli stessi svolto ad eludere la contribuzione (art. 2115 codice civile).
Agli enti di previdenza è affidata la riscossione dei contributi, l’erogazione delle prestazioni e il controllo della corretta applicazione delle norme. L’INPS (Istituto Nazionale Previdenza Sociale) riceve contributi da tutti i lavoratori dipendenti privati, eroga la prestazione pensionistica principale ed altre prestazioni (disoccupazione, garanzia TFR, assegno per il nucleo familiare, cassa integrazione, indennità malattia e maternità). Altri enti di previdenza erogano la prestazione pensionistica principale (sostitutiva di quella dell’INPS) o integrativa oltre a fornire (ciò vale per alcuni enti) assistenza sanitaria integrativa. Si tratta di istituti che ricevono contributi da:
- dirigenti di aziende industriali: PREVINDAI e FASI;
- giornalisti: INPGI e CASAGIT;
- lavoratori dello spettacolo: ENPALS;
- dirigenti aziende commerciali: Fondo M. Negri e FASDAC.
Il regime contributivo applicabile è rappresentato da tabelle INPS che riportano, fra gli altri dati, per ogni settore (ad esempio industria, artigianato, commercio ecc.) e, all’interno di ciascuno, per ogni fascia dimensionale (ad esempio fino a 15 dipendenti, da 16 a 50 dipendenti, oltre 50 dipendenti) e, all’interno di ciascuna fascia, per ogni categoria di lavoratore (ad esempio operai, equiparati o intermedi, impiegati ecc.), le percentuali di contributi previdenziali totali, suddivisi anche fra quelli a carico del lavoratore e quelli a carico del datore di lavoro.
Il regime contributivo applicabile è quindi strettamente collegato al tipo di inquadramento previdenziale, cioè al settore economico e merceologico a cui viene assegnata l’azienda, in seguito alla presentazione della denuncia di inizio attività, che deve essere presentata da tutti i datori di lavoro che hanno alle loro dipendenze lavoratori subordinati nei confronti dei quali sono dovuti contributi obbligatori.
L’attribuzione iniziale può essere successivamente riesaminata, su richiesta dell’azienda o per iniziativa diretta dell’INPS, sulla base di nuovi elementi tali da determinare un diverso inquadramento. Soltanto nel caso di errore iniziale determinato da dichiarazioni inesatte del datore di lavoro, la legge dispone la retroattività del provvedimento di variazione dell’inquadramento. Negli altri casi il nuovo inquadramento decorre:
- dal periodo di paga in corso alla data della richiesta se la variazione è disposta a seguito di istanza della azienda;
- dal periodo di paga in corso alla data di notifica del provvedimento se la variazione è disposta d’ufficio dall’INPS;
- dalla data fissata dall’INPS se la variazione di inquadramento è adottata dall’Istituto mediante provvedimenti di carattere generale riguardanti intere categorie di datori di lavoro.
Aspetti generali delle imposte
Oltre alle trattenute previdenziali sulla retribuzione del lavoratore dipendente, vengono operate dal datore di lavoro le trattenute fiscali a titolo di imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF). Queste ultime rappresentano l’imposta che il lavoratore deve versare alla pubblica amministrazione (Stato ed enti territoriali) in relazione al proprio reddito da lavoro dipendente.
Infatti il presupposto di imposta dell’IRPEF è il possesso di redditi in denaro o in natura, rientranti nelle seguenti categorie:
- Redditi fondiari, si riferiscono a terreni e a fabbricati situati nel territorio dello Stato, che sono o devono essere iscritti, con attribuzione di rendita, nel catasto dei terreni o nel catasto edilizio urbano (Art. 25, c. 1, D.P.R.917/1986). Questi redditi compongono il reddito complessivo dei soggetti che li possiedono (terreni e fabbricati) a titolo di proprietà o di altro diritto reale, i redditi fondiari si distinguono in :
– redditi dominicali: comprendono il profitto del proprietario a titolo di rendita fondiaria e gli interessi sui capitali durevoli investiti nel terreno;
– redditi agrari: comprendono il ricavo dell’imprenditore nell’esercizio dell’impresa agricola;
– redditi da fabbricati : comprendono i redditi che si possono ritagliare dalle unità immobiliari urbane. - Redditi di capitale, che hanno origine impiegando capitale finanziario per attività al di fuori dell’esercizio dell’impresa. I redditi da capitale provengono che sono certi; quando hanno un risultato di natura incerta danno origine a redditi che sono definiti redditi diversi. Bisogna fare attenzione alla differenza perché vengono tassati in maniera diversa. I primi (redditi di capitale) vengono tassati al lordo delle spese di produzione (esempio interessi su conto corrente), i secondi, invece, sono tassati al netto delle spese di produzione ed eventuali perdite.
- Redditi da lavoro dipendente: è costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo di imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali (somme o beni erogati a enti no-profit senza richiedere nessun tipo di prestazione in cambio), in relazione al rapporto di lavoro con qualsiasi qualifica, alle dipendenze di altri.
- Redditi di lavoro autonomo: sono quelli derivanti dall’esercizio abituale, ancorché non esclusivo, di attività lavorative diverse da quelle di impresa o di lavoro dipendente (Capo V, Artt. 53 e 54, D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917). Il D.P.R individua le seguenti tipologie di redditi di lavoro autonomo:
- attività artistiche e professionali (Art. 54, c. 1);
- i redditi derivanti dalla utilizzazione economica, da parte dell’autore o inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, se non sono conseguiti nell’esercizio di imprese commerciali (Art. 54, c. 2, lettera b);
- le partecipazioni agli utili derivanti da associazioni in partecipazione, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro (Art. 54, c. 2, lettera c);
- le partecipazioni agli utili spettanti ai promotori e ai soci fondatori di società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata (Art. 54, c. 2, lettera d);
- le indennità per la cessazione dei rapporti di agenzia (Art. 54, c. 2, lettera e);
- i redditi derivanti dall’attività di levata dei protesti esercitata dai segretari comunali (Art. 54, c. 2, lettera f);
- i redditi derivanti dall’esercizio di attività di lavoro autonomo occasionale (Art. 67, c. 1, lettera l).
Redditi di impresa: ai sensi del c.1, dell’art. 55, del TUIR, è tale il reddito derivante dall’esercizio di imprese commerciali, cioè dall’esercizio professionale ed abituale, anche se non esclusivo, delle attività indicate nell’art. 2195 del c.c. e delle attività agricole indicate nell’art. 32, c.2, lettere b) e c), che eccedono i limiti ivi stabili, anche se non organizzate in forma di impresa. Nello specifico: Le attività indicate nell’art. 2195 del c.c. sono le seguenti:
- attività industriali dirette alla produzione di beni e servizi;
- attività intermediarie nella circolazione dei beni;
- attività di trasporto;
- attività bancarie ed assicurative;
- altre attività ausiliarie delle precedenti.
Le attività a cui, invece, fa riferimento l’art. 32, c.2, lett.b) e c) del T.U.I.R., anche se non organizzate in forma di impresa. sono:
- attività volte all’allevamento di animali con mangimi ottenuti per meno di un quarto dal terreno;
- attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione, ancorché non svolte sul terreno, di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali.
Inoltre, ai sensi del c.2 dell’art. 55, del TUIR, sono considerati redditi di impresa:
- i redditi derivanti dall’esercizio di attività che, pur non rientrando nell’art. 2195 del codice civile, sono organizzate in forma di impresa (come una scuola o una clinica privata);
- i redditi derivanti da attività dirette allo sfruttamento di miniere, cave, torbiere, saline, laghi, stagni e altre acque interne;
- i redditi derivanti dalle attività agricole di cui all’articolo 32, pur nei limiti ivi stabiliti, quando esercitate da soggetti “commerciali”: da società in nome collettivo e in accomandita semplice e da stabili organizzazioni di persone fisiche non residenti esercenti attività di impresa, anche se non superino i limiti ivi stabiliti.
- Redditi diversi
Se il lavoratore possiede anche altri redditi, dovrà provvedere personalmente al pagamento della maggior imposta dovuta, in relazione al reddito complessivo, generalmente in sede di dichiarazione dei redditi, con il Modello Unico oppure con il Modello 730.
Per quanto concerne l’imposta sul suo reddito di lavoro dipendente, è il datore di lavoro che, nella sua qualità di sostituto d’imposta , provvede ad effettuare il pagamento all’Erario (dell’IRPEF) e agli enti territoriali (dell’addizionale regionale e dell’addizionale comunale) per conto del proprio dipendente.