RMGG ed erogazione malattia

rmgg erogazione malattiaCALCOLO DELLA RETRIBUZIONE MEDIA GLOBALE GIORNALIERA (R.M.G.G.)

Impiegati e quadri del commercio

La retribuzione media globale giornaliera si ottiene dividendo per 30 (divisore fisso) la retribuzione relativa al mese precedente quello d’inizio della malattia, sommata al rateo degli emolumenti corrisposti con periodicità ultra mensile.

Se il lavoratore, per qualunque causa, non ha compiuto l’intero mese di attività lavorativa, per la determinazione della retribuzione media globale giornaliera è necessario:

  • dividere la retribuzione spettante per il lavoro prestato nel mese per il numero delle giornate (incluse le domeniche e le festività retribuite);
  • dividere per 30 il rateo degli emolumenti ultra mensili di cui sopra;
  • sommare le due componenti.

Operai

Per l’individuazione della retribuzione media globale giornaliera dei lavoratori con qualifica di operaio (nei settori dell’industria, commercio e assimilati) occorre:

  1. determinare la retribuzione percepita per il mese (se il periodo di paga è mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale) immediatamente precedenti l’inizio della malattia;
  2. determinare il rateo mensile degli emolumenti a carattere ricorrente non facenti parte della retribuzione mensile o settimanale (tredicesima mensilità, premi, ecc..);
  3. determinare il numero delle giornate lavorate o comunque retribuite comprese nel mese o nelle quattro settimane considerate (ad esempio festività godute, permessi retribuiti, nonché la sesta giornata in caso di settimana corta, fermo restando l’esclusione delle eventuali giornate di malattia anche se per tali giornate il lavoratore ha percepito una retribuzione ad integrazione dell’indennità di malattia);
  4. dividere l’importo di cui al numero 1) per il numero delle giornate di cui al numero 3);
  5. dividere l’importo di cui al numero 2) per 25 (divisore fisso);
  6. sommare gli importi risultanti dalle operazioni di cui ai numeri 4) e 5):

(*) In caso di malattia riguardante operai retribuiti in misura fissa mensilizzata, indipendentemente dalle ore di lavoro compiute, la retribuzione media del mese precedente va determinata utilizzando il divisore 26.

Lavoratori a part-time con variazione di orario

Le modalità di calcolo valide in via generale per determinare la retribuzione media giornaliera ai fini dell’erogazione delle indennità di malattia devono essere parzialmente modificate qualora nel corso dell’anno si alternino periodi di lavoro ad orario ridotto a periodi a tempo pieno.

In tale ipotesi, la retribuzione media giornaliera del mese precedente l’evento va opportunamente riproporzionata (INPS circ. n. 182/1997).

Lavoratori a domicilio

Per i lavoratori a domicilio, la retribuzione globale giornaliera si ottiene dividendo la somma delle retribuzioni relative alle lavorazioni riconsegnate nel mese precedente l’inizio della malattia (comprensive delle maggiorazioni previste dai C.C.N.L. per ferie, festività ecc. e con esclusione della maggiorazione per trattamento di fine rapporto) per il numero delle giornate di lavorazione comprese nel mese stesso (escluse le domeniche) intercorrenti tra la data di consegna del lavoro e quella della sua riconsegna.

Se nel mese sono state riconsegnate più lavorazioni l’operazione deve essere effettuata sommando tra loro i giorni compresi tra la data di consegna e quella di riconsegna delle singole lavorazioni.

Se una delle lavorazioni riconsegnate è stata consegnata in un mese diverso da quello della riconsegna devono essere considerate le sole giornate cadenti nel mese della riconsegna.

Se la malattia inizia in un periodo nel quale non sono state affidate commesse, l’indennità di malattia è corrisposta direttamente dall’INPS.

RIASSUMENDO

  1. Operai retribuiti ad ore

A = retribuzione lorda del mese o delle quattro settimane precedenti l’inizio della malattia.

B = rateo mensile lordo degli emolumenti di carattere ricorrente.

C = numero delle giornate lavorative (retribuite) nel periodo considerato alla lettera A

R.M.G.G. = (A : C) + (B : 25)

  1. Operai a retribuzione fissa (mensilizzati)

A = retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia.

B = rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere corrente.

R.M.G.G. = (A : 26) + (B : 25)

Se il lavoratore non può far valere quattro settimane o un mese di lavoro, si prende in considerazione la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato.

  1. Impiegati del commercio

A = retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia.

B = rateo mensile lordo degli emolumenti a carattere corrente.

R.M.G.G. = (A+B) : 30

Se il lavoratore ha un’attività inferiore al mese:

R.M.G.G. = (A : n) + (B : 30)

dove “n” rappresenta il numero delle giornate (retribuite) più le domeniche e le festività retribuite.

  1. Lavoratori con salario convenzionale (cooperative)

L’indennità di malattia è determinata in misura percentuale della retribuzione convenzionale in vigore nell’ultima giornata di lavoro (o mese) che precede l’inizio della malattia.

  1. Apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica operaia

A = retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia.

B = rateo mensile lordo degli emolumenti di carattere ricorrente.

R.M.G.G. = (A : 26) + (B : 25)

Se il lavoratore non può far valere quattro settimana o un mese di lavoro, si prende in considerazione la retribuzione spettante per il periodo di lavoro prestato.

  1. Apprendistato finalizzato al conseguimento della qualifica impiegatizia

A = retribuzione lorda del mese precedente l’inizio della malattia.

B = rateo mensile lordo degli emolumenti di carattere ricorrente.

R.M.G.G. = (A + B) : 30

Se il lavoratore ha un’attività inferiore al mese:

R.M.G.G. = (A : n) + (B : 30)

dove “n” rappresenta il numero delle giornate (retribuite) più le domeniche e le festività retribuite.

QUOTA PERCENTUALE SPETTANTE DI R.M.G.G.

L’importo dell’indennità di malattia spettante è pari a:

  • lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e pasticcerie non artigiane: 80% della retribuzione media globale giornaliera, per tutto il periodo indennizzabile;
  • operai dell’industria e artigianato, apprendisti e dipendenti del commercio (terziario): 50% della retribuzione media globale giornaliera dal quarto al ventesimo giorno di malattia;
  • lavoratori dello spettacolo (sia dipendenti da aziende inquadrate nel terziario che nell’industria): 60% della retribuzione media globale giornaliera dal quarto al ventesimo giorno di malattia; 80% della retribuzione media globale giornaliera dal ventunesimo al centottantesimo giorno di malattia.

EROGAZIONE DELL’INDENNITA’ DI MALATTIA

  1. Corresponsione da parte del datore di lavoro

L’indennità di malattia è generalmente corrisposta dal datore di lavoro all’atto della corresponsione della retribuzione per il periodo di paga durante il quale il lavoratore ha ripreso l’attività lavorativa.

Il datore di lavoro ha l’obbligo:

  • di corrispondere anticipazioni a norma dei contratti collettivi;
  • di comunicare nella denuncia contributiva i dati relativi alle prestazioni di malattia erogate nei periodi di paga scaduti nel mese al quale si riferisce la denuncia stessa, ponendo a conguaglio l’importo complessivo di dette prestazioni coi contributi dovuti all’INPS.

L’erogazione dell’indennità di malattia è effettuata direttamente dall’INPS per :

  • gli operai agricoli;
  • i lavoratori a tempo indeterminato sospesi dal lavoro che non usufruiscano del trattamento C.i.g. (Cassa integrazione guadagni);
  • i lavoratori assunti a tempo determinato per lavori stagionali;
  • altri lavoratori assunti a tempo determinato, quando l’indennizzabilità non è prevista a carico del datore di lavoro.

Tuttavia, anche in tali fattispecie, la corresponsione dell’indennità di malattia compete il datore di lavoro nei casi in cui sia prevista dai contratti collettivi di categoria.