Infortunio in itinere e Registro infortuni

Infortunio in itinereL’infortunio in itinere è quell’evento accidentale che può colpire il lavoratore mentre si reca o torna dal lavoro. Si tratta di un rischio che si aggiunge al rischio generico che grava sul lavoratore come su ogni altro cittadino, quando intervengono fattori collegabili all’attività lavorativa.

Fino all’entrata in vigore del D. Lgs. 38/2000 (16 marzo 2000), l’indennizzabilità da parte dell’INAIL dell’infortunio in itinere è stata resa possibile a seguito di numerosi interventi da parte della giurisprudenza che, esaminando caso per caso, definiva, in assenza di una regolamentazione legislativa, se vi erano i presupposti per far rientrare l’evento nella copertura assicurativa. I criteri individuati dalla giurisprudenza sono stati poi utilizzati anche dall’INAIL.

Non rientrano tra gli infortuni in itinere quelli occorsi nelle pertinenze e nelle aree comuni del luogo di lavoro. L’evento va inquadrato come infortunio accaduto in attualità di lavoro, in quanto i cofini dell’ambito aziendale segnano il discrimine tra infortunio in itinere e occasione di lavoro all’interno dell’azienda.

I criteri di indennizzabilità dell’infortunio in itinere sono, in sintesi:

  • l’INAIL copre gli infortuni occorsi ai lavoratori, anche se utilizzano mezzi di trasporto privati (a condizione che manchino quelli pubblici, o che vi sia incongruenza tra gli orari dei servizi pubblici e quelli lavorativi, o che comunque la distanza del percorso sia tale da non poter essere effettuato a piedi), durante il normale percorso (non deve intervenire interruzione o deviazione) di andata e ritorno dal luogo dell’abitazione a quello del lavoro o durante il percorso da e per un altro luogo di lavoro o durante il tragitto per recarsi al luogo di consumazione abituale del pasto;
  • l’assicurazione interviene anche nei casi in cui la deviazione o l’interruzione del percorso normale sia determinata da cause di forza maggiore (esempio guasto meccanico) o da esigenze essenziali e improrogabili(esempio soddisfacimento di esigenze fisiologiche) o da obblighi penalmente rilevanti (esempio: prestare soccorso a vittime di incidente stradale);
  • l’assicurazione non interviene se gli infortuni sono cagionati da alcolici, farmaci o stupefacenti oppure se il mezzo privato è condotto senza l’abilitazione alla guida.

Per quanto riguarda gli infortuni occorsi nelle pertinenze e nelle aree condominiali dell’abitazione del lavoratore, l’INAIL ha precisato quanto segue:

  • rispetto al luogo di abitazione, è escluso dalla tutela l’infortunio avvenuto nell’ambito domestico, inteso come comprensivo delle pertinenze dell’abitazione e delle parti condominiali (pianerottoli, scale, cortili e simili);
  • ove ne ricorrano tutte le condizioni, può rientrare invece nella tutela l’infortunio occorso nelle strade che, se pur di proprietà privata, sono destinate a soddisfare le esigenze di una comunità indifferenziata e sono, perciò, aperte al traffico di un numero indeterminato di veicoli;
  • rispetto al luogo di lavoro, l’infortunio occorso fuori dalle pertinenze dello stesso luogo di lavoro, va inquadrato come infortunio in itinere, mentre quello occorso all’interno delle pertinenze va inquadrato come infortunio in attualità di lavoro.

Si ritiene utile aggiungere, a chiusura , le indicazioni provenienti da una sentenza della Corte di Cassazione (Cassazione Civile Sentenza, Sez. Lav., 07/03/2008, n. 6211). La suprema Corte ha stabilito che il risarcimento dell’infortunio “in itinere” occorso con l’utilizzo di mezzo privato rimane condizionato dalla necessità che può essere riferita sia alla maggiore difficoltà di raggiungere il posto di lavoro mediante mezzi pubblici, sia ad esigenze di tutela della vita familiare del soggetto.

REGISTRO INFORTUNI

L’autorità di pubblica sicurezza deve dare notizia al giudice del lavoro, nella cui circoscrizione è avvenuto l’infortunio, trasmettendogli una copia della denuncia di infortunio, che abbia avuto come conseguenza la morte o una inabilità temporanea superiore a 30 giorni, in modo che questi possa dar vita ad una inchiesta, nel più breve tempo possibile, per accertare le circostanze e le cause che hanno determinato l’infortunio.

Il datore di lavoro e il dirigente che esercitano e dirigono l’attività aziendale, in tutti  i settori privati o pubblici, nell’ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, sono tenuti ad approntare un registro nel quale annotare cronologicamente gli infortuni sul lavoro (sono escluse le malattie professionali) che comportano una assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell’evento. Tale annotazione va fatta anche se il lavoratore o tutti i lavoratori dipendenti non sono soggetti all’obbligo INAIL.

Il registro infortuni deve essere rilegato, numerato in ogni sua pagina e prima di essere messo in uso, vidimato dalla competente ASL. Va tenuto sul posto di lavoro. In particolare, occorre annotarvi:

  • nome, cognome e qualifica professionale dell’infortunato;
  • cause e circostanze dell’infortunio;
  • data di abbandono e di ripresa del lavoro.

Per i cantieri edili e stradali ed i lavori all’aperto in genere, le imprese di pubblici servizi (trasporti, acqua, gas, energia elettrica, ecc.) e perle aziende di credito e assicurazione, qualora siano effettuati lavori di breve durata e caratterizzati da mobilità, il registro degli infortuni va tenuto nella sede dell’impresa, anche se questa è ubicata fuori dalla provincia nella quale si svolgono temporaneamente i lavori. Ugualmente avviene per le sedi con pochi lavoratori e prive di adeguata attrezzatura amministrativa.

Il registro infortuni va conservato per quattro anni dall’ultima registrazione o, se non usato, dalla data della vidimazione.

Le informazioni da inserire nel registro infortuni sono le seguenti:

  • Numero d’ordine = è un numero progressivo
  • Data dell’infortunio = giorno, mese, anno
  • Data della ripresa del lavoro = giorno, mese, anno
  • Cognome e nome dell’Infortunato
  • Età = in anni
  • Reparto e qualifica professionale = l’indicazione del reparto può essere omessa nelle aziende che non sono organizzate su distinti reparti; per qualifica si intende operaio, impiegato, quadro o dirigente
  • Descrizione delle cause e delle circostanze dell’infortunio = la descrizione sommari dell’infortunio deve comprendere la natura del lavoro svolto al momento dell’evento, il modo in cui è avvenuto, le cause che lo hanno provocato e le circostanze che vi hanno concorso. Ad esempio: “investito da un getto di vapore, riportava ustioni al torace”
  • Natura e sede della lesione = devono essere annotate in base alle indicazioni diagnostiche contenute nel certificato medico. Ad esempio: “Ustioni di 2^ grado al torace”
  • conseguenze dell’infortunio
  • Inabilità temporanea = quando l’infortunio comporta l’assenza di almeno un giorno, escluso quello dell’evento, occorre crocettare la casella
  • Inabilità permanente = quando l’infortunio diminuisce in tutto o in parte ma essenzialmente e per tutta la vita l’attitudine al lavoro, occorre crocettare la casella
  • Morte = crocettare la casella corrispondente in caso di decesso
  • Giorni di assenza per inabilità temporanea = devono essere computati in base alle giornate di calendario (quindi anche le domeniche e i festivi) comprese tra il primo giorno di assenza e quello precedente la data di ripresa del lavoro
  • Percentuale di inabilità permanente = il grado percentuale di inabilità permanente.