Mobilità

MobilitàLa mobilità è il licenziamento collettivo, che si adopera quando ci sono determinate condizioni previste dalla legge 223/1991. L’impresa che sia stata ammessa al trattamento straordinario di integrazione salariale, qualora nel corso di attuazione del programma ritenga di non essere in grado di garantire il reimpiego a tutti i lavoratori sospesi e di non poter ricorrere a misure alternative, ha facoltà di avviare le procedure di mobilità.

Le imprese che intendano usufruire della mobilità sono tenute a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell’articolo 19 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale. La comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell’associazione dei datori di lavoro alla quale l’impresa aderisce o conferisce mandato.

La comunicazione deve contenere indicazione:

  • dei motivi che determinano la situazione di eccedenza;
  • dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, la dichiarazione di mobilità;
  • del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente;
  • dei tempi di attuazione del programma di mobilità;
  • delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo.

Alla comunicazione va allegata copia della ricevuta del versamento all’INPS, a titolo di anticipazione sulla somma (pari al trattamento massimo mensile di integrazione salariale moltiplicato per il numero dei lavoratori ritenuti eccedenti).

Una copia della comunicazione e della ricevuta del versamento devono essere contestualmente inviate all’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione.

Entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione a richiesta delle rappresentanze sindacali aziendali e delle rispettive associazioni si procede ad un esame congiunto tra le parti, allo scopo di esaminare le cause che hanno contribuito a determinare l’eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell’ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro.

Qualora non sia stato raggiunto l’accordo, il direttore dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione convoca le parti al fine di un ulteriore esame delle materie, anche formulando proposte per la realizzazione di un accordo. Tale esame deve comunque esaurirsi entro trenta giorni dal ricevimento da parte dell’Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione della comunicazione dell’impresa.

Raggiunto l’accordo sindacale ovvero esaurita la procedura, l’impresa ha facoltà di collocare in mobilità gli impiegati, gli operai e i quadri eccedenti, comunicando per iscritto a ciascuno di essi il recesso, nel rispetto dei termini di preavviso. Contestualmente, l’elenco dei lavoratori collocati in mobilità, con l’indicazione per ciascun soggetto del nominativo, del luogo di residenza, della qualifica, del livello di inquadramento, dell’età, del carico di famiglia, nonché con puntuale indicazione delle modalità con le quali sono stati applicati i criteri di scelta, deve essere comunicato per iscritto all’Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione competente, alla Commissione regionale per l’impiego e alle associazioni di categoria.

Nel caso in cui l’impresa rinunci a collocare in mobilità i lavoratori o ne collochi un numero inferiore a quello risultante dalla comunicazione, la stessa procede al recupero delle somme pagate in eccedenza rispetto a quella dovuta, mediante conguaglio con i contributi dovuti all’INPS, da effettuarsi con il primo versamento utile successivo alla data di determinazione del numero dei lavoratori posti in mobilità.

I lavoratori ammessi al trattamento di cassa integrazione, al termine del periodo di godimento del trattamento di integrazione salariale, rientrano in azienda.

L’individuazione dei lavoratori da collocare in mobilità deve avvenire, in relazione alle esigenze tecnico-produttive ed organizzative del complesso aziendale, nel rispetto dei criteri previsti da contratti collettivi stipulati con i sindacati, ovvero, in mancanza di questi contratti, nel rispetto dei seguenti criteri, in concorso tra loro:

  1.  carichi di famiglia;
  2.  anzianità
  3.  esigenze tecnico-produttive ed organizzative.

L’impresa non può collocare in mobilità una percentuale di manodopera femminile superiore alla percentuale di manodopera femminile occupata per le mansioni prese in considerazione.

Dal 1 gennaio 2017, per via della Riforma del lavoro (Legge n. 92 del 2012)  l’indennità di mobilità verrà incorporata dall’Aspi, con modifiche per i tempi di godimento dell’indennità.

Possono richiedere la mobilità:

  • le imprese con oltre 15 dipendenti, in caso di licenziamento collettivo (almeno 5 lavoratori in 120 giorni) per cessazione, trasformazione o riduzione di attività o di lavoro;
  • le imprese con meno di 15 dipendenti, compresi gli studi professionali, in caso di licenziamento individuale, per le stesse motivazioni.

Le imprese devono anticipatamente informare le rappresentanze sindacali aziendali e i sindacati e l’informazione deve riferirsi ai motivi che impediscono l’adozione di strumenti alternativi al licenziamento.

Per i lavoratori collocati in mobilità dal 1 gennaio 2013 al 31 dicembre 2016, si applicano i seguenti periodi massimi di diritto dell’indennità:

  • per l’anno 2013, l’indennità spetterà per un periodo minimo di 12 mesi fino ad un massimo di 48;
  • per il 2014, da 12 a 42 mesi;
  • per il 2015, da 12 a 36 mesi;
  • per il 2016, da 12 a 24 mesi.

Dal 1 gennaio 2017, l’indennità e la procedura di mobilità non esisteranno più e  i datori di lavoro, quando faranno comunicazione ai sindacati faranno riferimento alla sola procedura di licenziamento collettivo.

Il datore di lavoro, individua i lavoratori da collocare in mobilità, secondo i criteri stabiliti dal contratto collettivo.
In mancanza di questi criteri, deve tener conto di:

1) carichi di famiglia;

2) anzianità;

3) esigenze tecnico-produttive.

Dopo la messa in mobilità, il lavoratore viene iscritto in un’apposita lista, che gli fa usufruire di una tutela economica e preferenziale nel ricollocamento sul mercato del lavoro.

Oltre al vantaggio del ricollocamento, la mobilità garantisce al lavoratore un’indennità di mobilità. Per i primi 12 mesi, l’indennità è pari al trattamento di Cassa integrazione, e cioè l’80% dello stipendio lordo, fino ad un tetto massimo, che viene stabilito di anno in anno, a seconda dell’andamento del costo della vita. A partire dal 13° mese di mobilità, l’indennità è pari all’80 per cento della indennità di Cassa Integrazione. Il lavoratore viene sospeso dalla mobilità quando viene assunto a tempo determinato o a tempo parziale, mentre viene cancellato dalle liste di mobilità quando viene assunto con contratto a tempo indeterminato.

Il lavoratore può richiedere l’indennità di mobilità solo se sia in possesso di un contratto continuativo a tempo indeterminato e se aveva raggiunto una anzianità aziendale di almeno 12 mesi. L’indennità è erogata dall’Inps, ma concorrono al finanziamento delle prestazioni di mobilità anche le imprese rientranti nel campo di applicazione della Cassa integrazione guadagni straordinari (CIGS).

Allegata ai moduli di richiesta all’INPS di indennità mobilità è inclusa la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID) o ad un percorso di riqualificazione professionale, con il quale ci si impegna ad accettare un’eventuale nuova occupazione, che garantisca uno stipendio non troppo inferiore al precedente e in un luogo non troppo lontano dalla propria abitazione, oppure un percorso di riqualificazione professionale.

Il non firmare la Did, o non accetta un impiego o un percorso di formazione, comporta la perdita del diritto all’indennità.

I lavoratori iscritti nelle liste di mobilità possono essere assunti con contratti di somministrazione.

Il lavoratore viene cancellato dalle liste di mobilità, con la conseguente perdita dell’indennità quando:

  • venga assunto con contratto a tempio pieno ed indeterminato;
  • abbia percepito in unica soluzione l’indennità per poter iniziare una attività di lavoro autonomo;
  • abbia maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia.

Non possono essere collocati in mobilità:

  • i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato,
  • gli apprendisti,
  • i lavoratori che svolgono attività stagionali,
  • quelli che hanno diritto alla pensione di anzianità.

I titolari di assegno di invalidità possono optare per l’assegno o per la mobilità.