Contratto di apprendistato

Contratto di apprendistatoIl contratto di apprendistato è un contratto di lavoro di formazione definito pertanto “a causa mista” (lavoro e formazione); esso prevede infatti che l’impresa s’impegni ad offrire e a garantire all’apprendista la formazione all’interno del rapporto di lavoro. Questa caratteristica cataloga il contratto di apprendistato come la strada più agevolata per l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro.
Questo contratto si rivolge di norma ai giovani in età compresa fra i 15 e i 29 anni e si propone di favorire la transizione dalla scuola al lavoro. Possono inoltre essere assunti come apprendisti anche i lavoratori in mobilità, qualora necessitino di qualificazione o riqualificazione (art. 7 comma 7 D.Lgs n. 167 del 14 settembre 2011).
Il Decreto legislativo n. 167 del 14 settembre 2011 (Testo unico dell’apprendistato) disciplina il contratto di apprendistato, che è inoltre normato dagli accordi interconfederali e dai contratti collettivi di lavoro.

La normativa distingue tre tipi di apprendistato:

  • apprendistato per la qualifica professionale e per il diploma professionale: E’ un contratto di apprendistato per il conseguimento della qualifica e del diploma professionale. Con questa tipologia possono essere assunti i soggetti che abbiano un’età compresa tra i 15 e i 25 anni. La durata del contratto non può essere superiore, per la sua componente formativa, ai tre anni nel caso della qualifica professionale e ai quattro anni nel caso del diploma quadriennale regionale (diploma professionale). La formazione prevista è di circa 400 ore all’anno e la sua effettuazione deve essere concordata tra azienda e ente di formazione. Il datore di lavoro è tenuto a pagare almeno il 35% della formazione. Questo contratto, a certe condizioni, si può trasformare alla sua conclusione in apprendistato di mestiere. E’  importante sottolineare che è possibile instaurare questo contratto solo per le qualifiche previste nel Repertorio Regionale delle qualifiche, in quanto legate al vincolo del conseguimento della qualifica regionale;
  • apprendistato professionalizzante o contratto di mestiere: E’ un contratto di apprendistato per il conseguimento di una qualificazione professionale ai fini contrattuali. Possono essere assunti in tutti i settori di attività i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Nel caso in cui il giovane possieda una qualifica professionale, il contratto può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. Gli accordi interconfederali e i contratti collettivi stabiliscono la durata e le modalità di erogazione della formazione per l’acquisizione delle competenze tecnico-professionali e specialistiche in funzione dei profili professionali stabiliti nei sistemi di classificazione e inquadramento del personale, nonché la durata, anche minima, del contratto che, per la sua componente formativa, non può comunque essere superiore a tre anni ovvero cinque per le figure professionali dell’artigianato individuate dalla contrattazione collettiva di riferimento.
    La formazione di tipo professionalizzante, svolta sotto la responsabilità della azienda, è integrata dalla offerta formativa pubblica finalizzata all’acquisizione di competenze di base e trasversali per un monte ore complessivo legato al titolo di studio posseduto.
  • apprendistato di alta formazione e ricerca: è un contratto di apprendistato per il conseguimento di un diploma di istruzione secondaria superiore, di titoli di studio universitari e di alta formazione, compresi i dottorati di ricerca, per la specializzazione tecnica superiore (art. 69 L. 144/99), con particolare riferimento ai diplomi relativi ai percorsi di specializzazione tecnologica degli istituti tecnici superiori (IFTS), nonché per il praticantato per l’accesso alle professioni ordinistiche o per esperienze professionali.
    Con questa tipologia di contratto possono essere assunti in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni. Per i soggetti in possesso di una qualifica professionale, il contratto di apprendistato di alta formazione e ricerca può essere stipulato a partire dal diciassettesimo anno di età. La regolamentazione e la durata del periodo di apprendistato per attività di ricerca, per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione è rimessa alle Regioni, per i soli profili che attengono alla formazione in accordo con altri soggetti del territorio (specifiche Testo unico – D. Lgs n.167 del 14/09/2011).
    In assenza di regolamentazioni regionali, l’attivazione di questo tipo di apprendistato è rimessa ad apposite convenzioni stipulate dai singoli datori di lavoro o dalle loro associazioni con le Università, gli istituti tecnici e professionali e le istituzioni formative o di ricerca (art. 5 Testo Unico – D. Lgs n.167 del 14/09/2011).
    A settembre 2014 è stata avviata una sperimentazione con alcuni Istituti Scolastici per l’effettuazione del 4° e 5° anno delle scuole secondarie superiori in apprendistato, con relativo conseguimento del Diploma di Maturità.

Il contratto di apprendistato, di qualunque tipologia deve essere in forma scritta; il piano formativo individuale che descrive il percorso formativo (contenuti, ore e modalità di erogazione) va redatto e presentato all’apprendista.
Questa tipologia di contratto non può avere una durata inferiore a sei mesi, fatta salva la possibilità di durate inferiori per le attività stagionali, previste dall’articolo 4, comma 5, Decreto legislativo n. 167/2011.
Nel contratto di apprendistato è vietata la retribuzione a cottimo ed è possibile per il datore di  lavoro inquadrare il lavoratore fino a due livelli inferiori la categoria spettante o di stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale alla anzianità di servizio.

L’apprendista deve essere accompagnato nella sua attività formativa da un tutor aziendale con formazione e competenze adeguate. La formazione dell’apprendista dovrà essere registrata in un apposito libretto formativo.
La formazione degli apprendisti può essere finanziata tramite i fondi paritetici interprofessionali.
Sulla base dei risultati ottenuti all’interno del percorso di formazione (esterna o interna all’azienda) è possibile riconoscere la qualifica professionale ai fini contrattuali e le competenze acquisite per il proseguimento degli studi nonché nei percorsi di istruzione per adulti.

I lavoratori apprendisti hanno diritto a:

  • assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • assicurazione contro le malattie;
  • assicurazione contro l’invalidità e vecchiaia;
  • maternità;
  • assegno per il nucleo famigliare.

E’ possibile prolungare il periodo di apprendistato in caso di malattia, infortunio o altra causa di sospensione involontaria del rapporto, superiore a 30 giorni e non è possibile per le parti recedere dal contratto durante il periodo di formazione in assenza di una giusta causa o di un giustificato motivo. In caso di licenziamento privo di giustificazione si applicano le sanzioni previste dalla nor-mativa vigente.
E’ possibile per le parti, recedere dal contratto con preavviso decorrente dal termine del periodo di formazione (articolo 2118 del Codice Civile). La Legge 92/2012 specifica che nel periodo di preavviso continua a trovare applicazione la disciplina del contratto di apprendistato. Se nessuna delle parti esercita la facoltà di recesso al termine del periodo di formazione, il rapporto di lavoro prosegue come ordinario rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato.

Sono previsti una serie di incentivi per chi assume apprendisti, per le tre tipologie di apprendistato disciplinate dal D. Lgs 81/2015, incentivi che possono essere di diverto tipo.

Incentivi contributivi: i datori di lavoro usufruiscono di una contribuzione a loro carico, per tutta la durata dell’apprendistato, pari al 11,31% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (mentre la quota a carico dell’apprendista è pari al 5,84%) a decorrere dall’1 gennaio 2013.
Al termine del periodo di apprendistato l’agevolazione contributiva viene riconosciuta anche per i dodici mesi successivi. In via sperimentale fino al 31 dicembre 2016, il d.lgs. 150/2015 ha introdotto un particolare regime agevolativo per le due tipologie di apprendistato che costituiscono il sistema duale: l’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria  superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e l’apprendistato di alta formazione e ricerca.
Chi assumerà con questi contratti beneficerà dell’esenzione dal contributo di licenziamento previsto dalla Legge 92/2012 e di un’aliquota contributiva del  5% invece che del 10%.

Tale aliquota sarà esente anche dall’1,61% relativo all’assicurazione sociale per l’impiego e ai fondi interprofessionali per la formazione. Sempre fino alla data del 31 dicembre 2016, la legge 183/2011 ha previsto  per datori di lavoro, che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove, uno sgravio contribu-tivo quasi totale per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto. Il D.Lgs 81/2015 ha previsto la possibilità di assumere in apprendistato persone disoccupate ai fini della loro qualificazione o riqualificazione, a prescindere dall’età anagrafica posseduta al momento dell’assunzione

Incentivi economici e retributivi: il D. Lgs 81/2015 permette di assumere l’apprendista inquadrandolo fino a due livelli inferiori rispetto alla categoria di destinazione a cui è finalizzato il contratto, in base alle modalità definite dalla contrattazione collettiva di livello interconfederale o nazionale. È sempre la contrattazione collettiva a stabilire, poi, le regole di avanzamento retributivo.
In maniera alternativa rispetto al sottoinquadramento, la contrattazione collettiva può stabilire la retribuzione dell’apprendista in misura percentuale e in modo graduale all’anzianità di servizio.
Il Bonus occupazione previsto per gli iscritti a Garanzia giovani può essere fruito anche per le assunzioni con contratto di apprendistato professionalizzante.

Incentivi normativi: gli assunti con contratto di apprendistato non rientrano, per tutta la durata del periodo formativo, nella base di calcolo per l’applicazione di particolari istituti previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva: ciò significa, ad esempio, che ai fini del computo dell’aliquota dei disabili, prevista dalla legge n. 68/1999  non sono presi in considerazione gli apprendisti. Il Decreto Legislativo 81/2015 ha poi previsto che siano esclusi dagli obblighi di stabilizzazione gli apprendisti assunti con le tipologie dell’apprendistato per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore e dell’apprendistato di alta formazione e ricerca.

Incentivi fiscali: le spese sostenute per la formazione degli apprendisti sono escluse dalla base per il calcolo dell’IRAP.