Giornate indennizzabili di malattia

Giornate indennizzabili di malattiaL’indennità di malattia spetta dal quarto giorno di malattia comportante l’incapacità al lavoro (la non indennizzabilità dei primi tre giorni è correntemente indicata come “periodo di carenza”) ed è corrisposta per i giorni di prognosi indicati nel certificato medico iniziale e per quelli indicati su eventuali certificati di continuazione della malattia.

Il quarto giorno della malattia deve essere computato dalla data di inizio della malattia dichiarata dal lavoratore e riportata nella certificazione medica, sempreché la visita medica risulti effettuata nello stesso giorno di inizio della malattia o nel giorno immediatamente successivo. Nel caso in cui dalla certificazione non risulti la data di inizio della malattia, il quarto giorno va computato dalla data di effettuazione della visita medica.

Se alla data di scadenza della prognosi indicata sul certificato di inizio della malattia il lavoratore non è guarito, egli è tenuto a giustificare la successiva assenza con un certificato medico di continuazione della malattia. Tale certificazione di continuazione deve essere riconosciuta valida anche per il giorno immediatamente precedente la data del rilascio, sempreché sulla certificazione stessa risulti una dichiarazione in tal senso.

I primi tre giorni di assenza per malattia, i giorni di carenza, non sono indennizzati dall’INPS e generalmente (ma non sempre) i contratti collettivi prevedono che siano pagati dal datore di lavoro.

L’indennità di malattia è dovuta per le giornate indennizzabili comprese in un periodo massimo di 180 giorni di malattia in un anno solare. Il periodo massimo si computa sommando tutte le giornate di malattia dell’anno solare, anche se riferite a più eventi morbosi, ivi comprese quelle per le quali l’indennità non è stata corrisposta (giorni di carenza, giorni festivi, festività infrasettimanali per gli operai ed eventuali periodi sanzionati per ritardato invio del certificato) e quelle di trattamento emodialitico.

Sono escluse dal computo del limite massimo di giornate indennizzabili:

  • le assenze dovute ad astensione obbligatoria o facoltativa per gravidanza;
  • malattie connesse allo stato di gravidanza;
  • astensione anticipata riconosciuta dall’ASL;
  • malattie causate da infortunio sul lavoro;
  • malattie di natura tubercolare;
  • malattie riconosciute come professionali;
  • malattie per cause di terzi con azione di surroga esperita (anche parzialmente) con esito positivo.

Nell’ipotesi di malattia insorta in un anno e protrattasi ininterrottamente nell’anno seguente (malattia “a cavaliere” di due anni solari) deve essere esclusa l’indennizzabilità delle giornate posteriori al conseguimento del limite massimo di 180 giorni che cadono nell’anno di inizio dell’evento; di contro devono essere autonomamente indennizzate, per un massimo di ulteriori 180 giorni, le giornate della stessa malattia che cadono nell’anno successivo, considerando a tal scopo la malattia medesima come unico eoisodio morboso ai fini della misura dell’indennità e della carenza INPS circ. n. 144/1988).

Agli operai e categorie assimilate l’indennità spetta per le giornate feriali comprese nel periodo di malattia, incluso il sabato in settimana corta (quando il C.C.N.L. Prevede un orario distribuito su cinque giorni, dal lunedì al venerdì), mentre non sono indennizzabili la carenza, le domeniche e le festività nazionali infrasettimanali.

Agli impiegati del commercio l’indennità spetta per tutte le giornate comprese nel periodo di malattia, ad esclusione della carenza e delle festività nazionali cadenti di domenica. La giornata di festività per il Santo Patrono non è indennizzata se l’azienda è tenuta ad erogare la normale retribuzione.

L’ammontare dell’indennità giornaliera di malattia è stabilito in misura diversa a seconda della categoria alla quale appartiene il lavoratore.

Agli operai e agli addetti al commercio con qualifica di impiegati e quadri l’indennità giornaliera di malattia spetta in misura pari:

  • al 50% della Retribuzione Media Globale Giornaliera (R.M.G.G.) per le giornate indennizzabili da quarto al ventesimo giorno di malattia;
  • al 66,66% della R.M.G.G. A decorrere da ventunesimo giorno di malattia qualora questa si prolunghi, continuativamente o per ricaduta, oltre il ventesimo giorno, fino ad un massi di 189 giorni nell’anno.

Ai lavoratori dipendenti da pubblici esercizi e da laboratori di pasticceria non iscritti all’albo delle imprese artigiane, tenuti al pagamento del contributo aggiuntivo, l’indennità giornaliera spetta in misura pari all’80% della R.M.G.G. Per tutte le giornate indennizzabili per il periodo di malattia e ciò sia per quelle comprese nei primi venti giorni di malattia che per le successive, fermo restando il limite massimo dei 180 giorni di malattia indennizzabili.

Ricovero in luogo di cura

Nel caso di ricovero in luogo di cura, ai lavoratori non aventi familiari a carico l’indennità giornaliera, spetta in misura pari ai 2/5 delle misure normali sopra indicate.

Il giorno di dimissioni dal luogo di cura deve essere indennizzato in misura normale.

Ricaduta

La ricaduta nella stessa malattia o altra consequenziale, debitamente certificata dal medico, che intervenga entro trenta giorni dalla guarigione dall’evento morboso precedente è considerata, a tutti gli effetti, continuazione di quest’ultima.

Ciò comporta che:

  • l’indennità va corrisposta fin dal primo giorno della nuova malattia (non si applica cioè la “carenza” per i primi tre giorni): se, tuttavia, la precedente malattia è durata meno di tre giorni e la carenza non è stata conseguentemente applicata per intero, l’indennità va applicata dopo l’esaurimento dei giorni di carenza (esempio malattia durata due giorni – ricaduta entro trenta giorni: un giorno di carenza);
  • i giorni della nuova malattia si sommano a quelli della precedente ai fini del raggiungimento del ventesimo giorno a partire dal quale la misura dell’indennità è elevata dal 50% al 66,66% della retribuzione;
  • la retribuzione da prendere a base per il calcolo dell’indennità giornaliera è la stessa presa a base per il calcolo dell’indennità corrisposta per la precedente malattia.

Per il calcolo della retribuzione lorda sulla quale calcolare la R.M.G.G. deve essere considerata la retribuzione lorda percepita dal lavoratore nel mese precedente (se il periodo di paga è mensile) o per le quattro settimane (se il periodo di paga è settimanale) immediatamente precedenti l’inizio della malattia, considerando che:

  • nel calcolo devono essere inclusi anche lo straordinario, la retribuzione spettante per festività e ferie godute, nonché eventuali “fringe benefit” spettanti al lavoratore in via continuativa; devono essere aggiunti i ratei di tredicesima, quattordicesima e di altre eventuali mensilità aggiuntive..

Fanno eccezione, nel senso che devono essere escluse dal calcolo pur essendo assoggettate a contribuzione:

  • l’indennità sostitutiva del preavviso;
  • le somme corrisposte dal datore di lavoro (in conformità a quanto previsto dai contratti collettivi di lavoro) ad integrazioni giornaliere di trattamenti mutualistici;
  • i ratei di tredicesima, quattordicesima (e altre eventuali mensilità aggiuntive) che vengano corrisposti interamente dal datore di lavoro anche in caso di attività lavorativa prestata in misura ridotta nel corso dell’anno a causa di malattia;
  • l’indennità sostitutiva delle ferie;
  • gli emolumenti aggiuntivi alla normale retribuzione relativamente alle giornate ex festive soppresse, nel caso in cui tali emolumenti vengano comunque pagati per intero dal datore di lavoro senza subire decurtazioni in dipendenza di eventi di malattia intervenuti nel corso dell’anno. Nel caso contrario, vanno considerati nella retribuzione utile per il calcolo dell’indennità di malattia;
  • gli importi delle erogazioni previste da contratti colletti di secondo livello, correlate ad incrementi di produttività, qualità ed elementi di competitività, non assoggettabili a contribuzione ordinaria.

La R.M.G.G. deve essere calcolata utilizzando formule diverse che dipendono dalle modalità con le quali è retribuito il dipendente e se la contribuzione è versata su retribuzioni effettive o convenzionali come verrà descritto in seguito.

Per “retribuzione” si intende quella assoggettabile a contribuzione previdenziale di cui l’art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Periodo massimo indennizzabile per lavoratori con contratto a tempo determinato

Per i lavoratori con contratto a tempo determinato, l’indennità di malattia viene corrisposta per un periodo corrispondente a quello dell’attività lavorativa prestata nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento stesso, fermo restando il limite massimo indennizzabile previsto dalle norme di carattere generale (180 giorni nell’anno solare).

L’indennità viene corrisposta dal datore di lavoro per un periodo non superiore a quello di attività lavorativa svolta dal lavoratore alle sue dipendenze, con erogazione diretta da parte dell’INPS per le giornate eventualmente eccedenti.

La limitazione non è stabilita per anno solare: il computo dei periodi indennizzabili deve essere, perciò, effettuato per ogni evento morboso (alla data iniziale della malattia), con la conseguenza che per ogni successivo e diverso episodio morboso potrà essere erogata l’indennità per un periodo pari a quello lavorato nei dodici mesi precedenti, nel rispetto dell’ordinario periodo massimo indennizzabile per anno solare.

Nel caso in cui il lavoratore non possa far valere nei dodici mesi immediatamente precedenti l’evento morboso periodi lavorativi superiori a trenta giorni, l’indennità viene corrisposta direttamente dall’INPS per un periodo massimo di trenta giorni nell’anno solare.