Il settore dell’agricoltura è un settore molto caratteristico rispetto agli altri, è un settore di produttività che subisce una certa stagionalità ed è legato agli eventi atmosferici che si riflettono immancabilmente anche negli aspetti previdenziali e lavorativi.
Cerchiamo di definire la figura dell’imprenditore agricolo, esso è quella persona che presta una delle seguenti attività:
- Coltivazione del fondo: l’attività diretta alla cura e sviluppo di un ciclo biologico o di un fase necessaria al ciclo stesso;
- Silvicoltura l’attività che ricava dal bosco un sistematico prodotto di legname attraverso tagli periodici che hanno la funzione sia di ricavare il suddetto prodotto sia di mantenere la produttività naturale della coltivazione. La silvicoltura comprende pertanto le operazioni di sistemazione del terreno, piantagione e cura delle piante, raccolta di prodotti forestali, taglio e disgrossamento degli alberi per facilitarne il trasporto. Se invece il legname sistematicamente viene lavorato per ricavare tavole o trasformato secondo procedimenti industriali si parla di attività industriale perché il prodotto realizzato non è più puramente forestale;
- Allevamento del bestiame: per bestiame si intendono gli animali da carne, da latte, da lana e da lavoro tradizionalmente allevati. Oggi l’allevamento è praticato indipendentemente da attività di coltivazione del fondo e la legislazione speciale parla di allevamento di animali, quelle degli allevamenti quali avicoltura, cunicoltura, apicoltura, bachicoltura, acquacoltura in acque dolci e salmastre o marine;
- Attività connesse: si intendono le attività dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali. Vengono comprese anche le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell’azienda, normalmente impiegate dall’imprenditore nell’attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione e ospitalità come definite dalla legge.
Tra le attività agricole sono incluse:
- la coltivazione dei funghi (L. n.126 del 5.12.1985);
- la floricoltura;
- la lavorazione del tabacco solo se prodotta direttamente;
- la molitura delle olive di produzione prevalentemente propria ;
- l’agriturismo se le attività di ricezione ed ospitalità sono complementari e connesse a quella agricola che deve rimanere principale;
- la trasformazione, manipolazione e/o commercializzazione di prodotti agricoli e zootecnici di produzione propria svolte da imprese individuali o societarie, sempre che tali attività rientrino nell’esercizio normale dell’agricoltura;
- la trasformazione, la manipolazione (ossia quelle lavorazioni che incidono sul prodotto agricolo o zootecnico senza trasformarlo in un nuovo prodotto) e/o commercializzazione dei prodotti eseguita in via normale da società cooperative che lavorano prodotti prevalentemente propri o conferiti da propri soci agricoltori (L. 240/84);
- la creazione, sistemazione e manutenzione di aree verdi pubbliche e private svolte da imprenditori iscritti alla Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura nel settore agricolo;
- l’allevamento, selezione de addestramento di razze canine svolto con almeno 5 fattrici.
I datori di lavoro del settore agricolo sono, in genere, coltivatori diretti o imprenditori agricoli professionali.
Ai sensi del D. lgs. n. 375/93 i datori di lavoro agricolo sono tenuti a presentare all’Inps, ai fini dell’accertamento dei contributi previdenziali dovuti per gli operai agricoli occupati e della gestione delle anagrafe delle aziende agricole, la Denuncia Aziendale con cui si enuncia la situazione aziendale apprezzabile alla data di presentazione della denuncia stessa. La denuncia aziendale deve essere fatta per via telematica utilizzando il canale ComUnica, entro trenta giorni dall’inizio dell’attività lavorativa. Al momento della trasmissione della Denuncia verrà attribuito, dalla procedura, un Codice Identificativo Denuncia Aziendale (CIDA), che identifica l’azienda, indispensabile per l’invio di Modelli e nelle comunicazioni di assunzioni on line.
Dal 1° marzo 2008 i datori di lavoro devono dare comunicazione di assunzione, trasformazione e cessazione per via telematica, attraverso la procedura UNIFICATO LAV al Centro per l’Impiego di competenza in cui è situata la sede lavorativa.
I termini per la comunicazione sono così fissati:
- assunzioni: giorno precedente l’instaurazione del rapporto di lavoro;
- modifica: entro 5 giorni successivi la comunicazione;
- cessazione: entro 5 giorni successivi la cessazione del rapporto d lavoro.
Trimestralmente il datore di lavoro agricolo presenta all’INPS il modello DM AG-UNICO per dichiarare le giornate lavorative e la retribuzione che è stata corrisposta.
Il calcolo dei contributi si determina sulla base della paga giornaliera corrisposta al lavoratore, in base alla qualifica e alle mansioni svolte facendo riferimento al Contratto Collettivo Provinciale.
Per l’accredito di un anno contributivo il vincolo è fissato a 270 giornate annue di contribuzione effettiva, volontaria e figurativa.
Nel campo agricolo il lavoratore dipendente è chiunque presti la propria attività lavorativa, dietro pagamento di un compenso, per la coltivazione di fondi o allevamento di bestiame e per le attività connesse, che abbiamo visto in precedenza, per un’impresa agricola o per qualunque soggetto svolga attività agricola.
I braccianti agricoli o giornalieri di campagna, sono detti OTD e vengono assunti per lavori brevi, per momenti lavorativi o per sostituire operai che hanno diritto di conservazione del posto.
Gli OTI, invece, sono lavoratori con salario fisso e vengono assunti con contratti di lavoro senza una scadenza.
Nel settore agricolo distinguiamo anche la categoria dei “piccoli coltivatori diretti” aventi le seguenti caratteristiche:
- Sono proprietari di terreni che necessitano meno di 104 giornate di lavoro annue e pertanto sono esclusi dalla qualifica di Coltivatori Diretti.
- Se effettuano nel corso dell’anno meno di 51 giornate come operai a tempo determinato (OTD) possono integrare la contribuzione, fino a tale limite, con versamenti volontari.
- Devono presentare all’Inps apposita richiesta , che effettuati gli accertamenti, invia i pagamenti. Trattandosi d’integrazione della posizione assicurativa già esistente la contribuzione verrà accredita successivamente all’intero versamento degli stessi.
- Il Piccolo Coltivatore Diretto viene iscritto negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli subordinati acquisendo il diritto alle prestazioni previste (Circ. 105/85).
Come per gli altri settori anche nell’agricoltura si applica la disposizione dell’art. 2095 c.c. che distingue i lavoratori subordinati in dirigenti, quadri, impiegati e operai; trovano inoltre applicazione le specifiche disposizioni relative al lavoro flessibile e atipico (di natura subordinata): lavoro a tempo parziale (incluso il lavoro ripartito job sharing), lavoro intermittente (a chiamata job on call), somministrazione del lavoro, contratto di inserimento e apprendistato.
Anche nell’agricoltura è consentito l’utilizzo dei tirocini formativi e di orientamento di cui all’art.18, legge n. 196/1997 e Dm n. 142/1998.
Una particolarità limitata solo alla tipologia agricola è poi lo scambio di manodopera tra piccoli imprenditori agricoli secondo gli usi (art. 2139 c.c.). Per l’Inps (circ. n. 126/2009) è configurabile uno scambio di manodopera solo nei seguenti casi:
- intervenga tra soggetti aventi entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
- i soggetti che rendono la prestazione (reciproca) siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
- non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o «connessa» che sia.
In base ai dati contenuti nel modello DMAG/unico, l’Inps elabora periodicamente gli elenchi nominativi trimestrali in cui sono indicate le giornate effettuate presso ciascun datore di lavoro.
Entro il 31 maggio l’Inps elabora ed invia l’elenco nominativo annuale al comune di residenza dei lavoratori agricoli dipendenti, per la pubblicazione all’albo pretorio, per la durata di 15 giorni.
Entro il 31 marzo di ogni anno il lavoratore può presentare, alla sede Inps competente, domanda di indennità disoccupazione e corresponsione degli assegni famigliari per le giornate, rilevate da detti elenchi, effettuate nell’anno precedente .
Agli operai agricoli con contratto a tempo determinato, che sono iscritti negli elenchi anagrafici dei Comuni colpiti da eccezionale calamità o avversità atmosferica, la Legge 223/91 riconosce benefici previdenziali ed assistenziali.(Circ. 147/92Circ. 42/1997).
Qualora i lavoratori non abbiano potuto prestare la loro attività a causa dei sopraccitati eventi, il beneficio consiste nel fatto che gli vengono riconosciute le stesse giornate effettuate l’anno precedente rispetto a quello in cui si è verificato l’evento calamitoso. Ciò vuol dire che al lavoratore vengono riconosciute le giornate mancanti, rispetto a quelle effettivamente svolte, fino al raggiungimento della quota dell’anno precedente.
Requisito per usufruire di questo beneficio è che i destinatari abbiano prestato, nell’anno in questione, almeno cinque giornate di lavoro.
Viene demandato alle Regioni l’accertamento e la delimitazioni dei territori che hanno diritto ai benefici e sia ai territori, produzioni e strutture ammesse alla “assicurazione agevolata” (Msg.30373 del 18/12/2007/Circ.102/08).