Funzione della busta paga

Funziona della bsta pagaAl momento del pagamento della retribuzione, il datore di lavoro deve consegnare al lavoratore un documento, la busta paga, contenente gli elementi che compongono la retribuzione stessa nonché alcune altre informazioni.

La funzione della busta paga è quella di documentare quanto il lavoratore percepisce in un dato periodo lavorativo, da parte di un determinato datore di lavoro, in ottemperanza al contratto di lavoro applicato o alle leggi vigenti in materia previdenziale e fiscale.

La busta paga ha validità giuridica e può, pertanto, essere utilizzata in caso di controversia con il datore di lavoro davanti all’autorità giudiziaria. È importante quindi conservarla.

I termini entro i quali effettuare dei reclami sono:

  • 1 anno per errori di calcolo;
  • 5 anni per erronee interpretazioni delle norme contrattuali vigenti.

Il prospetto di paga deve essere consegnato al lavoratore nel momento stesso in cui gli viene consegnata la retribuzione, tale principio non trova applicazione nei seguenti casi:

  1. alle Amministrazioni dello Stato ed alle relative Aziende autonome;
  2. alle Regioni, alle Province ed ai Comuni;
  3. alle  aziende agricole che impiegano nell’annata agraria mano d’opera  salariata per un numero di giornate lavorative non superiori a 3000;
  4. ai  privati  datori  di  lavoro  per  il  personale  addetto esclusivamente ai servizi familiari.

I crediti di lavoro si prescrivono normalmente in cinque anni. Il lavoratore pertanto non deve lasciar scadere questo termine senza mettere in mora il datore di lavoro debitore; occorre, in altre parole, comunicare formalmente all’azienda, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, la propria volontà di ottenere il pagamento di quanto dovuto, specificando le voci retributive che si ritengono non percepite (per esempio: arretrati per straordinari, livello superiore, mensilità aggiuntive, TFR).

Attenzione: malgrado vi siano dubbi, sulla loro legittimità costituzionale, permangono dei termini di prescrizione inferiori a cinque anni, nello specifico:

  • 1 anno, per elementi retributivi corrisposti con periodicità inferiore al mese;
  • 3 anni, per elementi retributivi corrisposti con periodicità superiore al mese (mensilità aggiuntive, premi annuali, indennità sostitutive, ferie, festività, ecc.).

I termini di decorrenza della prescrizione cominciano a decorrere con modalità differenti tra le grandi o le piccole aziende, intendendo come grandi quelle dove si applica la tutela, cosiddetta reale, sui licenziamenti, per piccole, quelle in cui si applica la limitata tutela prevista dalla Legge 108/1990.

Più chiaramente, si applica la tutela reale dello Statuto in tutte le unità produttive con più di 15 addetti e comunque, anche nelle unità piccole, se l’azienda ha, nel complesso più di 60 addetti. Negli altri casi si applica la limitata tutela della Legge 108/1990.

La Legge non prescrive un particolare modello di busta paga. Pertanto ogni datore di lavoro adotta il proprio. Tuttavia tutti debbono contenere almeno le seguenti informazioni:

  1. Nome e cognome del lavoratore;
  2. Qualifica professionale, attribuitagli dal datore di lavoro in relazione alle mansioni effettivamente svolte;
  3. Dati identificativi del datore di lavoro; la busta paga deve contenere gli elementi identificativi del datore di lavoro indipendentemente dalla forma giuridica che ha assunto lo stesso (impresa individuale o società). E deve quindi contenere la firma o il timbro del datore di lavoro stesso;
  4. Periodo cui la retribuzione si riferisce;
  5. Inoltre la busta paga deve contenere l’indicazione:
    • degli assegni per il nucleo familiare (se spettanti),
    • di tutti gli elementi che compongono la retribuzione,
    • delle singole trattenute distintamente elencate.

La retribuzione netta che percepisce il lavoratore in busta paga si ottiene sommando un insieme di voci e sottraendo dal totale di queste ultime le ritenute previste per legge.

La somma delle singole voci retributive costituisce la retribuzione lorda.

È opportuno osservare che mentre gli impiegati vengono retribuiti su base mensile, il salario degli operai è invece calcolato sulla base delle ore effettivamente lavorate e di quelle contrattualmente dovute nel corso di ciascun mese dell’anno.

È bene ricordare che, per disposizioni di legge e di contratto all’operaio devono essere retribuite le festività cadenti nella giornata di sabato.

I reclami e le controversie di lavoro possono essere regolati in duplice modo:

  • per via sindacale, secondo quanto disposto dalla disciplina generale del contratto nazionale;
  • mediante i disposti della Legge n. 533 dell’11/08/1973; la legge fissa due livelli per la soluzione di reclami e controversie: la conciliazione per tramite apposite commissioni costituite presso l’Ufficio provinciale del Lavoro; il ricorso alla magistratura (causa) con funzione di giudice del lavoro.

La rinuncia è un atto unilaterale del lavoratore che rinuncia ai propri diritti. Essa non può riguardare diritti futuri e per i diritti passati è impugnabili entro 6 mesi dall’avvenuto atto di rinuncia con atto scritto.

La transazione è un atto privato tra azienda e lavoratore con il quale il lavoratore definisce la controversia rinunciando in parte a un suo diritto disponibile. La transazione è impugnabile entro 6 mesi con atto scritto.

La retribuzione gode di speciali garanzie, essendo in genere l’unico sostentamento della persona ed eventualmente della sua famiglia. Pertanto in caso di procedure fallimentari, i creduti dei lavoratori sono privilegiati sui beni mobili del datore di lavoro, la garanzia sta nella possibilità di ottenere il pagamento, in caso di insolvenza, da parte di un apposito Fondo. In caso di cessazione dell’azienda, il vecchio datore di lavoro ed il nuovo sono responsabili insieme del pagamento delle retribuzioni; in caso di appalto, se l’appaltante è inadempiente ci si può rivalere sull’appaltante.

Il diritto al pagamento della retribuzione o dei suoi componenti, come abbiamo detto sopra, si prescrive dopo 5 anni e, in genere, questo termine inizia a decorrere dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.