Disoccupazione NASPI e ASDI

NASPI

Naspi e AsdiLa NASPI è un’indennità di disoccupazione, trattasi di un trattamento economico nato per le situazioni di disoccupazione, istituita il 1° maggio 2015 e sostituisce la famosa e conosciutissima ASPI.

La NASPI Spetta ai dipendenti subordinati che abbiano perduto involontariamente l’occupazione, tra questi sono naturalmente compresi:

  • gli apprendisti;
  • i soci lavoratori di cooperative con rapporto di lavoro subordinato;
  • il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato;
  • i dipendenti a tempo determinato delle Pubbliche Amministrazioni.

Non spetta:

  • ai dipendenti a tempo indeterminato delle Pubbliche Amministrazioni;
  • gli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato;
  • lavoratori extracomunitari con permesso di soggiorno per lavoro stagionale, per i quali resta confermata la specifica normativa;
  • i lavoratori titolari di trattamento pensionistico diretto.

Spetta per i seguenti requisiti:

  • stato di disoccupazione involontario;
  • requisito contributivo;
  • requisito lavorativo.

Per la NASPI non è richiesto che al momento della cessazione del rapporto di lavoro fossero trascorsi almeno due anni dal versamento del primo contributo contro la disoccupazione.
Consideriamo disoccupati i lavoratori privi di impiego, che dichiarano al Centro per l’Impiego la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa ed alla partecipazione alle misure di politica attiva del lavoro.
L’indennità non spetta nelle ipotesi in cui il rapporto di lavoro sia cessato a seguito di dimissioni o risoluzione consensuale, salvo i casi di seguito specificati:

Dimissioni: il lavoratore ha diritto all’indennità nelle ipotesi di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità – da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio – ovvero di dimissioni per giusta causa. Risoluzione consensuale: non impedisce il riconoscimento della prestazione:
o se intervenuta nell’ambito della procedura conciliativa presso la Direzione Territoriale del Lavoro, secondo le modalità previste all’art. 7 della legge n. 604 del 1966, come sostituito dall’art. 1, comma 40 della legge di riforma del mercato del lavoro (Legge 28 giugno 2012 n.92);
o nell’ipotesi di licenziamento con accettazione dell’offerta di conciliazione di cui all’art.6, comma 1, del decreto legislativo n.23 del 2015, proposta dal datore di lavoro entro i termini di impugnazione stragiudiziale del licenziamento (sessanta giorni dalla comunicazione in forma scritta del licenziamento, ex art. 6 della legge n.604 del 1966);
o qualora intervenga a seguito del rifiuto del lavoratore al proprio trasferimento ad altra sede della stessa azienda distante oltre 50 km dalla residenza del lavoratore e/o mediamente raggiungibile in 80 minuti o oltre con i mezzi di trasporto pubblici.
Le dimissioni “per giusta causa” si riconducono non alla libera scelta del lavoratore, ma sono indotte da comportamenti altrui, idonei ad integrare la condizione di improseguibilità del rapporto di lavoro.
Pertanto, il diritto all’indennità di disoccupazione NASPI deve riconoscersi anche ogni qual volta la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta per giusta causa, e cioè quando si sia verificata una causa che non consente la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto di lavoro.

Di seguito si elencano tutte le cause che possono determinare le dimissioni per giusta causa:

  • mancato pagamento della retribuzione;
  • aver subito molestie sessuali nei luoghi di lavoro;
  • modificazioni peggiorative delle mansioni lavorative;
  • ipotesi di mobbing, intendendosi per tale la lesione dell’equilibrio psico-fisico del lavoratore, a causa di comportamenti vessatori da parte dei superiori gerarchici o dei colleghi (per tutte, Corte di Cassazione, sentenza n. 143/2000);
  • notevoli variazioni delle condizioni di lavoro a seguito di cessione dell’azienda (Corte di Giustizia Europea, sentenza del 24 gennaio 2002);
  • spostamento del lavoratore da una sede aziendale ad un’altra, senza che sussistano le “comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive” (Corte di Cassazione, sentenza n. 1074/1999).
  • comportamento ingiurioso posto in essere dal superiore gerarchico nei confronti del dipen-dente (Corte di Cassazione, sentenza n. 5977/1985).
  • Per avere diritto alla prestazione NASPI sono necessarie almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione. Per contribuzione utile si intende anche quella dovuta ma non versata. Ai fini del diritto sono valide tutte le settimane retribuite, purché risulti erogata o dovuta per ciascuna settimana una retribuzione non inferiore ai minimali settimanali (legge n. 638/1983 e legge n. 389/1989). La disposizione relativa alla retribuzione di riferimento non si applica ai lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, agli operai agricoli e agli apprendisti per i quali continuano a permanere le regole vigenti.
    Ai fini del perfezionamento del requisito contributivo, si considerano utili:
    i contributi previdenziali comprensivi di quota DS, ASpI e NASpI versati durante il rapporto di lavoro subordinato;
    i contributi figurativi accreditati per maternità obbligatoria, se all’inizio dell’astensione risulta già versata contribuzione, e per i periodi di congedo parentale, purché regolarmente indennizzati e intervenuti in costanza di rapporto di lavoro;
    i periodi di lavoro all’estero in paesi comunitari o convenzionati, ove sia prevista la possibilità di totalizzazione (non sono utili i periodi di lavoro all’estero in Stati con i quali l’Italia non ha stipulato convenzioni bilaterali in materia di sicurezza sociale);
    • i periodi di astensione dal lavoro per malattia dei figli fino agli 8 anni di età, nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare.Non sono invece considerati utili, pur se coperti da contribuzione figurativa:• i periodi di malattia e infortunio sul lavoro, solo nel caso non vi sia integrazione della retribuzione da parte del datore di lavoro, nel rispetto del minimale retributivo;
    • i periodi di cassa integrazione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore;
    • i periodi interessati da contratti di solidarietà, risalenti nel tempo ed utilizzati in concreto a zero ore;
    • i periodi di assenza per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
    • i periodi di aspettativa non retribuita in relazione a funzioni pubbliche elettive o cariche sindacali, ai sensi dell’art.31 della legge n.300 del 1970;
    • i periodi di lavoro all’estero presso Stati con i quali l’Italia non ha stipulato accordi bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione.

Sono, inoltre, necessarie per l’indennità NASPI almeno trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

Per giornate di effettivo lavoro si intendono quelle di effettiva presenza al lavoro.

Per i lavoratori domestici, la presenza al lavoro per almeno trenta giornate negli ultimi 12 mesi si determina con riferimento al sistema in uso per l’accredito della contribuzione e per il pagamento delle prestazioni relative ai lavoratori domestici: la presenza di contribuzione per almeno cinque settimane, considerate convenzionalmente di sei giorni ciascuna, equivale a trenta giornate di lavoro.
Per le altre categorie di lavoratori in relazione alle quali non è possibile risalire al dato delle giornate lavorate (lavoratori a domicilio, lavoratori con dati contributivi derivanti da formulari esteri), ai fini della verifica della sussistenza del requisito sono necessarie cinque settimane di contribuzione utile nei dodici mesi precedenti l’evento di cessazione.

Per i lavoratori agricoli, qualora il dato delle giornate lavorate non risulti dagli archivi telematici o non risultino ancora aggiornati e tuttavia risultino decisivi ai fini della verifica della sussistenza del requisito delle trenta giornate di lavoro effettivo negli ultimi dodici mesi, si farà ricorso alle buste paga del lavoratore agricolo.
La domanda per l’erogazione dell’indennità NASPI deve essere presentata all’INPS, esclusivamente in via telematica, attraverso servizi telematici accessibili direttamente dal cittadino tramite PIN attraverso il portale dell’Istituto; telefonando al Contact Center multicanale dell’INPS; Patronati/intermediari dell’Istituto.

La domanda deve essere presentata entro il termine di decadenza di sessantotto giorni, che decorre:

  • dalla data di cessazione dell’ultimo rapporto di lavoro. Qualora nel corso dei sessantotto giorni si verifichi un evento di maternità indennizzabile, il termine rimane sospeso per un periodo pari alla durata dell’evento e riprende a decorrere al termine dello stesso per la parte residua. Nell’ipotesi in cui si verifichi un evento di malattia comune indennizzabile o di infortunio sul lavoro/malattia professionale indennizzabile dall’INAIL, insorto entro i sessanta giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, il termine rimane sospeso per la durata dell’evento;
  • dalla data di cessazione del periodo di maternità indennizzato, quando questo sia insorto nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di cessazione del periodo di malattia indennizzato o di infortunio/malattia professionale, quando questi siano insorti nel corso del rapporto di lavoro successivamente cessato;
  • dalla data di definizione della vertenza sindacale o dalla data di notifica della sentenza giudiziaria;
  • dalla data di fine del periodo corrispondente all’indennità di mancato preavviso ragguagliato a giornate;
  • dal trentesimo giorno successivo alla data di cessazione per licenziamento per giusta causa.

Il trattamento economico NASPI spetta:

  • dall’ottavo giorno successivo alla data di cessazione del rapporto di lavoro, se la domanda viene presentata entro l’ottavo giorno;
  • dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, nel caso in cui questa sia presentata dopo l’ottavo giorno;
  • dall’ottavo giorno successivo al termine del periodo di maternità, malattia, infortunio sul lavoro/malattia professionale o preavviso, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo alla presentazione della domanda qualora sia presentata suc-cessivamente all’ottavo giorno ma comunque nei termini di legge;
  • dall’ottavo giorno successivo al licenziamento per giusta causa, qualora la domanda sia presentata entro l’ottavo giorno; dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda, qualora sia presentata oltre l’ottavo giorno successivo al licenziamento.

La NASPI è corrisposta mensilmente per un numero di settimane pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni.
Ai fini del calcolo della durata, i periodi contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle prestazioni di disoccupazione sono esclusi dal computo della contribuzione utile.

La sospensione della NASPI si presenta nelle seguenti ipotesi:

    • rioccupazione con contratto di lavoro subordinato di durata non superiore a sei mesi: l’indennità NASPI è sospesa per la durata del rapporto di lavoro. La sospensione opera d’ufficio, sulla base delle comunicazioni obbligatorie. Per l’individuazione del periodo di sospensione si considera la durata di calendario del rapporto di lavoro, prescindendo da ogni riferimento alle giornate effettivamente lavorate. Al termine di un periodo di sospensione di durata inferiore o pari a sei mesi l’indennità riprende ad essere corrisposta per il periodo residuo spettante al momento in cui l’indennità stessa era stata sospesa (circ. 94 del 12/5/2015);
    • nuova occupazione all’estero, con contratto di durata non superiore a sei mesi, sia che si tratti di paesi appartenenti all’UE o con cui l’Italia abbia stipulato convenzioni bilaterali in tema di assicurazione contro la disoccupazione, sia che si tratti di paesi extracomunitari;
    • omessa comunicazione all’INPS del reddito annuo presunto, entro un mese dall’inizio della nuova attività di lavoro subordinato non superiore in durata a sei mesi.

La misura del trattamento è pari (circ. 94 del 12/5/2015):

  • al 75% della retribuzione media mensile imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni, se questa è pari o inferiore ad un importo stabilito dalla legge e rivalutato annualmente sulla base della variazione dell’indice ISTAT (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00);
  • al 75% dell’importo stabilito (per l’anno 2015 pari ad € 1.195,00) sommato al 25% della differenza tra la retribuzione media mensile imponibile ed euro 1.195,00 (per l’anno 2015), se la retribuzione media mensile imponibile è superiore al suddetto importo stabilito.

L’importo della prestazione non può comunque superare un limite massimo individuato annualmente per legge. All’indennità mensile si applica una riduzione del 3% per ciascun mese, a partire dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno di prestazione).
Per i soci lavoratori delle cooperative di cui al DPR 30 aprile 1970, n. 602, e per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato, dal 1° maggio 2015 la misura della NASPI è allineata a quella della generalità dei lavoratori.
Il pagamento avviene mensilmente ed è comprensivo degli Assegni al Nucleo Familiare se richiesti e spettanti.
L’ indennità si misura sulla base della retribuzione imponibile ai fini previdenziali degli ultimi quattro anni (comprensiva degli elementi continuativi e non continuativi e delle mensilità aggiuntive), divisa per il totale delle settimane di contribuzione (indipendentemente dalla verifica del minimale) e moltiplicata per il coefficiente numerico 4,33.

L’importo dell’indennità si riduce:

a) nei casi di svolgimento da parte del beneficiario di attività lavorativa in forma autonoma, da cui derivi un reddito inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi presunti, rapportati al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività (o alla fine dell’anno, se precedente). Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro autonomo, o dalla data di presentazione della domanda di NASpI se l’attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa;
b) nei casi di nuova occupazione con contratto di lavoro subordinato del percettore di NASpI, qualora il reddito che ne derivi sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso l’indennità viene ridotta di un importo pari all’80% dei redditi previsti, rapportati al periodo di tempo intercorrente tra la data iniziale del rapporto di lavoro subordinato e la data in cui termina il godimento dell’indennità o se anteriore la fine dell’anno, a condizione che il percettore comunichi all’INPS il reddito annuo previsto, entro un mese dall’inizio dell’attività e che il datore di lavoro o l’utilizzatore, nel caso di contratto di somministrazione, siano diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali il lavoratore prestava la propria attività quando è cessato il rapporto di lavoro che ha dato luogo alla NASPI, e che non presentino rispetto ad essi rapporti di collegamento o di controllo ovvero assetti proprietari sostanzialmente coincidenti.
c) nell’ipotesi in cui il titolare di due o più rapporti di lavoro subordinato a tempo parziale cessi da uno dei due rapporti con diritto alla prestazione di disoccupazione e qualora il reddito percepito sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione. In tal caso la NASPI è concessa per un importo pari all’80% del reddito previsto, rapportato al tempo che intercorre tra le date di inizio e fine attività (o alla fine dell’anno, se precedente), purché comunichi entro un mese all’INPS il reddito che prevede di trarre dal o dai rapporti rimasti in essere;
d) qualora il soggetto percettore di indennità NASPI svolga attività di lavoro accessorio e preveda di trarre dalla stessa un reddito annuo compreso tra 3.000 euro e 7.000 euro. In tal caso la NASPI sarà ridotta di un importo pari all’80% del compenso, rapportato al periodo compreso tra la data di inizio attività e quella in cui termina il godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno. Il soggetto, a pena di decadenza dalla prestazione, è tenuto a comunicare all’INPS entro un mese dall’inizio dell’attività di lavoro accessorio, o dalla data di presentazione della domanda di NASPI se l’attività preesisteva, il reddito derivante dalla stessa;
e) nell’ipotesi di rioccupazione con contratto di lavoro intermittente, con o senza obbligo di risposta alla chiamata, qualora il reddito prodotto sia tale da consentire il mantenimento dello stato di disoc-cupazione. In tal caso l’importo della NASPI è ridotto di un importo pari all’80% del predetto reddito.

Il trattamento dell’indennità decade nei seguenti casi:

a) perdita dello stato di disoccupazione;
b) inizio di un’attività di lavoro subordinato senza provvedere alla comunicazione all’INPS del reddito presunto derivante da detta attività entro il termine perentorio di un mese dall’inizio dell’attività;
c) mancata comunicazione, entro un mese dalla domanda di NASPI, del reddito derivante da altro rapporto di lavoro part time, nei casi di cessazione di almeno uno, tra vari rapporti di lavoro a tempo parziale, che ha dato diritto alla NASPI;
d) inizio di attività lavorativa in forma autonoma senza provvedere alla comunicazione del reddito presunto entro un mese dall’avvio dell’attività;
e) raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
f) acquisizione del diritto all’assegno ordinario di invalidità, se non si opta per l’indennità NASPI;
g) mancata partecipazione alle iniziative di attivazione lavorativa ed ai percorsi di riqualificazione professionale proposti dai Servizi competenti (art. 7 del D.Lgs. n. 22 del 2015).
L’art. 21 del D.Lgs. 14 settembre 2015 n. 150 ha introdotto misure volte a rafforzare i meccanismi di condizionalità, ai fini della fruizione delle prestazioni di disoccupazione, integrando e specificando le disposizioni, di cui al suddetto art.7 del D.Lgs. n.22 del 2015, relative agli obblighi di partecipazione alle misure di politica attiva del disoccupato.
Per l’inosservanza dei prescritti obblighi, il predetto art. 21 ha introdotto un sistema di sanzioni proporzionali che vanno dalla decurtazione di una frazione o di un’intera mensilità di prestazione, fino alla decadenza dalla prestazione stessa e dallo stato di disoccupazione. La sanzione della decadenza dalla prestazione è comminata nelle seguenti ipotesi:
1. mancata partecipazione, dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative ed ai laboratori per il rafforzamento delle competenze nella ricerca attiva di lavoro;
2. mancata partecipazione, dalla seconda convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione o ad altre iniziative di politica attiva o di attivazione;
3. mancata presentazione, a partire dalla terza convocazione ed in assenza di giustificato motivo, alle convocazioni ovvero agli appuntamenti previsti per la conferma dello stato di disoccupazione, per la profilazione e la stipula del patto di servizio personalizzato e per la frequenza ordinaria di contatti con il responsabile delle attività;
4. mancata accettazione di un’offerta di lavoro congrua, come definita dall’art. 25 del D.Lgs. n. 150 del 2015.
Per i casi di cui al n. 2 e al n.4 non si ha decadenza quando le attività lavorative o di formazione ov-vero di riqualificazione si svolgono in un luogo che dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore, o comunque raggiungibile mediamente in più di 80 minuti con i mezzi di trasporto pubblici.

ASDI

L’Asdi è il nuovo assegno di disoccupazione che in via sperimentale è partito dal primo gennaio 2015. L’assegno è destinato ai lavoratori appartenenti a nuclei familiari con figli minorenni e a lavoratori in età vicina al pensionamento.

Possiamo considerare l’Asdi una provvidenza economica che può essere conseguita dai lavoratori dipendenti che hanno esaurito l’intera durata della Naspi e che si trovino, ancora in stato di disoccupazione. Essa è una misura assistenziale in quanto non dipendente dal versamento dei contributi, volta a  tutelare i disoccupati ultra55enni, o quelli con minori a carico in condizione di bisogno economico.

L’Asdi è stata introdotta dal Decreto Legislativo n. 22/2015 sugli ammortizzatori sociali in attuazione della Legge Delega sul Jobs Act ed è stata regolamentata con il Decreto del Ministero del Lavoro 29 Ottobre 2015 pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 Gennaio 2016.

Il decreto precisa che l’Asdi spetta ai lavoratori che hanno esaurito la Naspi  e che si trovino ancora in stato di disoccupazione e che versino in condizioni economiche di bisogno certificate da un Isee pari o inferiore a 5mila euro. Il sostegno viene concesso solo ai lavoratori con nuclei familiari in cui siano presenti minorenni oppure ai lavoratori che hanno 55 anni e che non hanno raggiunto il diritto alla pensione di vecchiaia o alla pensione anticipata.

L’Asdi ha la durata di 6 mesi ed è pari al 75 per cento dell’ultima Naspi conseguita se non superiore all’assegno sociale (448,07 euro). Questo importo può essere incrementato in base al numero di figli a carico sino ad un massimo di 163 euro (che porterà l’assegno a toccare poco piu’ di 611 euro al mese nell’ipotesi piu’ vantaggiosa). La domanda deve essere presentata, a pena di decadenza, entro 30 giorni dal termine della fruizione della Naspi.

Alla Asdi si può accedere aderendo ad un progetto personalizzato stipulato dai servizi per l’impiego e accettando adeguate proposte di lavoro (la partecipazione a tali iniziative è obbligatoria). Per il 2015 l’Asdi viene finanziata con 300 milioni (da stanziare le risorse per gli anni successivi).