Cassa integrazione guadagni (CIG)

Cassa integrazioneLa cassa integrazione guadagni ordinaria è un’integrazione salariale che viene erogata per i dipendenti delle aziende che si trovano in determinate situazioni di difficoltà.

Le aziende che attraversano periodi di crisi dovute a diminuzione della domanda, per mancanza di materie prime, ecc… possono fare domanda di cassa integrazione per i propri dipendenti che si vedranno ridotto l’orario di lavoro.

La cassa integrazione guadagni che spetta ai lavoratori delle:

  • aziende industriali: manifatturiere, di trasporti, estrattive, di installazione di impianti, produzione e distribuzione dell’energia, acqua e gas;
  • cooperative di produzione e lavoro;
  • industrie boschive, forestali e del tabacco;
  • cooperative agricole, zootecniche e loro consorzi che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli propri (in questo caso hanno diritto solo i dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato);
  • imprese addette al noleggio e alla distribuzione dei film e allo sviluppo e stampa di pellicola cinematografica;
  • aziende industriali per la frangitura delle olive per conto terzi;
  • imprese produttrici di calcestruzzo preconfezionato;
  • imprese addette agli impianti elettrici e telefonici;
  • imprese addette all’armamento ferroviario;
  • aziende edili ed affini;
  • aziende industriali del settore lapideo esercenti l’attività di escavazione e/o lavorazione di materiale lapideo.

I lavoratori che rientrano nella percezione della cassa integrazione sono:

  • operai, intermedi, impiegati e quadri;
  • lavoratori assunti con contratti di inserimento o con contratti di solidarietà, purché assunti con qualifiche che possano fruire dei relativi interventi;
  • lavoratori part-time;
  • lavoratori soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro che svolgono attività assimilabile a quella industriale, compresi gli operai di cooperative agricole soggette alle norme che disciplinano la CIGO per il settore industriale.

La cassa integrazione guadagni è dovuta in caso di sospensione o contrazione dell’attività produttiva per situazioni aziendali dovute a:

  • eventi temporanei e non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori;
  • situazioni temporanee di mercato;
  • intemperie stagionali;
  • crisi di mercato;
  • mancanza di lavoro;
  • mancanza di commesse o di ordini;
  • mancanza di materie prime non dipendente da inadempienze contrattuali dei fornitori o da inerzia del datore di lavoro;
  • interruzione di energia elettrica dovuta a fatto proprio dell’ente erogatore;
  • incendio;
  • eventi naturali diversi dalle intemperie;
  • sciopero di un reparto per rivendicazioni proprie: non riguardanti la maestranza della quale lo sciopero stesso determina la sospensione o riduzione della attività;
  • sciopero di altra azienda collegata alla attività produttiva della impresa richiedente.

Le imprese devono presentare la domanda alle sedi INPS, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la riduzione dell’orario di lavoro.

L’importo corrisponde all’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata per le ore di lavoro non prestate;

l’importo del trattamento ordinario non può però superare un limite massimo mensile stabilito di anno in anno. Tali importi sono ridotti di una aliquota che è pari al 5,84%.

nel settore edile e lapideo, quando la CIG è stata determinata da eventi metereologici, il limite è incrementato del 20%.

I periodi di Cassa Integrazione Guadagni sono utili per il diritto e per la misura della pensione.

La cassa integrazione può essere concessa per un massimo di 13 settimane, più eventuali proroghe fino a 12 mesi. In determinate aree territoriali il limite è elevato a 24 mesi.

Per le imprese edili e per quelle del settore lapideo la durata massima, in caso di sospensione del lavoro, è di 13 settimane; è di 52 settimane quando deriva da una riduzione dell’orario di lavoro.

Se il lavoratore in cassa integrazione svolge contemporaneamente attività retribuita senza averlo prima comunicato alla propria Sede INPS, decade dal diritto alla prestazione.

In caso di comunicazione preventiva la prestazione è sospesa per la durata dell’attività lavorativa.

Nel caso in cui la domanda sia respinta l’interessato può presentare ricorso, in carta libera, al Comitato Prestazioni Temporanee della Direzione Generale dell’INPS, entro 30 giorni dalla data di ricezione della lettera con la quale si comunica il rifiuto.

Il ricorso, indirizzato al  Comitato Prestazioni Temporanee, può essere:

  • presentato agli sportelli della Sede dell’INPS che ha respinto la domanda ;
  • inviato alla Sede dell’INPS per posta con raccomandata con ricevuta di ritorno;
  • presentato tramite uno degli Enti di Patronato riconosciuti dalla legge.

Al ricorso vanno allegati tutti i documenti ritenuti utili.

La base di calcolo per determinare il trattamento di integrazione salariale è formata da tutti gli elementi retributivi assoggettabili a contribuzione con esclusione di quelli collegati a prestazioni o rischi particolari (indennità varie).

Per calcolare l’ammontare dell’integrazione occorre moltiplicare l’80% della retribuzione oraria che sarebbe spettata nel periodo di sospensione del lavoro per il numero di ore di CIG.

Facciamo un esempio:

Dati:

Minimo: 1.134, 73 euro

EDR: 10,33 euro

Anzianità: 80,25 euro

Ore CIG: 40

Retribuzione oraria: (minimo + EDR + Anzianità)/173 = 1153,31/173 = 6,67

Integrazione oraria: 6,67 x 0,80 = 5,33

CIG: 5,33 x 40 = 213,20 euro.