Il contratto di solidarietà è un’intesa che nasce tra l’impresa e le rappresentanze sindacali per la diminuzione dell’orario lavorativo, esso cerca di proteggere l’occupazione, facendo in modo che la rinuncia della totalità dell’orario di lavoro e del salario, possa essere recuperato per mezzo di un rimborso di quote di retribuzione da parte dell’INPS.
Il contratto di solidarietà nasce allo scopo di:
- mantenere il posto di lavoro in caso di crisi aziendale e quindi evitare la riduzione del personale (contratti di solidarietà difensivi, art.1 legge 863/84);
- favorire nuove assunzioni attraverso una contestuale e programmata riduzione dell’orario di lavoro e della retribuzione (contratti di solidarietà espansivi 2 legge 863/84). Questa tipologia è stata di scarso utilizzo.
La legge prevede due tipi di contratti di solidarietà:
- TIPO A contratti di solidarietà per le aziende rientranti nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) (art. 1 legge n. 863/84);
- TIPO B contratti di solidarietà per le aziende non rientranti nel regime di CIGS (Cassa Integrazione Guadagni Straordinaria) e per le aziende artigiane (art. 5 comma 5 legge n. 236/93).
Possono utilizzare i contratti di solidarietà di “tipo A” tutte le imprese che rientrano nel campo di applicazione della disciplina in materia di CIGS, comprese le aziende appaltatrici di servizi di mensa e pulizie, che abbiano occupato mediamente più di 15 lavoratori nel semestre precedente la data di presentazione della domanda. Nel conteggio rientrano anche gli apprendisti e i lavoratori assunti con contratti di inserimento.
Sono esonerate dall’utilizzo dei contratti di solidarietà di TIPO A le imprese editrici di giornali quotidiani, le agenzie di stampa a diffusione nazionale, nonché editrici e/o stampatrici di giornali periodici.
E’ escluso l’utilizzo dei contratti di solidarietà nei casi di fine lavoro e fine fase lavorativa in campo edile, e per i contratti a termine di natura stagionale.
I contratti di solidarietà sono rivolti a tutto il personale dipendente ad esclusione di:
- dirigenti;
- apprendisti;
- lavoratori a domicilio;
- lavoratori con anzianità aziendale inferiore a 90 giorni;
- lavoratori assunti a tempo determinato per attività stagionali.
I lavoratori part-time sono ammessi nel solo caso in cui l’azienda dimostri il tipo di lavoro, appunto, part-time nella organizzazione del lavoro.
La riduzione dell’orario può essere giornaliero, settimanale o mensile, la legge stabilisce che la riduzione dell’orario di lavoro, su base settimanale, non può superare il 60% dell’orario contrattuale dei lavoratori nei contratti di solidarietà.
La legge, inoltre, stabilisce che ai lavoratori a cui sia stato ridotto l’orario di lavoro a causa di contratti di solidarietà, spetti un’integrazione pari al 60% della retribuzione persa. Il trattamento economico è in genere anticipato dal datore di lavoro.
I contratti di solidarietà possono avere una durata non superiore a 24 mesi e prorogabili per altri 24 mesi (36 mesi per i lavoratori del Mezzogiorno).
I contratti di solidarietà di TIPO B sono destinati alle seguenti aziende:
- imprese con più di 15 dipendenti, escluse dalla normativa in materia di CIGS, e che abbiano avviato la procedura di mobilità di cui all’art. 24 della legge n. 223/1991;
- imprese con meno di 15 dipendenti che stipulano contratti di solidarietà al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali (art. 7 ter, comma 9, lettera d, legge n. 33/2009);
- imprese alberghiere, aziende termali pubbliche e private operanti in località territoriali con gravi crisi occupazionali;
- imprese artigiane indipendentemente dal numero dei dipendenti. Il contributo è erogato a condizione che i lavoratori con orario ridotto percepiscano, dai fondi bilaterali presso cui l’azienda è iscritta, una prestazione di entità non inferiore alla metà del contributo pubblico destinata ai lavoratori. Le imprese artigiane con più di 15 dipendenti devono, altresì, attivare le procedure di mobilità.
I contratti di solidarietà di TIPO B sono destinati ai seguenti lavoratori:
- lavoratori che abbiano un rapporto di lavoro subordinato già in essere alla data di apertura della procedura di mobilità, con esclusione dei dirigenti;
- lavoratori con contratto a termine o con contratto di inserimento e apprendisti, in ogni caso, non oltre il termine di scadenza del contratto e purché il contratto di solidarietà non impedisca il raggiungimento degli obiettivi formativi, ove previsti dalla fattispecie contrattuale applicata.
Il contratto di solidarietà di TIPO B ha una durata non superiore a 24 mesi e non è ammessa nessuna proroga se non vi è soluzione di continuità.
I contratti di solidarietà prevedono la malattia e la maternità.
Nel caso di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro al lavoratore in malattia viene corrisposta, oltre al trattamento straordinario di integrazione salariale per le ore di riduzione di orario, anche la prestazione economica di malattia per le ore considerate lavorative; lo stesso vale nel caso in cui, pur essendo praticata una riduzione verticale di orario, la retribuzione viene corrisposta in misura costante.
Nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro che comporti una retribuzione variabile, se la malattia subentra durante una giornata di sospensione, viene corrisposta l’integrazione salariale, mentre se l’evento insorge durante lo svolgimento dell’attività lavorativa, prevale la prestazione di malattia.
La prestazione erogata per astensione obbligatoria in caso di maternità prevarrà sempre sul trattamento per il contratto di solidarietà; mentre l’astensione facoltativa va erogata solo per i periodi di prevista attività, per i rimanenti periodi è erogabile il trattamento di integrazione salariale.
Per le festività nei casi di riduzione orizzontale dell’orario di lavoro il trattamento di solidarietà può essere erogato a complemento del minor salario corrisposto dal datore di lavoro; mentre nel caso di riduzione verticale dell’orario di lavoro se la festività cade in un giorno di sospensione interviene l’integrazione salariale; se la festività cade in un giorno lavorato e retribuito ad orario normale è a carico del datore di lavoro, in quanto non sussistono i presupposti per l’integrazione salariale (circ. n. 212 del 1994).
Le ferie sono ammesse al trattamento integrativo se maturate in costanza del contratto di solidarietà ed usufruite nell’ambito della validità del decreto concessivo del trattamento stesso (circ. n. 2749 del 1986). Se godute successivamente al periodo del contratto di solidarietà rimarranno a totale carico del datore di lavoro.
Sono parimenti a totale carico del datore di lavoro le ferie maturate in periodi anteriori al contratto di solidarietà
Il TFR matura per intero sull’ammontare della retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito in assenza di riduzione di orario, ma le quote di TFR relative alle ore coperte dall’integrazione possono essere rimborsate dall’Inps all’azienda soltanto al momento della cessazione del rapporto di lavoro, non rilevando a tal fine la scadenza del contratto di solidarietà.
Per i lavoratori che hanno stipulato contratti di solidarietà e fino al compimento dell’età pensionabile per vecchiaia è possibile il cumulo tra pensione e quota di retribuzione persa a causa della riduzione dell’orario lavorativo.