Modello 730

Modello 730Il Modello 730 venne progettato nel 1992, introdotto nel 1993 e viene utilizzato per le dichiarazioni dei redditi dei dipendenti e dei pensionati, con esso il contribuente non deve eseguire calcoli, ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Il Modello 730 viene utilizzato per le dichiarazioni dei redditi dei seguenti contribuenti:

  • pensionati o lavoratori dipendenti (compresi i lavoratori italiani che operano all’estero per i quali il reddito è determinato sulla base della retribuzione convenzionale definita annualmente con apposito decreto ministeriale);
  • persone che percepiscono indennità sostitutive di reddito di lavoro dipendente (es. integrazioni salariali, indennità di mobilità);
  • soci di cooperative di produzione e lavoro, di servizi, agricole e di prima trasformazione dei prodotti agricoli e di piccola pesca;
  • sacerdoti della Chiesa cattolica;
  • giudici costituzionali, parlamentari nazionali e altri titolari di cariche pubbliche elettive (consiglieri regionali, provinciali, comunali, ecc.);
  • persone impegnate in lavori socialmente utili;
  • lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all’anno.

Questi contribuenti possono rivolgersi:

  • al sostituto d’imposta, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di aprile al mese di luglio 2016;
  • a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il rapporto di lavoro dura almeno dal mese di giugno al mese di luglio e si conoscono i dati del sostituto d’imposta che dovrà effettuare il conguaglio;
  • personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato, che si può rivolgere al sostituto d’imposta o a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato, se il contratto dura almeno dal mese di settembre dell’anno 2015 al mese di giugno dell’anno 2016;
  • lavoratori che posseggono soltanto redditi di collaborazione coordinata e continuativa (art. 50, comma 1, lett. c-bis, del TUIR) almeno nel periodo compreso tra il mese di giugno e il mese di luglio 2016 e conoscono i dati del sostituto che dovrà effettuare il conguaglio, presentando il Mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato;
  • produttori agricoli esonerati dalla presentazione della dichiarazione dei sostituti d’imposta (Mod. 770 semplificato e ordinario), IRAP e IVA

Il Modello 730 presenta diversi vantaggi: il contribuente non deve eseguire calcoli, ottiene il rimborso dell’imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.

Il Modello 730 può essere presentato al sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, al Caf o al professionista abilitato. I lavoratori dipendenti privi di un sostituto d’imposta devono presentare il mod. 730 a un Caf-dipendenti o a un professionista abilitato e va presentato entro il 7 luglio (i termini che scadono di sabato o giorno festivo sono prorogati al primo giorno feriale successivo).

Il modello 730 viene utilizzato per dichiarare le seguenti tipologie di reddito:

  • redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
  • redditi di lavoro dipendente;
  • redditi dei terreni e dei fabbricati;
  • redditi di capitale;
  • redditi di lavoro autonomo per i quali non è richiesta la partita IVA;
  • alcuni dei redditi diversi;
  • alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata.

Non è sempre obbligatorio effettuare la dichiarazione dei redditi.

L’obbligo decade quando:

  • dalla dichiarazione non risulterebbe il pagamento delle imposte,
  • le imposte sono state già trattenute dal sostituto,
  • i contribuenti sono stati già tassati alla fonte;
  • i contribuenti sono esenti.

La dichiarazione può essere presentata anche in caso di esonero nei seguenti casi:

  • per dichiarare eventuali spese sostenute
  • usufruire di detrazioni
  • per chiedere rimborsi relativi a crediti
  • eccedenze di versamento che derivano dalle dichiarazioni degli anni precedenti
  • acconti versati per il 2015.

Vengono riportate di seguito le tabelle dei casi di esonero dalla presentazione della dichiarazione così come elencati nelle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate:

CASI DI ESONERO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella seconda colonna. L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.
TIPO DI REDDITO CONDIZIONI
Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Lavoro dipendente o pensione
  1. Redditi corrisposti da un unico sostituto d’imposta obbli­gato ad effettuare le ritenute di acconto o corrisposti da più sostituti purché certificati dall’ultimo che ha effettuato il conguaglio
  2. Le detrazioni per coniuge e familiari a carico sono spettanti e non sono dovute le addizionali regionale e comunale
Lavoro dipendente o pensione + Abitazione principale, relative pertinenze e altri fabbricati non locati (*)
Rapporti di collaborazione coordinata e continuativa compresi i lavori a progetto. Sono escluse le collaborazioni di carattere amministrativo-gestionale di natura non profes­sionale rese in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche
Redditi esenti. Esempi: rendite erogate dall’INAIL esclusivamente per invalidità permanente o per morte, alcune borse di studio, pensioni di guerra, pensioni privilegiate ordinarie corrisposte ai militari di leva, pensioni, indennità, comprese le indennità di accompagnamento e assegni erogati dal Ministero dell’Interno ai ciechi civili, ai sordi e agli invalidi civili, sussidi a favore degli han­seniani, pensioni sociali
Redditi soggetti ad imposta sostitutiva (diversi da quelli soggetti a cedolare secca). Esempio: interessi sui BOT o sugli altri titoli del debito pubblico
Redditi soggetti a ritenuta alla fonte a titolo di imposta. Esempi: interessi sui conti correnti bancari o postali; redditi derivanti da lavori socialmente utili
(*) L’esonero non si applica se il fabbricato non locato è situato nello stesso comune dell’abitazione principale. Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU

CASI DI ESONERO CON LIMITE DI REDDITO

È esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente che possiede esclusivamente i redditi indicati nella prima colonna, nei limiti di reddito previsti nella seconda colonna, se si sono verificate le condizioni descritte nella terza colonna.
L’esonero non si applica se il contribuente deve restituire in tutto o in parte, il bonus Irpef.

TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO

TIPO DI REDDITO LIMITE DI REDDITO (uguale o inferiore a) CONDIZIONI
Terreni e/o fabbricati (comprese abitazione principale e sue pertinenze (*)) 500
Lavoro dipendente o assimilato + altre tipologie di reddito (**) 8.000 Periodo di lavoro non inferiore a 365 giorni
Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so­no spettanti e non sono dovute le addizionali re­gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Pensione + altre tipologie di reddito (**) 7.500
Pensione + terreni + abitazione principale e sue pertinenze (*) (box, cantina, ecc.) 7.500 (pensione)
185,92 (terreni)
Pensione + altre tipologie di reddito (**) 7.750 Periodo di pensione non inferiore a 365 giorni. Contribuente di età pari o superiore a 75 anni.
Le detrazioni per coniuge e familiari a carico so­no spettanti e non sono dovute le addizionali re­gionale e comunale. Se il sostituto d’imposta ha operato le ritenute il contribuente può recuperare il credito presentando la dichiarazione.
Assegno periodico corrisposto dal coniuge + altre tipologie di reddito (**) È escluso l’assegno periodico destinato al mantenimento dei figli 7.500
Redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e altri redditi per i quali la detrazione prevista non è rapportata al periodo di lavoro.
Esempi: compensi percepiti per l’attività libero professionale intramuraria del personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale, redditi da attività commerciali occasionali, redditi da attività di lavoro autonomo occasionale
4.800
Compensi derivanti da attività sportive dilettantistiche 28.158,28
(*) Abitazione principale e pertinenze per le quali non è dovuta l’IMU.
(**) Il reddito complessivo deve essere calcolato senza tener conto del reddito derivante dall’abitazione principale e dalle sue pertinenze.

CONDIZIONE GENERALE DI ESONERO

In generale è esonerato dalla presentazione della dichiarazione il contribuente, non obbligato alla tenuta delle scritture contabili, che possiede redditi per i quali è dovuta un’imposta non superiore ad euro 10,33 come illustrato nello schema seguente:
Contribuenti non obbligati alla tenuta delle scritture contabili che si trovano nella seguente condizione:
imposta lorda (*)
– detrazioni per carichi di famiglia
– detrazioni per redditi di lavoro dipendente, pensione e/o altri redditi
– ritenute
= importo non superiore a euro 10,33(*) L’imposta lorda è calcolata sul reddito complessivo al netto della deduzione per l’abitazione principale e relative pertinenze.