Contratto di Somministrazione

Somministrazione lavoroIl contratto di somministrazione è uno dei contratti più in uso. Questo tipo di contratto prevede tre figure partecipanti attivamente: agenzia di somministrazioni, che devono essere autorizzate all’esercizio dell’attività e iscritte in un apposito Albo, il lavoratore e le imprese. In questo caso ci sono due contratti: un contratto di somministrazione redatto tra agenzia e impresa e un contratto di subordinazione tra agenzia e lavoratore che viene poi prestato all’impresa.

I contratti possono essere a tempo determinato o indeterminato.

Le agenzie di somministrazione sono soggetti che forniscono lavoro, in altre parole, assumono presso di loro i lavoratori e li chiamano ad effettuare la loro attività lavorativa presso aziende clienti che sono, appunto, gli utilizzatori.

Le agenzie di somministrazione devono essere abilitate a svolgere la propria attività, dopo l’accertamento dei requisiti giuridico-finanziari previsti, ed essere iscritte nell’apposito albo.

Le agenzie di somministrazione stipulano contratti con le aziende clienti e con i lavoratori. Il lavoratore sarà a tutti gli effetti un dipendente della agenzia di somministrazione e verrà “prestato” ad una azienda cliente, che usufruirà della sua attività lavorativa.

I rapporti tra le agenzia di somministrazione e le aziende clienti sono regolati dai contratti di somministrazione.

I rapporti tra le agenzie di somministrazione e il lavoratore vengono, invece, disciplinati dai contratti di lavoro subordinato, che a loro volta possono essere a tempo determinato o a tempo indeterminato.

Le agenzie di somministrazione hanno la facoltà di assumere, anche gli apprendisti.

Gli apprendisti sono assunti dalle agenzie di somministrazione con contratto a tempo indeterminato tramite contratti di apprendistato professionalizzanti, svolti secondo un progetto volto a formare il lavoratore apprendista nell’ambito della azienda cliente. Durante il periodo di apprendistato, il lavoratore si relazionerà con due Tutor, uno nominato dalla agenzia di somministrazione e uno dalla impresa cliente, in cui il lavoratore presta la sua manodopera. Alla fine del periodo di apprendistato, le agenzie di somministrazione verificano l’avvenuta formazione e qualificazione professionale del lavoratore, basandosi sui pareri dei due tutor. Allo scadere dell’apprendistato le agenzie di somministrazione possono decidere di recedere dal contratto dando preavviso scritto di 30 giorni.

Il contratto di somministrazione non può essere effettuato nei seguenti casi:

  • per sostituire lavoratori in sciopero;
  • per integrare lavoratori con le stesse mansioni cui si riferisce il contratto di somministrazione, in quelle unità produttive in cui si sia proceduto nei 6 mesi precedenti a licenziamenti collettivi o a una sospensione dei rapporti (ad esempio in caso di crisi aziendale i lavoratori possono essere tenuti in forza dell’azienda, anche se sono soggetti a riduzione dell’orario di lavoro);
  • da parte di imprese che non abbiano effettuato la valutazione dei rischi in materia di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.

Il contratto di somministrazione viene redatto in forma scritta e deve contenere:

  • gli estremi dell’autorizzazione rilasciata al somministratore (agenzia);
  • il numero dei lavoratori da somministrare;
  • i casi e le ragioni di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o sostitutivo necessarie in base alla legge per concludere contratti di somministrazione;
  • l’indicazione della presenza di eventuali rischi per l’integrità e la salute del lavoratore e delle misure di prevenzione adottate;
  • la data di inizio e la durata prevista del contratto di somministrazione;
  • le mansioni alle quali saranno adibiti i lavoratori e il loro inquadramento;
  • il luogo, l’orario e il trattamento economico e normativo delle prestazioni lavorative;
  • l’assunzione da parte del somministratore della obbligazione del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico, nonché del versamento dei contributi previdenziali (i versamenti effettuali dal datore di lavoro all’INPS (nel Settore Privato) per ottenere in futuro una prestazione pensionistica);
  • l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di rimborsare al somministratore gli oneri retributivi e previdenziali da questa effettivamente sostenuti in favore dei prestatori di lavoro;
  • l’assunzione dell’obbligo dell’utilizzatore di comunicare al somministratore i trattamenti retributivi applicabili ai lavoratori dipendenti dell’utilizzatore con pari livello;
  • l’assunzione da parte dell’utilizzatore, in caso di inadempimento del somministratore, dell’obbligo del pagamento diretto al lavoratore del trattamento economico nonché del versamento dei contributi previdenziali, fatto salvo il diritto di rivalsa verso il somministratore.

Se manca la forma scritta del contratto di somministrazione, esso non ha alcuna validità e i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti dipendenti delle aziende clienti.

I lavoratori possono essere assunti dalle agenzie di somministrazioni con contratti a tempo indeterminato; tuttavia questa modalità è inusuale per le agenzie. Il lavoratore viene assunto a tempo indeterminato quando l’agenzia vuole avere la totale disponibilità del lavoratore, per prestarlo ogni volta che si presenta la necessità presso le imprese clienti, soprattutto quando il profilo del lavoratore è molto richiesto ed è difficile da trovare.

Il lavoratore assunto con contratto a tempo indeterminato dalle agenzie di somministrazione ha diritto ad una indennità mensile di disponibilità per i periodi in cui non viene prestato a nessuna impresa cliente e rimane in attesa di essere collocato.

Nel caso in cui i lavoratori siano assunti con contratto a tempo determinato, sicuramente più frequente, il rapporto di lavoro viene regolato dalla legge sul contratto a tempo.

Questo contratto può essere prorogato attraverso il consenso scritto del lavoratore stesso, nei casi e per la durata prevista dal contratto collettivo di lavoro previsto per le agenzie di somministrazione.

Al termine del contratto stipulato con l’agenzia di somministrazione, se la impresa cliente è interessata ad assumere il lavoratore, l’agenzia di somministrazione non può impedire tale assunzione.

Il lavoratore che viene assunto da una agenzia di somministrazione diventa a tutti gli effetti un dipendente della stessa, che dovrà corrispondergli la retribuzione e i contributi assistenziali e previdenziali.

Trattandosi di un rapporto di lavoro in cui la prestazione lavorativa viene effettuata presso un soggetto diverso dal datore di lavoro, esistono apposite tutele per il lavoratore, al fine di evitare discriminazioni tra i lavoratori, in particolare:

  • i lavoratori dipendenti del somministratore hanno diritto allo stesso trattamento economico e normativo applicato ai dipendenti di pari livello dell’utilizzatore, a parità di mansioni svolte;
  • i lavoratori dipendenti del somministratore possono percepire i compensi legati ai risultati di produzione o collegati all’andamento economico dell’impresa, in tal caso si fa riferimento ai CCNL applicati dall’utilizzatore;
  • il somministratore deve informare i lavoratori dei rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività produttive in generale e deve formarli e addestrarli all’uso delle attrezzature di lavoro necessarie per svolgere l’attività di lavoro per la quale vengono assunti prima dell’avvio effettivo dell’attività lavorativa. Il contratto di somministrazione può prevedere che tale obbligo sia adempiuto dall’utilizzatore, ma in tal caso ne va fatta indicazione nel contratto di lavoro;
  • l’utilizzatore risponde dei danni causati a terzi dal lavoratore nell’esercizio delle sue mansioni.