Il lavoratore assicurato è obbligato a dare immediata notizia al proprio datore di lavoro (dirigente o preposto) di qualsiasi infortunio che accada, anche se di lieve entità. Il lavoratore che non adempie a tale obbligo perde il diritto all’indennità economica temporanea per i giorni antecedenti a quello in cui il datore di lavoro ne ha avuto conoscenza. In caso di infortunio sul lavoro di un lavoratore, il datore di lavoro (o il committente) è tenuto ad accompagnare l’infortunato presso il primo vicino ambulatorio INAIL, oppure al più vicino pronto soccorso al fine di sottoporlo a visita medica.
L’infortunato deve portare con sé il modello INAIL “infortunio: richiesta di visita medica e certificazione”, debitamente compilato e sottoscritto dal datore di lavoro (o dal committente). Il medico che effettua la visita rilascia all’infortunato il certificato medico, attestante la diagnosi e la prognosi, che deve essere consegnato al datore di lavoro (o al committente).
Se la prognosi d superiore a 3 giorni, il datore di lavoro deve denunciare l’infortunio:
- all’INAIL (sono tenuti i datori di lavoro soggetti all’obbligo di assicurazione contro gli infortuni e le malattie professionali); la denuncia può essere effettuata per via telematica, e in questo caso, il certificato medico va inviato solo su espressa richiesta dell’istituto assicuratore nei casi in cui non sia stato direttamente inoltrato dal lavoratore o dal medico certificatore (medico di famiglia o ospedaliero);
- all’autorità di pubblica sicurezza (sono tenuti tutti i datori di lavoro).
Per quanto riguarda la denuncia/comunicazione di infortunio che il datore deve trasmettere all’INAIL in caso di infortunio di un proprio dipendente o assimilato, dal 1 luglio 2013 deve essere effettuata solo ed esclusivamente per via telematica mediante la nuova procedura on line e togliendo allo stesso datore di lavoro l’obbligo di inviare contestualmente alla trasmissione della denuncia, il certificato medico.
Fino all’entrata a regime della nuova modalità di trasmissione on line della denuncia telematica degli infortuni attraverso il sito dell’INAIL è possibile solo per gli eventi intervenuti ai lavoratori: dei settori: industria, artigianato e servizi e Pubbliche Amministrazioni titolari di specifico rapporto assicurativo con l’Istituto.
Mentre il servizio telematico non è ancora attivo per i lavoratori:
- settore: agricoltura,
- dipendenti della Pubblica Amministrazione alle quali si applica la “gestione per conto” e, pertanto, non intestatarie di alcuna Posizione assicurativa territoriale (PAT),
- studenti di scuole pubbliche.
La continuazione dell’infortunio deve essere attestata mediante l’invio al datore di lavoro del certificato medico di continuazione inabilità. La guarigione deve essere segnalata utilizzando il certificato medico definitivo. E’ bene ricordare che il datore di lavoro non può ammettere al lavoro il prestatore d’opera che non consegna il certificato di guarigione.
I datori di lavoro soggetti all’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali gestita dall’INAIL, con riferimento ai propri dipendenti e collaborati; sono tenuti ad effettuare l’autoliquidazione dei premi assicurativi.
Per autoliquidazione si intende un insieme di adempimenti che, entro il 16 febbraio di ogni anno, con riferimento all’anno precedente, impone ai datori di lavoro:
- di denunciare all’INAIL le retribuzioni dei lavoratori assicurati;
- di determinare l’onere per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
- di versare il premio assicurativo. Il costo dell’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali è ad esclusivo carico del datore di lavoro. Fanno eccezione i lavoratori parasubordinati, per i quali il premio ordinario d ripartito nella misura di un terzo a carico del lavoratore e di due terzi a carico del committente (art. 5, c. 3, D. Lgs. 23/02/2008, n. 38). l’obbligo del versamento del premio in ogni caso a carico del committente. Il premio assicurativo viene determinato in base ad uno specifico tasso, differenziato in funzione dell’entità del rischio connesso alle singole lavorazioni. I parametri utilizzati per la determinazione del premio sono comunicati dall’Istituto al datore di lavoro a seguito della denuncia dei lavori e successivamente con cadenza annuale.
L’INAIL, con la circolare del 7 marzo 2016, ha stabilito i limiti mini di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Il limite minimo giornaliero rapportato a mese, nell’ipotesi di 26 giorni lavorati mensili per l’anno 2016 (esclusi gli operai agricoli, le erogazioni speciali e le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente):
- 47,68 euro: limite minimo giornaliero;
- 1239,68 euro limite minimo mensile.
Il minimale di € 47,68 non deve essere adeguato al superiore importo di 1/300 del minimale di rendita (uguale a € 53,98), poiché l’uno prescinde dall’altro.
Si riporta di seguito un’estrapolazione della sopraccitata circolare per elencare i limiti mini di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi.
Sono esclusi dall’adeguamento al minimale giornaliero:
- il limite minimo di retribuzione giornaliera previsto per gli operai agricoli è aggiornato solo in base all’indice Istat, non dovendo essere adeguato al superiore importo del minimale.
Per l’anno 2016, quindi, il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari ad € 42,41; - i trattamenti integrativi di prestazioni mutualistiche e previdenziali (infortunio, malattia professionale, malattia, gravidanza e puerperio, integrazioni salariali, ecc.) posti dalla legge o dai contratti a carico dei datori di lavoro. La base imponibile è costituita dalle stesse somme dovute a carico dei datori di lavoro, anche se inferiori ai limiti minimi di retribuzione giornaliera;
- l’assegno o indennità corrisposta ai disoccupati avviati ai cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana. La base imponibile è costituita dall’importo giornaliero stabilito con legge regionale e periodicamente aggiornato con decreto del Presidente della Giunta regionale, ancorché inferiore al minimale. Il valore dell’assegno o indennità deve essere moltiplicato per i giorni di effettiva presenza al lavoro. Considerata la competenza delle Regioni in materia di determinazione del trattamento economico da corrispondere ai lavoratori utilizzati nei cantieri scuola e lavoro, rimboschimento e sistemazione montana, sarà cura delle competenti Direzioni regionali verificare se nelle rispettive Regioni sono previsti i suindicati cantieri e comunicare alle Unità dipendenti gli importi dei trattamenti economici e i periodi di riferimento;
- le indennità di disponibilità previste nel contratto di lavoro intermittente, sulle quali i contributi sono versati per il loro effettivo ammontare, in deroga alla vigente normativa in materia di minimale contributivo.
La misura dell’indennità è stabilita dai contratti collettivi e, comunque, non può essere inferiore a quella fissata e aggiornata periodicamente con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sentite le associazioni dei datori di lavoro e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello nazionale. L’indennità di disponibilità, divisibile in quote orarie per i periodi durante i quali il lavoratore garantisce la sua disponibilità al datore di lavoro in attesa della chiamata, è pari al 20% della retribuzione prevista dal C.c.n.l. applicato.
L’imponibile convenzionale è, stabilito con decreti ministeriali aventi valenza nazionale o provinciale ovvero con legge.
Le retribuzioni convenzionali sono adeguate in base all’indice Istat a decorrere dal secondo anno successivo a quello della loro entrata in vigore.
L’importo così ottenuto va poi raffrontato con il relativo limite minimo di retribuzione giornaliera e deve essere uguagliato a quest’ultimo se risulta essere inferiore.
Questo adeguamento ha effetto per le retribuzioni convenzionali che non sono da correlare alla variazione delle rendite.
Il limite minimo di retribuzione giornaliera è pari, per l’anno 2016, a € 26,49.
Questo limite minimo si applica alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori con uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera.
Alle retribuzioni convenzionali dei lavoratori per i quali non è previsto uno specifico limite di retribuzione giornaliera si applica il minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive.
I limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui devono essere adeguate, se inferiori, le retribuzioni convenzionali, sono riportati nella seguente tabella:
Anno 2016 | Euro | |
Limiti minimi di retribuzione giornaliera a cui adeguare, se inferiori, le retribuzioni convenzionali | retribuzioni convenzionali di lavoratori senza uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 47,68 |
retribuzioni convenzionali di lavoratori con uno specifico limite di retribuzione giornaliera | 26,49 |
Per i lavoratori a domicilio è previsto uno specifico limite minimo di retribuzione giornaliera che varia annualmente in relazione all’aumento dell’indice medio del costo della vita calcolato dall’Istat, pari, quindi, per l’anno 2016 al medesimo importo dell’anno 2015, pari a € 26,49.
In deroga a quanto sopra, considerato che detto limite minimo, per i lavoratori in argomento, deve essere adeguato al superiore importo del minimale giornaliero per la generalità delle retribuzioni effettive, lo stesso risulta essere pari a € 47,68.
Per i lavoratori imbarcati su natanti esercenti la pesca marittima sono stabilite retribuzioni convenzionali da valere per il calcolo dei premi assicurativi, sentite le associazioni sindacali nazionali di categoria maggiormente rappresentative e l’autorità marittima.
A seguito della sottoscrizione, in data 16.12.2014, dell’ipotesi di accordo di Contratto collettivo nazionale, sono state aggiornate, per gli anni 2015 e 2016, le Tabelle delle retribuzioni convenzionali che costituiscono base di calcolo sia per i premi che per le prestazioni economiche dell’Istituto.
Si riporta, di seguito, la tabella delle retribuzioni convenzionali mensili imponibili per l’anno 2016:
Anno 2016 | Euro |
PESCA COSTIERA E MEDITERRANEA | |
Comandante/Motorista/Capopesca | 1.426,67 |
Marinaio | 1.265,55 |
Giovanotto/Mozzo | 1.104,78 |
PESCA OLTRE GLI STRETTI | |
Comandante | 3.233,13 |
Direttore macchina | 2.491,10 |
Primo ufficiale | 2.076,58 |
Secondo ufficiale | 1.845,57 |
Nostromo | 1.655,01 |
Marinaio | 1.499,65 |
Giovanotto | 1.230,98 |
Mozzo | 1.198,93 |
La base imponibile è costituita dai “compensi effettivamente percepiti”, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Considerato che il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa non prevede una prestazione a tempo, il minimale ed il massimale di rendita devono essere divisi in mesi (anziché in giorni), al fine di confrontare il minimale ed il massimale mensile con il compenso medio mensile, ottenuto dividendo i compensi effettivi per i mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto di collaborazione.
L’importo mensile risultante da questo confronto va, poi, moltiplicato per i detti mesi, o frazioni di mesi, di durata del rapporto.
Dal 1° luglio 2015, i limiti minimo e massimo dell’imponibile mensile (€ 16.195,20 : 12; € 30.076,80 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2015 | Euro |
Minimo e massimo mensile | 1.349,60 – 2.506,40 |
Nel caso di rapporto di collaborazione coordinata e continuativa di durata non superiore a 30 giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente e con un compenso non superiore all’importo di € 5.000 nel medesimo anno, la base imponibile è costituita dai compensi effettivamente percepiti nel rispetto del minimale e massimale di rendita:
- rapportata ai giorni, qualora sia prevista in sede contrattuale l’effettiva durata del rapporto;
- rapportata al mese, qualora in sede contrattuale non sia prevista la durata effettiva del rapporto.
Dal 1° luglio 2015, i limiti minimo e massimo dell’imponibile giornaliero (€ 16.195,20 : 300; € 30.076,80 : 300) e mensile (€ 16.195,20 : 12; € 30.076,80 : 12) corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2015 | Euro |
Minimo e massimo giornaliero | 53,98 – 100,26 |
Minimo e massimo mensile | 1.349,60 – 2.506,40 |
La base imponibile degli sportivi professionisti è costituita dalla retribuzione effettiva, nel rispetto del minimale e massimale di rendita.
Pertanto va, prima, applicato il criterio di calcolo delle retribuzioni effettive minime e, poi, va confrontata la retribuzione effettiva annua con il minimale ed il massimale di rendita.
Dal 1° luglio 2015, i limiti minimo e massimo dell’imponibile annuale corrispondono ai seguenti importi:
dal 1° luglio 2015 | Euro |
Minimo e massimo annuale | 16.195,20 – 30.076,80 |
Circa il profilo risarcitorio, si precisa quanto segue:
- l’indennità per inabilità temporanea assoluta a favore delle categorie per cui è intervenuta la variazione salariale dovrà essere adeguata alle nuove misure nelle fattispecie verificatesi dal 1° luglio 2015, nonché in quelle per le quali, alla stessa data, risulti in corso tale trattamento economico;
- ai fini della liquidazione delle rendite per inabilità permanente ed ai superstiti, relative ad eventi verificatisi dal 1° luglio 2015, il minimale ed il massimale di rendita – per effetto della rivalutazione intervenuta dallo stesso anno – corrispondono ai seguenti importi:
– Minimale di rendita annuale: € 16.195,20;
– Minimale di rendita giornaliero: € 53,98;
– Massimale di rendita annuale: € 30.076,80;
– Massimale di rendita giornaliero: € 100,26.