Trattamento di Fine Rapporto (TFR)

tfrIl TFR è l’importo che spetta a tutti i lavoratori dipendenti al termine (per qualsiasi causa) del rapporto di lavoro. Il TFR è regolamentato dall’ articolo 2120 del Codice Civile e si calcola sommando, per ogni anno, una quota pari alla retribuzione annuale diviso per 13,5 alla quale va aggiunta al montante la rivalutazione dell’importo accantonato l’anno precedente. Per i collaboratori, i lavoratori a progetto e i lavoratori autonomi il TFR non è contemplato.

Trascorsi otto anni di lavoro alle dipendenze di uno stesso datore di lavoro, il lavoratore potrà chiedere un anticipo del TFR fino al 70% di quello maturato fino al momento della richiesta. La domanda deve essere giustificata da uno dei seguenti motivi:

  • spese sanitarie di carattere straordinario;
  • acquisto della prima casa di abitazione (per il richiedente o per i figli);
  • spese da sostenere durante i congedi per maternità o per formazione.

Si può richiedere un anticipo del TFR solo una volta per tutto il rapporto di lavoro in essere.

Il TFR viene erogato al termine del rapporto di lavoro dal datore di lavoro. In caso quest’ultimo si rifiuti di pagare e ci sia un’apertura di una procedura concorsuale o esecuzione individuale, il

trattamento di fine rapporto, a seguito di accertamenti preventivi viene determinato a seconda delle suddette procedure e viene erogato ai dipendenti dal fondo di garanzia a mezzo INPS.

In base all’articolo 2948 del Codice Civile il diritto di ricevere in pagamento la somma spettante di TFR si prescrive in cinque anni a partire dalla data di cessazione del rapporto di lavorativo.

Quando il diritto al TFR è riconosciuto da sentenza di condanna passata in giudicato si prescrive in dieci anni in base all’articolo 2953 del Codice Civile.

L’ art. 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297 ha istituito presso l’ Inps il “Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto” esteso col Decreto Legislativo 80 del 1992 alle ultime retribuzioni (artt.1 e 2) e anche alla previdenza complementare (art.5),  avente lo scopo di sostituirsi al datore di lavoro, in caso di insolvenza di quest’ ultimo, nel pagamento del T.F.R. e/o delle ultime tre mensilità ai lavoratori dipendenti con contratto di subordinazione cessati dal lavoro, o loro aventi diritto (art.2120 c.c.).

Col Decreto Legislativo 19/8/2005 n. 186 adottato in attuazione della direttiva del Consiglio dell’Unione Europea 2002/74/CE del 23 settembre 2002 sono state regolamentate anche le situazioni “transnazionali”.

In virtù della L. 88/89, il Fondo di Garanzia è confluito nella Gestione Prestazioni Temporanee ai lavoratori dipendenti.

Il Fondo di Garanzia interviene in tutti i casi di cessazione del rapporto di lavoro subordinato a condizione che sia stato accertato lo stato di insolvenza del datore di lavoro.

il Fondo Garanzia non spetta ai dipendenti di:

  • Aziende esattoriali (il TFR viene corrisposto direttamente a carico del fondo esattoriali);
  • Aziende del gas;
  • Aziende dazio (TFR a carico del CONSAP );
  • Aziende agricole (limitatamente agli operai a tempo determinato, impiegati e dirigenti – TFR a carico dell’EMPAIA);
  • Amministrazioni dello stato e parastato;
  • Regioni, province e comuni;
  • Ai giornalisti professionisti (INPGI).

In base alla circ. 122 del 31/5/1993 p.4.3 Circ. n. 74 del 15/07/2008 la domanda al fondo di garanzia si prescrive in 5 anni dalla data del decreto di chiusura (art.76 Decreto Legislativo 270/99); il diritto si prescrive qualora siano trascorsi 5 anni tra la data di cessazione del rapporto di lavoro e la richiesta di ammissione al passivo senza aver interrotto la prescrizione con un qualunque atto valido.

Un emendamento alla Legge Concorrenza lascia che i lavoratori possano scegliere in libertà come destinare e ripartire il TFR, tra azienda e fondi pensione. In poche parole, i CCNL potranno determinare la quota minima di TFR maturato che i lavoratori potranno scegliere di destinare alla previdenza complementare, per ottenere una rendita pensionistica integrativa, lasciando il resto in azienda (quota che verrà erogata quando cesserà il rapporto di lavoro). In assenza di indicazioni nei CCNL sulla quota minima da destinare ai fondi pensione, il conferimento continuerà ad essere pari al 100% del TFR annualmente maturato.

L’emendamento, fortemente voluto dalla COVIP (Commissione di Vigilanza dei Fondi Pensione), si pone come obiettivo di agevolare le adesioni alla previdenza integrativa anche nelle aziende con meno di 50 dipendenti, tra le quali il tasso di penetrazione risulta ancora piuttosto basso.

La Legge di Stabilità 2017, quindi, ci farà salutare il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) per favorire i Fondi pensione obbligatori. È una novità importantissima in ambito delle pensioni per favorire la flessibilità del sistema previdenziale italiano.

Per conferma di quello che è stato detto sopra, una parte del TFR sarà destinata automaticamente ai Fondi di previdenza complementare, invece del silenzio assenso che ai giorni nostri consente ad oltre il 70% dei dipendenti di non effettuare tale versamento, perché ritenuto meno favorevole per la tassazione. Il TFR lasciato in azienda, oggi, viene tassato al 17%, contro il 20% dei Fondi pensione; però i rendimenti del TFR (1,9%) sono meno convenienti, rispetto ai Fondi pensione (5,7%).

Oltre all’introduzione dell’obbligatorietà dell’adesione ai Fondi pensione e alla destinazione di almeno una parte del TFR alle forme di previdenza complementare, tali fondi saranno  resi più convenienti, diminuendo la tassazione di circa 3-4 punti e aumentando la deducibilità fiscale dei versamenti.

Nel caso un dipendente proveniente da un’altra azienda, nella quale era assunto con contratto a tempo indeterminato, venga assunto in una nuova azienda, bisogna gestire  il Trattamento di Fine Rapporto. Le procedure per stabilire la destinazione dell’accantonamento del TFR, alle quali sono chiamati il vecchio e il nuovo datore di lavoro e il dipendente interessato, vengono fissate  dalla COVIP (Commissione di vigilanza dei fondi pensione).

Il nuovo datore di lavoro dovrà richiedere al nuovo assunto una dichiarazione che attesti la scelta effettuata per il TFR nei precedenti rapporti lavorativi: se ha destinato il TFR ad una forma di previdenza complementare o se è stato lasciato in azienda. Il vecchio datore, dal suo canto, dovrà fornire una dichiarazione che confermi la scelta effettuata dal dipendente, da allegare alla dichiarazione fornita dal lavoratore stesso. Qualora non fosse possibile ottenere tale dichiarazione, il lavoratore potrà documentare la scelta effettuata presentando la copia del modulo sottoscritto a tempo debito, o del modulo di adesione ad un fondo pensione.

Di seguito si elencano i casi che possono presentarsi:

  • Chi nel precedente rapporto di lavoro aveva lasciato il TFR in azienda può confermare l’opzione o decidere di destinarlo ad un fondo pensione;
  • Chi nei precedenti rapporti aveva destinato il TFR a un fondo pensione e riscattato la posizione individuale alla cessazione di quel rapporto, deve attestare di aver completato la procedura ed effettuare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione. In caso contrario, il TFR sarà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps, mentre la parte maturata nei primi 6 mesi resterà in azienda;
  • Chi ha destinato l’intero TFR a un fondo pensione senza aver riscattato la posizioneindividuale al termine dell’impiego può mantenere tale scelta, se valida anche per il nuovo datore o indicare una nuova scelta entro 6 mesi dall’assunzione, se il nuovo rapporto fa perdere i requisiti di iscrizione al fondo. Gli effetti di questa decisione saranno validi a partire dalla data di assunzione. Nel caso in cui non faccia la sua scelta entro questo termine, il TFR che matura a partire dalla data dell’assunzione verrà destinato al fondo pensione negoziale o Fondinps;
  • chi aveva destinato parte del TFR a un fondo pensione e non lo ha riscattato al momento della cessazione del rapporto di lavoro, può mantenere questa opzione nella stessa misura, se il contratto nazionale di lavoro applicato è lo stesso o se quello nuovo lo consente. Il resto del TFR resta in azienda. In alternativa, il lavoratore può scegliere di destinare il TFR al fondo prescelto. Tali scelte andranno effettuate entro 6 mesi dall’assunzione, con effetto dallo stesso termine. Diversamente, il TFR andrà al fondo pensione negoziale o Fondinps.

Vediamo con un esempio pratico come si calcola il trattamento di fine rapporto.

Ipotizziamo che il dipendente Tizio sia stato assunto il 1° gennaio 2007 e abbia terminato la sua attività lavorativa il 31 dicembre 2015 e che la sua retribuzione mensile è pari a 1.050,00 euro (supponiamo che la retribuzione non subisca variazioni negli anni), i calcoli da fare sono i seguenti:

1.050,00 € x 13 mensilità = 13.650,00 € (retribuzione annua)

13.650,00 € : 13,5 = 1.011,11 € (TFR)

Al  montante si applica la rivalutazione dell’importo accantonato l’anno precedente.