Astensione facoltativa impiegata

Maternita astensione facoltativaUna volta terminata l’astensione obbligatoria, si può richiedere un ulteriore periodo di astensione facoltativa. Si prevede infatti che, nei primi 8 anni di vita del bambino, i genitori possano astenersi dal lavoro per un perido complessivo di 10 mesi, elevabili a 11, se il padre si astiene per almeno 3 mesi.

Vediamo, di seguito, con un esempio, come si calcola l’indennità di maternità per un’impiegata in astensione facoltativa in tutto il mese di paga (CCNL Commercio).

DATI:

  • Dipendente = Anna Luna
  • Ditta = Palla S.r.l. (sede a Piacenza)
  • CCNL Commercio = 14 mensilità
  • Aliquota contributiva a carico dipendente = 9,19%
  • Livello = 4^
  • Qualifica = Impiegata
  • Familiari a carico = 1 figlio (età: 2 anni) + 1 figlio neonato (età < 3anni)
  • Orario di lavoro = 8 ore al giorno, distribuito su 5 giorni: dal lunedì al venerdì
  • Periodo di paga = marzo 2016
  • Dal 1° marzo al 31 marzo 2016 = astensione facoltativa per maternità
  • 27/03/ 2016 (domenica) = Pasqua
  • 27/03/2016 (lunedì) = Lunedì dell’Angelo ( = festività infrasettimanale retribuita secondo il CCNL Commercio)
  • Data di assunzione = 01/02/ 2012
  • Retribuzione lorda mese precedente (febbraio 2016) = 1.400,00 euro
  • Paga base = 771,46 euro
  • Contingenza + EDR = 524,22 euro
  • Superminimo = 200,00 euro
  • Terzo elemento = 9,03 euro
  • Scatti di anzianità = 20,66 euro

Determiniamo il totale lordo

Retribuzione base                                           771,46 euro

+ Contingenza + EDR                                    524,22 euro

+ Superminimo                                               200,00 euro

+ Terzo elemento                                                9,03 euro

+ Scatti di anzianità                                          20,66 euro

= Totale lordo marzo 2016                          1.525,37 euro

Il totale lordo della busta paga di Maria Stella è pari alla somma degli elementi economici ricorrenti.

Calcoliamo il rateo per mensilità aggiuntive e la R.M.G.G.

Retribuzione lorda febbraio 2016                             1.400,00 euro

: Divisore fisso INPS                                                     30,00 euro

= R.M.G.G.                                                                    46,67 euro

Calcoliamo l’indennità INPS di maternità

R.M.G.G.                                                      46,67 euro

x numero giorni marzo 2016                         31

=                                                                1.446,77 euro

x % riconosciuta dall’INPS                             30

:                                                                           100

= Indennità INPS                                  434,03 euro

Anna Luna si trova in una situazione di astensione facoltativa, e in particolare:

  • è stata in astensione obbligatoria fino al 31 gennaio 2016 (e all’interno del periodo di astensione obbligatoria è nato il figlio neonato aggiunto tra i familiari a carico);
  • è tornata a lavorare il 1° febbraio 2016;
  • ha lavorato fino al 29 febbraio 2016;
  • è stata in astensione facoltativa dal 1° marzo al 31 marzo 2016.

Di conseguenza:

  • il suo totale lordo è pari a 1.525,37 euro;
  • la R.M.G.G. è pari a 46,67 euro, in quanto, trattandosi di astensione facoltativa, non vanno aggiunti i ratei di tredicesima e quattordicesima;
  • l’indennità INPS di maternità è pari a 434,03 euro, in quanto, trattandosi di astensione facoltativa, alla Luna spetta solo il 30%;
  • non c’è alcuna integrazione del datore di lavoro all’indennità INPS, in quanto il CCNL Commercio non obbliga il datore di lavoro ad integrare la retribuzione della dipendente in astensione facoltativa. Ciò implica che la lordizzazione non deve essere effettuata e l’unica somma che riceverà Luna sarà l’indennità INPS di maternità, paria a 434,03 euro;
  • occorre ribadire che la Luna non percepirà 1.525,37 euro, in quanto, in caso di astensione obbligatoria, la garanzia contrattuale prevista dal CCNL Commercio è pari all’indennità INPS, poiché non è previsto l’obbligo di integrazione a carico del datore di lavoro.

CALCOLO INDENNITA’ MATERNITA’ PER UN’IMPIEGATA ASTENSIONE FACOLTATIVA SOLO SU UNA PARTE DEL MESE DI PAGA (CCNL COMMERCIO)

Vediamo, di seguito, con un esempio, come si calcola l’indennità di maternità per un’impiegata in astensione facoltativa solo su una parte del mese di paga (CCNL Commercio).

DATI:

  • Dipendente = Bruna Sole
  • Ditta = Cosa S.r.l. (sede a Piacenza)
  • CCNL Commercio = 14 mensilità
  • Aliquota contributiva a carico dipendente = 9,19%
  • Livello = 4^
  • Qualifica = Impiegata
  • Familiari a carico = 1 figlio (età: 2 anni) + 1 figlio neonato (età < 3anni)
  • Orario di lavoro = 8 ore al giorno, distribuito su 5 giorni: dal lunedì al venerdì
  • Periodo di paga = marzo 2016
  • Dal 1° marzo al 15 marzo 2016 = periodo lavorato
  • Dal 16 marzo al 31 marzo 2016 = astensione facoltativa per maternità
  • 27/03/ 2016 (domenica) = Pasqua
  • 27/03/2016 (lunedì) = Lunedì dell’Angelo ( = festività infrasettimanale retribuita secondo il CCNL Commercio)
  • Data di assunzione = 01/02/ 2012
  • Retribuzione lorda mese precedente (febbraio 2016) = 1.400,00 euro
  • Paga base = 771,46 euro
  • Contingenza + EDR = 524,22 euro
  • Superminimo = 200,00 euro
  • Terzo elemento = 9,03 euro
  • Scatti di anzianità = 20,66 euro

Determiniamo il totale lordo

Retribuzione base                                           771,46 euro

+ Contingenza + EDR                                    524,22 euro

+ Superminimo                                               200,00 euro

+ Terzo elemento                                                9,03 euro

+ Scatti di anzianità                                          20,66 euro

= Totale lordo marzo 2016                          1.525,37 euro

Il totale lordo della busta paga di Maria Stella è pari alla somma degli elementi economici ricorrenti.

Calcoliamo il rateo per mensilità aggiuntive e la R.M.G.G.

Retribuzione lorda febbraio 2016                         1.400,00 euro

: Divisore fisso INPS                                                     30,00 euro

= R.M.G.G.                                                                      46,67 euro

Calcoliamo l’indennità INPS di maternità

R.M.G.G.                                                      46,67 euro

x numero giorni marzo 2016                              16

=                                                                   746,72 euro

x % riconosciuta dall’INPS                                30

:                                                                              100

= Indennità INPS                                     224,02 euro

Bruna Sole a si trova in una situazione di astensione facoltativa solo per 15 giorni, e in particolare:

  • è stata in astensione obbligatoria fino al 31 gennaio 2016 (e all’interno del periodo di astensione obbligatoria è nato il figlio neonato aggiunto tra i familiari a carico);
  • è tornata a lavorare il 1° febbraio 2016;
  • ha lavorato fino al 15 marzo 2016;
  • è stata in astensione facoltativa dal 16 marzo al 31 marzo 2016.

Di conseguenza:

  • il suo totale lordo è pari a 1.525,37 euro;
  • la R.M.G.G. è pari a 46,67 euro, in quanto, trattandosi di astensione facoltativa, non vanno aggiunti i ratei di tredicesima e quattordicesima;
  • l’indennità INPS di maternità, dovuta per 16 giorni, dal 16 al 31 marzo, è pari a 224,02 euro, e siccome si tratta di astensione facoltativa, alla Sole spetta solo il 30%;
  • non c’è alcuna integrazione del datore di lavoro all’indennità INPS, in quanto il CCNL Commercio non obbliga il datore di lavoro ad integrare la retribuzione della dipendente in astensione facoltativa;
  • tuttavia la Sole non percepirà soltanto 224,02 euro, poiché ha lavorato nei primi 15 giorni del mese;

quindi oltre a 224,02 euro, riceverà un ammontare lordo pari a 879,90 euro (1.525,37 : 26 = 58,66 x 15 = 879,90), vale a dire la retribuzione contrattuale giornaliera (58,66 euro) moltiplicata per i 15 giorni di effettivo lavoro (dal 1° al 15 marzo 2016).

IMPONIBILE FISCALE MENSILE = retribuzione lorda per i primi 15 gg lavorativi + indennità INPS per maternità – contributi previdenziali.

imponibile fiscale x 13 mensilità = imponibile fiscale annuo su cui calcolare l’imposta in base agli scaglioni di reddito e dal quale verranno detratte le detrazioni da lavoro dipendente.