Assegno di mantenimento dei figli

Assegno mantenimento figli

Assegno mantenimento figliL’articolo 30 della Costituzione dice che è dovere e diritto dei genitori mantenere, istruire ed educare i figli, anche se sono nati fuori dal matrimonio. Questa è una responsabilità genitoriale che va al di là del figlio concepito in matrimonio o fuori dal matrimonio, che sia riconosciuto o non riconosciuto cioè figlio naturale non riconosciuto.

Il figlio può quindi pretendere l’adempimento dei doveri genitoriali e in particolare il mantenimento.

Anche l’articolo 155 del codice civile sottolinea il principio della bigenitorialità e cioè anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

Il mantenimento deve assicurare il soddisfacimento di tutte le esigenze del figlio. Un dovere che deve fare i conti con la condizione economica e la posizione sociale dei genitori. Va precisato anche che occorre verificare il peso economico tra i genitori stessi, si tratta di un rapporto di proporzioni.

È importante sapere come la violazione dell’obbligo di mantenimento può comportare la decadenza della potestà.

I genitori hanno l’obbligo di contribuire al mantenimento dei propri figli in misura proporzionale al proprio reddito e l’assegno di mantenimento ad essi spettante, ove venga determinato nel suo ammontare dal Tribunale, oppure dove concordato tra i coniugi nella separazione consensuale, sia ritenuto non congruo, dovrà tener conto delle seguenti circostanze, come precisato dall’art. 155 del codice civile:

  • le attuali esigenze del figlio;
  • il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
  • i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
  • le risorse economiche di entrambi i genitori;
  • la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.

Concretamente, il calcolo dell’ammontare dell’assegno di mantenimento dei figli, mancando nella disciplina legislativa un criterio matematico o tabelle precise che consentano di individuarlo con certezza, andrà effettuato considerando principalmente:

  • la situazione patrimoniale e reddituale dei coniugi operando una attendibile ricostruzione complessiva di essa;
  • l’eventuale presenza di un assegno di mantenimento del coniuge presso il quale sono collocati i figli;
  • l’eventuale beneficio dell’assegnazione della casa coniugale al coniuge collocatario dei figli e il valore economico corrisponde, di regola, al canone ricavabile dalla locazione dell’immobile.

Le spese straordinarie di regola vengono sostenute al 50% dai coniugi e vanno ad aggiungersi al mantenimento periodico; non mancano tuttavia situazioni in cui il Tribunale o le parti le ripartisca in proporzione differente, nell’ipotesi in cui sussista una particolare sproporzione dei redditi dei genitori.

Sono da intendersi normalmente spese straordinarie i seguenti esborsi:

  • le spese mediche non coperte dal sistema sanitario nazionale che prevedono il consenso di entrambi, salvo l’urgenza;
  • le spese scolastiche, come le tasse, rette, libri di testo;
  • talora le spese extra-scolastiche, quali corsi di istruzione, attività sportive e ludiche che prevedono sempre il consenso di entrambi.

Bisogna ricordare che l’obbligo di mantenimento dei figli non cessa con il raggiungimento della maggiore età di questi; come ha precisato la Corte di Cassazione con sentenza del 28 agosto 2008 n. 21773, tale obbligo può ritenersi cessato quando sia fornita la prova che il figlio maggiorenne ha raggiunto l’indipendenza economica, o è stato posto nelle condizioni concrete di conseguirla, oppure che il mancato svolgimento di un’attività lavorativa dipende da un atteggiamento colposo od inerte del figlio medesimo.

La Cassazione, inoltre, si è pronunciata in merito alla revoca dell’obbligo di mantenimento mensile posto a carico di un padre in favore della figlia maggiorenne che aveva rinunciato a un lavoro a tempo indeterminato per un altro a tempo determinato. Nella sentenza impugnata, la Corte d’appello aveva rilevato che già solo l’età della figlia era elemento sufficiente ad escludere ogni ipotesi di mantenimento, nonostante gli asseriti problemi psichici peraltro non provati e irrilevanti ai fini della corresponsione dell’assegno.

La Suprema Corte ritiene che, in ogni caso, l’argomentazione seguita dalla Corte territoriale sia in linea con il principio affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui una volta raggiunta la capacità lavorativa e, quindi, l’indipendenza economica, la successiva perdita dell’occupazione non comporta nessuna reviviscenza dell’obbligo del genitore al mantenimento.

Chi ha provveduto da solo al mantenimento del figlio può agire iure proprio per ottenere il risarcimento dall’altro genitore. Lo ha stabilito la Cassazione che, con l’ordinanza 6819/17 ha accolto il ricorso di un uomo che citava in giudizio la ex per ottenere il rimborso di quanto versato per il figlio di cui si era preso integralmente cura.

Il giudice di appello rigettava la domanda di regresso proposta contro il coniuge per il rimborso della quota di spettanza, ma la negazione del diritto, come ha modo di chiare la Corte suprema, è in contrasto con i principi di diritto finora espressi dalla giurisprudenza di legittimità. I giudici della sesta sezione civile, infatti, ricordano che il coniuge che abbia integralmente adempiuto l’obbligo di mantenimento dei figli, pure per la quota facente carico all’altro coniuge, è legittimato ad agire iure proprio nei confronti di quest’ultimo per il rimborso di detta quota, anche per il periodo anteriore alla domanda, atteso che l’obbligo di mantenimento dei figli sorge per effetto della filiazione e che nell’indicato comportamento del genitore adempiente è ravvisabile un caso di gestione di affari, produttiva a carico dell’altro genitore degli effetti di cui all’articolo 2031 del Codice Civile.

Per quanto riguarda, poi, gli interessi sul capitale del minore, spettano al genitore che esercita la potestà; pertanto, va escluso che il figlio, una volta maggiorenne, sia legittimato ad agire per il pagamento degli interessi inerenti al periodo antecedente al raggiungimento della maggiore età.

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