Astensione obbligatoria impiegata

Astensione obbligatoria impiegataL’indennità di maternità è un trattamento economico, sostitutivo, che spetta alle lavoratrici dipendenti che, temporaneamente, interrompono il rapporto lavorativo causa gravidanza (e/o adozione e/o affidamento).

Vediamo, di seguito, praticamente, come si calcola l’indennità di maternità per un’impiegata in astensione obbligatoria in tutto il mese di paga (CCNL Commercio).

DATI:

  • Dipendente = Maria Stella
  • Ditta = Palla S.r.l. (sede a Piacenza)
  • CCNL Commercio = 14 mensilità
  • Aliquota contributiva a carico dipendente = 9,19%
  • Livello = 4^
  • Qualifica = Impiegata
  • Familiari a carico = 1 figlio (età: 2 anni)
  • Orario di lavoro = 8 ore al giorno, distribuito su 5 giorni: dal lunedì al venerdì
  • Periodo di paga = marzo 2016
  • Dal 1° marzo al 31 marzo 2016 = astensione obbligatoria per maternità
  • 27/03/ 2016 (domenica) = Pasqua
  • 27/03/2016 (lunedì) = Lunedì dell’Angelo ( = festività infrasettimanale retribuita secondo il CCNL Commercio)
  • Data di assunzione = 01/02/ 2012
  • Retribuzione lorda mese precedente (febbraio 2016) = 1.400,00 euro
  • Paga base = 771,46 euro
  • Contingenza + EDR = 524,22 euro
  • Superminimo = 200,00 euro
  • Terzo elemento = 9,03 euro
  • Scatti di anzianità = 20,66 euro

Determiniamo il totale lordo

Retribuzione base                                           771,46 euro

+ Contingenza + EDR                                    524,22 euro

+ Superminimo                                               200,00 euro

+ Terzo elemento                                                9,03 euro

+ Scatti di anzianità                                          20,66 euro

= Totale lordo marzo 2016                          1.525,37 euro

Il totale lordo della busta paga di Maria Stella è pari alla somma degli elementi economici ricorrenti.

Numerosi contratti collettivi prevedono l’erogazione di importi aggiuntivi al minimo tabellare (altrimenti detto “retribuzione base” o “minimo sindacale”), riferiti ad esempio a lavoratori:

  • inquadrati in determinati livelli;
  • adibiti a specifiche mansioni;
  • operanti in una determinata zona territoriale (regione, provincia);
  • dipendenti di una specifica azienda o gruppo aziendale.

Si tratta di voci retributive, variamente titolate (talvolta denominate superminimo collettivo o terzo elemento per indicare una categoria di appartenenza), che hanno la stessa natura del minimo ed un’area soggettiva di applicazione più circoscritta: ad esempio il CCNL Commercio prevede l’erogazione di un terzo elemento, ottenuto dal congelamento di residui di voci definite prima del 1973 a livello provinciale.

Il terzo elemento è pari a:

  • 11,36 euro a Milano;
  • 9,03 euro a Piacenza;
  • 33 euro a Bergamo;
  • 8,78 euro a Brescia;
  • 7,75 euro a Como e a Varese;
  • 2,07 euro nelle provincie nelle quali non sia stato specificatamente determinato.

La nostra lavoratrice, Maria Stella, ha diritto ad un terzo elemento pari a 9,03 euro poiché la ditta per la quale lavora si trova a Piacenza.

Il superminimo di Maria Stella, pari a 200,00 euro, appartiene alla categoria denominata superminimo individuale o aumento di merito. L’attribuzione di un superminimo individuale deriva da uno specifico accordo, che può intervenire tra le parti, lavoratore e datore di lavoro, al momento della costituzione del rapporto di lavoro o successivamente (durante il rapporto di lavoro), ed al quale occorre far riferimento per verificare la sussistenza di eventuali limiti alla possibilità di assorbimento.

Con ciò si intende dire che il superminimo, nel momento in cui viene pattuito, sulla base della comune volontà delle parti, può essere assorbibile oppure non assorbibile.

Se il superminimo di 200,00 euro fosse assorbibile, i successivi aumenti della retribuzione base (dovuti a rinnovi dei CCNL) non verrebbero percepiti (fino alla somma di 200,00 euro) da Stella, in quanto assorbiti dal suo superminimo, che in questo caso può essere visto come un anticipo sui futuri aumenti contrattuali.

Se il superminimo di 200,00 euro fosse invece non assorbibile, Maria Stella percepirebbe i successivi aumenti contrattuali, che non sarebbero assorbiti (ciò significa che, se state contrattando un superminimo, vi conviene insistere sul fatto che non sia assorbibile).

Il superminimo in oggetto viene anche detto “aumento di merito” perché spesso viene ottenuto dai lavoratori che dimostrano di “valere” più dei loro colleghi.

Nel CCNL Commercio, il dipendente matura uno scatto di anzianità ogni 3 anni (fino ad un massimo di 10 scatti). Inoltre l’ammontare monetario degli scatti è collegato al livello: a livelli più alti (che già ottengono minimi sindacali più consistenti) corrispondono importi maggiori relativi alla progressione per anzianità di servizio.

Gli importi degli scatti sono i seguenti (si evidenziano gli importi, i livelli e le corrispondenti qualifiche):

  • 25,46 euro per il livello Q (Quadri);
  • 24,84 euro per il 1^ livello (Impiegati direttivi);
  • 22,83 euro per il 2^ livello (Impiegati di concetto);
  • 21,95 euro per il 3^ livello (Impiegati di concetto oppure operai specializzati provetti);
  • 20,66 euro per il 4^ livello (Impiegati d’ordine oppure operai specializzati);
  • 20,30 euro per il 5^ livello (Impiegati d’ordine oppure operai qualificati);
  • 19,73 euro per il 6^ livello (Operai comuni);
  • 19,47 euro per il 7^ livello (Addetti pulizia o garzoni).

Maria Stella è stata assunta il 1° febbraio 2012. Dopo 3 anni, nel mese di febbraio 2015, ha ricevuto il 1° scatto di anzianità, pari a 20,66 euro. Ciò in quanto il CCNL prevede che l’importo dello scatto venga corrisposto “con decorrenza dal primo giorno del mese immediatamente successivo a quello in cui si compie il triennio di anzianità”. Quindi chi viene assunto il 1° febbraio 2012 termina il primo triennio il 31 gennaio 2015 e di conseguenza avrà diritto al primo scatto dal 1° febbraio 2015. Se invece Stella fosse stata assunta il 2 febbraio 2012, avrebbe ottenuto il primo scatto il 1° marzo 2015.

La cifra di 20,66 euro corrisponde al 4^ livello: infatti Stella è stata assunta con il 4^  e continua ad essere di 4^  nel mese di marzo 2016. Da febbraio 2015 a marzo 2016 non è ancora trascorso il secondo triennio, per cui gli scatti restano pari a 20,66 euro (naturalmente i successivi scatti andranno ad aggiungersi al primo).

Calcoliamo il rateo per mensilità aggiuntive e la R.M.G.G.

Retribuzione lorda febbraio 2016                             1.400,00 euro

: Divisore fisso INPS                                                     30,00 euro

= Risultato parziale                                                        46,67 euro

 

Totale lordo marzo 2016                                           1.525,37 euro

: numero di mesi in un anno                                                12         

= Rateo mens. per mensilità aggiuntive                       127,11 euro

 

Rateo mens. per mensilità aggiuntive                          127,11 euro

: numero convenzionale giorni per mese                            30         

= Rateo giornal. per mens. aggiuntive                            4,24 euro

 

Rateo giornal. per mens. aggiuntive                                4,24 euro

x numero mensilità aggiuntive                                              2         

Rateo giornal. per 13esima e 14esima                            8,48 euro

 

Risultato parziale                                                          46,67 euro

+ Rateo giornal. per 13esima e 14esima                     8,48 euro  

= R.M.G.G.                                                                    55,15 euro

Maria Stella ha lavorato fino al 29 febbraio 2016 ed ha quindi iniziato il suo periodo di astensione obbligatoria per maternità dal 1° marzo 2016. Per il calcolo della R.M.G.G. occorre prendere in considerazione la retribuzione del mese precedente a quello in corso del quale ha avuto inizio l’astensione dal lavoro, quindi la retribuzione di febbraio 2016. Tale cifra va divisa per 30 (qualunque sia il mese in oggetto: 30 è un divisore fisso INPS, quindi è come se per l’INPS tutti i mesi avessero 30 giorni ciascuno). Ma perché la retribuzione lorda di febbraio 2016 (1.400,00 euro) è inferiore rispetto a quella di marzo (1.525,37 euro)?

Il totale lordo del mese di febbraio 2016 è stato così determinato:

Retribuzione base                                           771,46 euro

+ Contingenza + EDR                                    524,22 euro

+ Superminimo                                         74,63 euro

+ Terzo elemento                                                9,03 euro

+ Scatti di anzianità                                          20,66 euro

= Totale lordo febbraio 2016                          1.400,00 euro

Quindi nel mese di marzo 2016 la retribuzione lorda è aumentata a causa dell’aumento del superminimo, che è passato da 74,63 euro a 200,00 euro (incrementato di 125,37 euro).

Dato che si tratta di un periodo di astensione obbligatoria, alla retribuzione giornaliera di 46,67 euro (1.400,00 euro : 30) occorre aggiungere il rateo giornaliero relativo alle mensilità aggiuntiva, premi e trattamenti accessori eventualmente erogati. In quanto appartenente al CCNL Commercio, Stella percepisce due mensilità aggiuntive: la tredicesima e la quattordicesima.

Quindi, considerando la tredicesima lorda paria ad una mensilità (1.525,37 euro) che si matura in un anno, se si divide tale importo per 12 si ottiene l’ammontare di tredicesima che si matura in un mese. Se poi il risultato (127,11 euro = 1.525,37 euro : 12) viene diviso per 30 (anche in questo caso considerando tutti i mesi di 30 giorni), si ottiene la tredicesima che si matura giornalmente. Tale ammontare (4,24 euro = 127,11 euro : 30) va moltiplicato per 2, in quanto occorre considerare anche la quattordicesima. Così si ottiene 8,48 euro (= 4,24 euro x 2). Se si fosse trattato del CCNL Metalmeccanici grande industria, che non prevede quattordicesima, il rateo mensile sarebbe stato soltanto pari a 4,24 euro.

Infine la R.M.G.G. è pari a 55,15 euro, che corrisponde alla somma della retribuzione giornaliera di 46,67 euro e del rateo giornaliero per tredicesima e quattordicesima, pari a 8,48 euro.

Calcoliamo l’indennità INPS di maternità e l’integrazione a carico della ditta

R.M.G.G.                                                      55,15 euro

x numero giorni marzo 2016                              31_____

=                                                                1.709,65 euro

x % riconosciuta dall’INPS                                80

:                                                                         100______

= Indennità INPS                                      1.367,72 euro

 

Indennità INPS                                          1.367,72 euro

x                                                                         100_____

=                                                                  136.772 euro

: (100 – 9,19)                                                 98,81______

= Indennità Inps lordizzata                        1.506,13 euro

 

Totale lordo                                               1.525,37 euro

– Indennità Inps lordizzata                         1.506,13 euro_

= Integrazione maternità a carico ditta           19,24 euro

Occorre moltiplicare la R.M.G.G. per l’intera durata del periodo di astensione obbligatoria: dal 01/03 al 31/03/2016, estremi compresi. In questo modo si ottiene un primo risultato parziale, pari a 1.709,65 euro (= 55,15 euro x 31 giorni), che non corrisponde alla cifra spettante alla dipendente in maternità, in quanto l’INPS riconosce soltanto l’80% nel periodo di astensione obbligatoria di tale importo, quindi solo 1.367,72 che è l’indennità INPS di maternità.

Successivamente occorre effettuare la procedura di lordizzazione dell’indennità INPS, in quanto anche nel caso della maternità si ripresenta la stessa esigenza della malattia. Qualunque indennità proveniente da un ente previdenziale (in questo caso INPS) non viene colpita da contributi previdenziali.

Una volta ottenuta l’indennità INPS lordizzata (1.506,13 euro), al fine di determinare l’integrazione maternità a carico ditta, occorre individuare l’ammontare della garanzia contrattuale. A tal proposito, il CCNL Commercio prevede che il datore di lavoro sia obbligato ad integrare l’indennità INPS di maternità fino a raggiungere il 100% per tutto il periodo di astensione obbligatoria. Ciò significa che la dipendente, durante l’astensione obbligatoria deve percepire esattamente la cifra che avrebbe ottenuto se avesse lavorato. Di conseguenza la garanzia contrattuale di Maria Stella è pari a 1.525,37 euro, cioè il totale lordo del mese di marzo 2016, vale a dire quanto avrebbe percepitose avesse lavorato.

L’ultimo passaggio consiste nel calcolare la differenza fra quanto la dipendente ha diritto di percepire nel mese e quanto riceve dall’INPS (lordizzato): ciò equivale ad effettuare la differenza fra la garanzia contrattuale (1.525,37 euro) e l’indennità INPS lordizzata (1.506,13 euro). L’integrazione a carico ditta è pari a 19,24 euro.

IMPONIBILE FISCALE MENSILE =  indennità INPS non lordizzata + integrazione maternità a carico ditta – contributi previdenziali.

Imponibile fiscale x 13 mensilità = imponibile fiscale annuo su cui calcolare l’imposta in base agli scaglioni di reddito e dal quale verranno detratte le detrazioni da lavoro dipendente.