Imponibile previdenziale

Imponibile previdenzialeNell’imponibile previdenziale (o contributivo) rientrano tutte le erogazioni patrimoniali aventi causa nel rapporto di lavoro in senso lato, senza il vincolo di una rigida corrispettività con la prestazione lavorativa.

Per la determinazione della retribuzione imponibile ai fini contributivi occorre considerare tutte le somme e i valori a qualunque titolo maturati nel periodo di riferimento, anche sotto la forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro , al lordo di qualsiasi contributo e trattenuta ( ma esistono alcune eccezioni ).

Si segue il principio di competenza, in base al quale, nell’imponibile previdenziale, sono compresi anche i valori dovuti per legge, regolamento, contratto collettivo o individuale sebbene ancora non corrisposti (fanno eccezione i compensi arretrati e differiti e le componenti variabili della retribuzione).

La legge consente alla contrattazione collettiva di stabilire clausole limitative dell’incidenza di determinati compensi su istituti retributivi diretti o indiretti. Tale facoltà assume rilevanza ai fini contributivi, dal momento che l’INPS non può contestare la riduzione della retribuzione imponibile derivante da accordi collettivi in materia.

Retribuzione della prestazione di lavoro: sono soggetti a contribuzione (e quindi rientrano nell’imponibile previdenziale) le somme dirette a compensare la prestazione lavorativa, ordinaria e straordinaria. Costituiscono quindi retribuzione imponibile la paga base, l’indennità di contingenza, l’E.D.R., gli scatti di anzianità, l’eventuale superminimo, la maggiorazione per lavoro straordinario, i compensi previsionali (= le provvigioni pagate, ad esempio, ai venditori), le partecipazioni agli utili ed ogni altro compenso corrisposto anche in forma unica annuale in funzione dell’attività lavorativa o comunque riconducibile all’andamento aziendale.

Retribuzione delle assenze, i compensi percepiti dal lavoratore durante i periodi di assenza dal lavoro, in forza di norme di legge o contrattuali, sono soggette al seguente regime contributivo:

Totale esenzione della somma posta a carico della gestione previdenziali ed assistenziali, obbligatorie per legge (indennità economiche di malattia, maternità, cassa integrazione guadagni, infortunio, ecc.: si tratta di somme che non rientrano nell’imponibile previdenziale );

Assoggettamento dell’intero ammontare delle somme corrisposte dal datore di lavoro a titolo di integrazione delle, prestazioni previdenziali ed assistenziali, nonché di quelle erogate a fronte di assenze con retribuzione a carico del solo datore di lavoro ( ferie, permessi, festività, ecc. ). Ciò significa che le integrazioni del datore di lavoro all’indennità di malattia, maternità, infortunio rientrano nell’imponibile previdenziale. Analogamente vi rientra, ad esempio, lo stipendio che ricevete nel mese di agosto, mentre siete in vacanza, naturalmente dal 1° al 31/8…)

Le indennità per ferie e permessi non goduti sono da considerare imponibili secondo le regole ordinarie (cioè vengono colpite da contributi INPS, in quanto rientrano nell’imponibile previdenziale. Ad es. quando cessate un rapporto di lavoro e una parte delle vostre ferie e permessi non sono stati utilizzati, vi vengono pagati e quelle somme rientrano nell’imponibile previdenziale, il che significa che, sulle tasse subirete una trattenuta pari, generalmente al 9,19% 0 9,49%).

Compensi legati alla produttività: i contratti collettivi aziendali e quelli di secondo livello possono prevedere la corresponsione di importanti variabili legati ad incrementi di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati.

A far data dal 1° gennaio 2008, la L.247/2007 ha istituito un fondo per il finanziamento di sgravi contributivi destinati all’incentivazione della contrattazione di secondo livello (= contratti collettivi aziendali e territoriali), per il triennio 2008-2010.

Il primo atto normativo che ha attuato le disposizioni della L. 247/2007 è il D.M. 7 maggio 2008, che prevede uno sgravio del 25% sulla contribuzione dovuta dai datori di lavoratori e l’eliminazione dei contributi a carico dei lavoratori. Possono avvalersi degli sgravi solo le imprese del settore privato:

In possesso del DURC (= Documento Unico di Regolarità Contributiva);

Che rispettano le regole stabilite dalla normativa nazionale, dai CCNL e dai contratti individuali in materia di retribuzione minima.

Per potere usufruire dell’agevolazione occorre inoltrare – a partire dal 15 settembre 2008 – domanda telematica all’INPS. In tal modo i datori di lavoro verranno inserite in graduatoria ai fini dell’assegnazione dello sgravio, entro i limiti di capienza delle risorse assegnate dalla L.247/2007 e secondo criteri di priorità stabiliti dal D.M. 7 maggio 2008.

In particolare l’INPS, nella circolare n.82 del 6-8-2008, ha ribadito che entro il tetto del 3% della retribuzione del lavoratore beneficiario, la norma prevede la concessione di uno sgravio contributivo così articolato:

  • Entro i limiti massimo di 25 punti dell’aliquota a carico del datore di lavoro. L’aliquota deve essere considerata al netto delle riduzioni contributive per assunzioni agevolate. In agricoltura l’aliquota deve essere al netto delle agevolazioni per territori montani e svantaggiati;
  • Totale sulla aliquota del lavoratore

Per l’ammissione allo sgravio contributivo i contratti collettivi aziendali e territoriali, ovvero di secondo livello, devono:

  • Essere sottoscritti dai datori di lavoro e depositati, a cura dei medesimi o dalle associazioni a cui aderiscono, presso la Direzione provinciale del lavoro entro 30 giorni dalla data della loro stipulazione;
  • Prevedere erogazioni.
  • Incerte nella corresponsione o nel loro ammontare;
  • Correlate a parametri atti a misurare gli aumenti di produttività, qualità ed altri elementi di competitività assunti come indicatori dell’andamento economico dell’impresa e dei suoi risultati. E’ condizione sufficiente la sussistenza anche di uno solo dei predetti parametri.

Nel caso di contratti territoriali, qualora non risulti possibile la rilevazione di indicatori a livello aziendale, sono ammessi i criteri di erogazione legati agli andamenti delle imprese del settore sul territorio.

Indennità di cassa e di maneggio denaro: sono assoggettate per intero a contribuzione, quindi rientrano nell’imponibile previdenziale. Parliamo di quell’indennità che viene corrisposta per chi è soggetto a rischio di sbagliare i conteggi e deve coprire i buchi col proprio stipendio. Per questo motivo gli viene riconosciuta l’indennità di cassa e tale cifra è colpita dai contributi previdenziali.

Mance: rientrano integralmente nell’imponibile previdenziale. Le mance dei croupiers sono imponibili nella misura del 75% del loro ammontare.

Trattamenti di famiglia: sono esclusi dall’imponibile previdenziale.

Indennità collegate alla cessazione del rapporto: la legge prevede l’esclusione dall’imponibile previdenziale il trattamento di fine rapporto.

Incentivazione all’esodo: si tratta di somme che vanno ad integrare il TFR per incentivare all’esodo e sono escluse dalla contribuzione previdenziale.

Proventi e indennità a titolo di risarcimento danni: sono esclusi dalla base imponibile previdenziale in quanto privi di una funzione remunerativa della prestazione lavorativa.

Trasferte: sono trattamenti economici in caso di spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro per la quale è stato assunto ad altra località e sono sempre esclusi dalla base imponibile previdenziale.

Trasferisti: sono i lavoratori che, per contratto, sono tenuti all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi. Le indennità corrisposte sono esenti nella misura del 50% del loro ammontare.

Lo stesso vale per le indennità di trasferimento corrisposte in caso di trasferimento del lavoratore.

In via generale l’elargizione di beni non monetari, anche prodotti direttamente dall’azienda, costituisce per legge retribuzione imponibile. Questo principio generale trova però una serie di eccezioni.

Il procedimento generale per la quantificazione dei benefit prevede la determinazione del valore nominale del bene o del servizio costituendo reddito in natura. Il valore nominale corrisponde al prezzo o corrispettivo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo più prossimi.

I veicoli aziendali che sono concessi ai lavoratori, costituiscono una forma di retribuzione in natura.

Se l’uso del veicolo è solo privato, l’intero valore del benefit costituisce retribuzione imponibile, se l’uso è promiscuo, l’imponibile deve essere commisurato all’effettivo periodo di utilizzo, se il veicolo viene utilizzato esclusivamente per le trasferte non sussiste fringe benefit.

Le erogazioni liberali e sussidi occasionali a partire dal 29 maggio 2008, entrano a far parte dell’imponibile previdenziale anche se non superano l’importo annuo di 258,23 euro, venendo considerati reddito da lavoro dipendente.

Sono esclusi dalla base imponibile previdenziale la mensa aziendale e prestazioni sostitutive, gli indumenti di lavoro, i servizi di trasporto e i beni ceduti e servizi prestati ai dipendenti.