Il lavoro interinale è una fornitura di lavoro temporaneo con il quale le imprese beneficiano temporaneamente di una prestazione lavorativa, senza assumersi tutti gli oneri che derivano da un rapporto di lavoro subordinato.
La recente Riforma del lavoro “Jobs Act” ha sostituito il lavoro interinale con “somministrazione del lavoro”; i contratti interinali stipulati prima del 24/19/2003 restano in vigore fino alla loro scadenza.
L’impresa utilizzatrice assume i lavoratori attraverso una società fornitrice che funge da intermediaria tra il lavoratore e l’azienda stessa.
Le società fornitrici sono il datore di lavoro da cui dipende il lavoratore; esse sono iscritte all’apposito albo, previo il possesso di apposita autorizzazione con validità provvisoria di 2 anni rilasciata da Ministero del lavoro. Trascorsi i 2 anni la società fornitrice può richiedere al Direttore Generale per l’Impiego l’autorizzazione definitiva fornendo la documentazione necessaria che attesti il rispetto degli obblighi prescritti.
Per ottenere la autorizzazione, le società interessate devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
- nazionalità italiana o di altro stato membro dell’Unione Europea;
- costituzione in forma di società per capitali o di cooperativa con capitale versato non inferiore a Euro 516.456,90 (1 miliardo di lire);
- inclusione nella denominazione sociale delle parole “società di fornitura di lavoro temporaneo”;
- individuazione, come oggetto esclusivo dell’attività, della fornitura di lavoro temporaneo;
- sede legale in Italia o in altro stato membro dell’Unione Europea;
- disponibilità di uffici e competenze professionali idonee a svolgere l’attività;
- garanzia che l’attività sia distribuita sul territorio nazionale e che, comunque, interessi non meno di 4 regioni;
- effettuazione per i primi 2 anni, di un deposito cauzionale di Euro 361.519, 83 (non può essere utilizzato a tale scopo il capitale sociale versato) a garanzia dei crediti retributivi nei confronti dei lavoratori assunti e dei crediti contributivi nei confronti degli enti previdenziali;
- a partire dal terzo anno solare la cauzione è sostituita da una fideiussione bancaria o assicurativa non inferiore al 5% del fatturato realizzato nell’anno precedente e comunque non inferiore a Euro 361.519,83;
- assenza di condanne penali, anche non in via definitiva, per amministratori, direttori generali, dirigenti muniti di rappresentanza, e soci accomandatari.
Le aziende utilizzatrici hanno il potere di controllo e direzione sull’attività prestata dal lavoratore; esse possono utilizzare i lavoratori temporanei solo nei seguenti casi:
- sostituzione di lavoratori assenti per qualsiasi ragione (compresa malattia o ferie) con l’esclusione dei lavoratori in sciopero, sospesi o con orario ridotto che hanno diritto al trattamento di integrazione salariale;
- temporanea utilizzazione in qualifiche particolari non previste dai normali assetti produttivi dell’azienda;
- previsti dal CCNL della categoria di appartenenza dell’impresa utilizzatrice, stipulati dai sindacati maggiormente rappresentativi.
È vietata l’utilizzazione di lavoratori temporanei nelle aziende:
- che sono state interessate, nei 12 mesi precedenti, da licenziamenti collettivi che abbiano interessato lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura, salvo che la stessa non avvenga per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto;
- nelle quali sono in corso sospensioni dal lavoro o riduzioni d’orario con diritto al trattamento di integrazione salariale, che interessano lavoratori adibiti alle mansioni cui si riferisce la fornitura;
- che svolgono lavorazioni che richiedono una sorveglianza medica speciale o lavori particolarmente pericolosi in quanto comportano un rischio di grave infortunio (es.: manipolazione di materie esplodenti in attività di produzione, deposito e trasporto) o di tecnopatia grave derivante dall’esposizione ad agenti cancerogeni (amianto, cloruro di vinile monomero, ecc.).
I lavoratori interessati in questa tipologia di contratto si dividono in tre gruppi in base alla propria qualifica professionale:
Gruppo A – di elevato contenuto professionale (dirigenti, quadri ed impiegati direttivi);
Gruppo B – di concetto e operai specializzati (cosiddetti intermedi in possesso di autonomia operativa, ma non decisionale, ed elevato livello di conoscenze tecnico – pratiche);
Gruppo C – qualificati e d’ordine (eseguono il lavoro sotto la guida e il controllo di altri).
Il contratto interinale deve essere redatto in forma scritta e deve prevedere un periodo di prova e deve essere consegnato al lavoratore entro 5 giorni dall’inizio del suo lavoro presso l’azienda cliente.
La società fornitrice può assumere i lavoratori:
- a tempo determinato, per la durata del lavoro presso l’azienda cliente;
- a tempo indeterminato, in questo caso il lavoratore rimane a disposizione dell’impresa fornitrice per i periodi in cui non svolge la prestazione lavorativa un’azienda cliente.
In caso di assunzione a tempo determinato è consentito il lavoro parziale se il contratto collettivo di riferimento dell’impresa utilizzatrice lo prevede.
Il periodo di assegnazione iniziale può essere prorogato per un massimo di 4 volte e per una durata complessiva delle proroghe non superiore a 24 mesi.
Il lavoratore deve essere informato della durata temporale della proroga con un anticipo di 5 giorni rispetto alla scadenza iniziale. Le proroghe devono essere formalizzate per iscritto e con il consenso del lavoratore.
In caso di sostituzione di lavoratore assente, per consentire il trasferimento di informazioni utili per l’avvicendamento del lavoratore sostitutivo, è possibile:
- anticipare l’assunzione del sostituto per un periodo pari a 20 giorni (per i lavoratori del gruppo A), 10 giorni (per i lavoratori del gruppo B) e 5 giorni (per i lavoratori del gruppo C);
- posticipare la cessazione del lavoratore sostituito, rispetto alla data prevista, fino ad una settimana.
Il lavoratore deve svolgere con assiduità e diligenza i compiti assegnati; osservare scrupolosamente l’orario di lavoro; conservare la più assoluta riservatezza sui dati e sui fatti di cui viene a conoscenza.
Il lavoratore assunto a tempo indeterminato rimane a disposizione della società fornitrice anche per i periodi in cui non lavora presso le aziende clienti. In tal caso non può prestare alcuna attività per altre imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
La società fornitrice provvede alla retribuzione del lavoratore uguale o superiore a quella prevista per i dipendenti di pari livello dell’azienda cliente. Essa viene erogata mensilmente, normalmente entro il giorno 15 del mese successivo. Al lavoratore viene consegnata la busta paga riportante le voci e gli importi che partecipano alla formazione della retribuzione.
Anche per questa tipologia di lavoratori sono previste assenze sul lavoro per malattia o infortunio sul lavoro alle medesime condizioni degli altri lavoratori.
I contributi previdenziali ed assistenziali sono a carico delle società fornitrici che sono, comunque, inquadrate nel settore del terziario, tale inquadramento vale anche per i dipendenti.
Con il contratto di lavoro interinale, è possibile assumere lavoratori domestici per i seguenti servizi:
- per l’esecuzione di un servizio definito o predeterminato nel tempo, anche se ripetitivo;
- per sostituire anche parzialmente lavoratori che abbiano ottenuto la sospensione del rapporto per motivi familiari, compresa la necessità di raggiungere la propria famiglia residente all’estero;
- per sostituire lavoratori in malattia, in infortunio, in maternità o fruenti dei diritti istituiti dalle norme di legge sulla tutela dei minori e dei portatori di handicap, anche oltre i periodi di conservazione del posto;
- per sostituire lavoratori in ferie.
In questi casi il lavoratore domestico è dipendente di una società fornitrice che ha alle proprie dipendenze lavoratori che non fanno parte del un nucleo familiare. Le società di fornitura possono assumere lavoratori iscritti nelle liste di mobilità.
I lavoratori restano iscritti nelle liste di mobilità e il pagamento delle indennità vanno in base al tipo di contratto stipulato:
- per il contratto a tempo determinato il lavoratore ha diritto al prolungamento della permanenza nelle liste di mobilità per la durata del contratto se percepiva l’indennità di mobilità: ha diritto al pagamento da parte dell’Inps dell’eventuale differenza tra la retribuzione percepita e l’indennità spettante; se non percepiva l’indennità di mobilità: ha diritto alla retribuzione prevista dal contratto di lavoro temporaneo.
- per il contratto a tempo indeterminato il lavoratore ha diritto al mantenimento dell’iscrizione nelle liste di mobilità per il periodo spettante: se percepiva l’indennità di mobilità: per i periodi di utilizzo, ha diritto al pagamento della retribuzione corrisposta per il lavoro svolto presso l’impresa utilizzatrice con eventuale integrazione da parte dell’Inps nel caso la retribuzione sia inferiore all’indennità di mobilità; per i periodi in attesa di assegnazione, ha diritto al pagamento dell’indennità di disponibilità con eventuale integrazione da parte dell’Inps se l’indennità di mobilità è superiore all’ammontare di quella di disponibilità; se non percepiva l’indennità di mobilità: per i periodi di utilizzo, ha diritto al pagamento della retribuzione corrisposta per il lavoro svolto presso l’impresa utilizzatrice; per i periodi in attesa di assegnazione, ha diritto al pagamento dell’indennità di disponibilità.