IL MODELLO UNICO
Il Modello Unico è un modello unificato tramite il quale è possibile presentare più dichiarazioni fiscali.
Sono tenuti alla compilazione della dichiarazione in forma unificata i soggetti che devono presentare sia la dichiarazione dei redditi sia della dichiarazione Iva, escluse alcune categorie di contribuenti chiamati a presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma.
I soggetti tenuti alla compilazione del Modello Unico sono coloro che:
- nell’anno precedente hanno posseduto redditi d’impresa, anche in forma di partecipazione, redditi di lavoro autonomo per i quali è richiesta partita Iva, redditi “diversi” non compresi fra quelli dichiarabili con il modello 730, plusvalenze derivanti dalla cessione di partecipazioni qualificate o derivanti dalla cessione di partecipazioni non qualificate in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati, redditi provenienti da “trust” (affido di beni mobili/immobili), in qualità di beneficiario;
- nell’anno precedente e/o in quello di presentazione della dichiarazione non risultano residenti in Italia;
- devono presentare anche una delle dichiarazioni: IVA, IRAP, Modello 770 ordinario e semplificato;
- devono presentare la dichiarazione per conto di contribuenti deceduti.
Il modello Unico va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente con il sito dell’Agenzia delle Entrate e o tramite intermediario abilitato (professionisti, associazioni di categoria, Caf, ecc.). Esso va presentato, in via telematica, entro il 30 settembre.
Chi può presentare la dichiarazione ancora in forma cartacea presso gli uffici postali, deve farlo tra il 2 maggio e il 30 giugno.
Con il Modello Unico è possibile effettuare la destinazione per 8 e il 5 per mille, tali scelte non determinano maggiori imposte dovute:
– 8 per mille: il contribuente può destinare a propria scelta una quota pari all’8 per mille dell’Irpef allo Stato o ad Istituzioni religiose, per scopi di carattere sociale, umanitario, religioso o culturale;
– 5 per mille: si ha inoltre la possibilità di destinare a propria scelta una quota pari al 5 per mille dell’Irpef a sostegno di organizzazioni Onlus (organizzazioni no profit), Enti di volontariato, associazioni di promozione sociale, fondazioni riconosciute, nonché a sostegno di attività sociali svolte dal Comune di residenza, al finanziamento della ricerca scientifica e università, finanziamento delle attività di tutela paesaggistiche e culturali, attività sportive, finanziamento ricerca sanitaria.
La scheda con le scelte dell’8 e del 5 per mille va presentata in busta chiusa entro il 30 settembre di ogni anno:
– ad un ufficio postale che provvederà a trasmetterla all’Amministrazione finanziaria. La ricezione della scheda da parte dell’ufficio postale è gratuita, l’ufficio rilascia apposita ricevuta.
– a un intermediario abilitato alla trasmissione telematica (professionista, Caf, ecc.). Quest’ultimo deve rilasciare, anche se non richiesta, una ricevuta attestante l’impegno a trasmettere le scelte.
E’ possibile detrarre e/o dedurre dalla dichiarazione dei redditi le seguenti voci:
• Familiari a carico;
• Spese mediche;
• Spese funebri (detraibili massimo importo spesa detraibile 1.549,37 euro);
• Spese di intermediazione immobiliare (inferiore a 1.000,00 euro);
• Spese veterinarie detraibili solo se di importi superiori a 129,11 euro (ma con un limite mas-simo di 387,34 euro);
• Interessi mutui ipotecari acquisto dell’abitazione principale;
• Interessi mutui ipotecari acquisto di altri immobili;
• Interessi mutui contratti dopo il 1997 di recupero edilizio;
• Interessi mutui ipotecari stipulati ai fini di costruzione dell’abitazione principale;
• Interessi prestiti o mutui agrari: non possono essere detratti importi superiori ai redditi dei terreni dichiarati;
• Spese assicurazione detraibili: premi assicurazioni sulla vita e infortuni: a condizione che la durata contrattuale non sia inferiore ai 5 anni e che non consenta a concessione di prestiti, importo massimo da portare a detrazione è di 530,00 euro mentre per quelli relativi a contratti con rischio di non autosufficienza è pari a 1.291,14 euro annui.
• Beneficienza: Erogazioni Liberali a favore di: partiti politici, Onlus, società ed associazioni sportive dilettantistiche, società di mutuo soccorso, associazioni di promozione sociale, so-cietà di cultura “La Biennale di Venezia”, attività culturali ed artistiche, enti operanti nello spettacolo e fondazioni operanti nel settore musicale.
IL MODELLO UNICO MINI
Il Modello Unico Mini è una versione semplificata del Modello Unico, per situazioni meno complesse e può essere utilizzato dai contribuenti residenti in Italia che:
- non hanno variato il domicilio fiscale alla data di presentazione della dichiarazione;
- non sono titolari di partita IVA;
- hanno percepito uno o più dei seguenti titoli:
- redditi di terreni e di fabbricati;
- redditi di lavoro dipendente o assimilati e di pensioni;
- redditi derivanti da attività commerciali e di lavoro autonomo non esercitate abitualmente e dall’assunzione di obblighi di fare, non fare e permettere;
- non devono presentare la dichiarazione per conto di altri (ad esempio erede, tutore, ecc.);
- non intendono indicare un domicilio per la notificazione degli atti diverso dalla residenza anagrafica;
- non devono presentare una dichiarazione correttiva nei termini o integrativa.
Il Modello Unico mini va presentato esclusivamente per via telematica, direttamente tramite il servizio Internet, tramite gli Uffici dell’Agenzia delle Entrate, che ne cureranno l’invio telematico, oppure tramite gli intermediari autorizzati (professionisti, associazioni di categorie, CAF e altri soggetti abilitati).
Sono esclusi da tale obbligo e, quindi, possono presentare il il Modello Unico Mini in forma cartacea, i soggetti che pur possedendo redditi che possono essere dichiarati con il Modello 730 non possono presentare il medesimo.
Il Modello Unico Mini deve essere presentato:
– dal 2 maggio al 30 giugno se la presentazione viene effettuata in forma cartacea per il tramite di un ufficio postale;
– entro il 30 settembre se la presentazione viene effettuata in via telematica.
Tutti i versamenti a saldo che risultano dalla dichiarazione, compresi quelli relativi al primo acconto, devono essere effettuati entro il 16 giugno ovvero entro il 16 luglio con la maggiorazione dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo.
Per le imposte risultanti dalle dichiarazioni dei redditi che non superano ciascuna l’importo di euro 12,00 non vanno effettuati i versamenti né la compensazione delle singole imposte (IRPEF e addi-zionali).
Nel Modello Unico Mini vanno riportati, se dovuti, gli importi dell’acconto Irpef e dell’acconto della cedolare secca per l’anno in corso.
La cedolare secca è un regime opzionale di tassazione del canone d’affitto; è, quindi, un regime facoltativo che si applica in alternativa al regime ordinario.
La cedolare secca, in pratica, sostituisce:
- l’Irpef e le relative addizionali;
- l’imposta di registro;
- l’imposta di bollo;
- l’imposta di registro sulle risoluzioni e proroghe del contratto di locazione;
- l’imposta di bollo, se dovuta, sulle risoluzioni e proroghe del contratto.