Collaborazione coordinata e continuativa

Collaborazione coordinata e continuativaI collaboratori coordinati e continuativi, i cosiddetti  co.co.co. sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente. Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.

I requisiti tipici della collaborazione coordinata e continuativa sono quindi:

  • l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;
  • il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;
  • la prevalente personalità della prestazione;
  • la continuità che va ravvisata non tanto e non solo nella reiterazione degli adempimenti, che potrebbe anche mancare in virtù delle peculiarità specifiche dell’attività lavorativa, quanto nella permanenza nel tempo del vincolo che lega le parti contraenti. In mancanza di tale requisito, e del correlato potere di coordinamento e del vincolo funzionale, si delinea invece la fattispecie della prestazione occasionale;
  • dal  1° gennaio 2001 anche le attività manuali e operative possono essere oggetto di rapporti di co.co.co., purché il rapporto lavorativo conservi il suo carattere autonomo e sussistano quindi tutti gli altri requisiti tipici della categoria;
  • la non attrazione dell’attività lavorativa nell’oggetto dell’eventuale professione svolta dal contribuente;
  • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

La riqualificazione fiscale dei redditi di collaborazione, percepiti come redditi assimilati, ha comportato, a decorrere dal 1° gennaio 2001, l’applicazione di tutti gli istituti tipici del rapporto di lavoro dipendente, quali ad esempio le diverse norme di definizione della base imponibile (art. 51 del TUIR – ex art. 48), il principio di cassa allargato, ecc..

E’ importante però precisare che l’assimilazione ai redditi di lavoro dipendente ha operato solo ai fini fiscali. Il regime giuridico da applicare ai rapporti di co.co.co. è rimasto invece quello del lavoro autonomo: ne consegue che ai suddetti rapporti non è applicabile il principio di automaticità delle prestazioni (ex art. 2116 del codice civile).

Dal 1° gennaio 2001 la riqualificazione fiscale dei redditi di co.co.co. operata dalla L. 342/00 ha fatto sì che tutti i rinvii fatti dalle norme all’ex art. 50 (oggi art. 54), che definisce la base imponibile dei redditi di lavoro autonomo, sono stati deviati all’ex art. 48 (oggi art. 51), che definisce la base
imponibile dei redditi di lavoro dipendente. Ne consegue l’applicazione di tutti gli istituti tipici di questa categoria.

Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate il contributo è per due terzi a carico del committente e per un terzo a carico del collaboratore.
L’obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta in busta paga all’atto della corresponsione del compenso.
Ai fini di una corretta applicazione dell’aliquota, il committente deve inoltre acquisire dal lavoratore apposita dichiarazione sulla sua situazione contributiva.
Il versamento va effettuato con modello F24 ed il termine di scadenza è il giorno 16 del mese successivo a quello di pagamento del compenso, in armonia con le disposizioni previste dai D. Lgs 241/97 e 422/98 in materia di riscossione unificata.

Le modalità di denuncia delle retribuzioni e dei contributi versati sono più volte cambiate nel corso del tempo a decorrere da Gennaio 2005, l’art. 44 del D.L. 269/03 (convertito in L. 326/03) ha previsto la mensilizzazione dei flussi retributivi per datori di lavoro, committenti e figure assimilate, associanti in partecipazione. Essi pertanto devono trasmettere mensilmente per via telematica, direttamente o tramite gli intermediari previsti dal DPR 322/98 e successive modifiche, tutti i dati necessari all’aggiornamento delle posizioni contributive dei lavoratori.

Per committenti e associanti l’invio deve avvenire entro l’ultimo giorno del mese successivo a quello di pagamento dei compensi, indipendentemente dal periodo di attività cui si riferiscono. L’invio richiede la preventiva certificazione del file da parte dell’apposito software di controllo INPS.

A seguito dell’entrata in vigore del D. Lgs 276/03, cosiddetta riforma Biagi, dal 24 ottobre 2003 non è più possibile, salvo alcune eccezioni, instaurare rapporti di collaborazione coordinata e continuativa se non sono riconducibili ad un progetto, programma di lavoro o fase di esso.
Al fine di prevenire e limitare il contenzioso sulla qualificazione del rapporto di lavoro, le parti contraenti possono comunque chiedere la certificazione del contratto di collaborazione presso gli organi certificatori, istituiti ai sensi dell’art. 75 e seg. del D. Lgs 276/2003.