Il lavoro ripartito chiamato anche job sharing è un rapporto di lavoro speciale, con cui due lavoratori assumono in solido l’adempimento di un’unica e identica obbligazione lavorativa. In altre parole, due persone dividono consensualmente lo stesso posto di lavoro. In questo modo, i lavoratori possono gestire autonomamente e discrezionalmente la ripartizione dell’attività lavorativa ed effettuare sostituzioni fra loro che debbono essere comunicate al datore di lavoro con cadenza almeno settimanale per certificare le assenze.
Entrambi sono però direttamente e personalmente responsabili dell’intera obbligazione lavorativa.
Questa è una ipotesi contrattuale che ha lo scopo di conciliare i tempi di lavoro e di vita, attraverso nuove opportunità di bilanciamento tra le esigenze di flessibilità delle imprese e le esigenze dei lavoratori.
L’obiettivo è quello di dare una veste giuridica a situazioni al di fuori delle regole.
Il contratto di lavoro ripartito può essere stipulato da tutti i lavoratori e da tutti i datori di lavoro con eccezione per la pubblica amministrazione.
Rispetto a quanto previsto dalla precedente normativa, circolare Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 43/1998, la novità del contratto di lavoro ripartito previsto dalla legge Biagi sta nell’aver limitato la possibilità di gestire il lavoro in solido a due lavoratori.
Le principali caratteristiche del lavoro ripartito sono:
- Il lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta, non per la validità dello stesso, ma ai fini della prova;
- è un tipo di lavoro subordinato;
- deve indicare i nominativi dei due lavoratori, la misura percentuale della prestazione da svolgere da ciascuno, e la collocazione temporale;
- deve indicare tutti gli altri elementi che si inseriscono nei normali contratti di lavoro di natura subordinata;
- devono essere individuate le misure adottate per la sicurezza e la tutela del collaboratore:
- il rapporto di lavoro può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato.
Relativamente al trattamento economico, vige il principio di parità di trattamento rispetto ai lavoratori di pari livello e mansione; esso è comunque riproporzionato in base alla prestazione lavorativa effettivamente eseguita.
Il datore non può opporsi alla ripartizione dell’attività lavorativa stabilita dai due lavoratori.
La certificazione del rapporto è una speciale procedura finalizzata ad attestare che il contratto che si vuole sottoscrivere abbia i requisiti di forma e contenuto richiesti dalla legge. È una procedura a carattere volontario, può essere eseguita solo su richiesta di entrambe le parti (futuro lavoratore e datore di lavoro) e ha lo scopo di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione di alcuni contratti di lavoro.
Anche nel caso di contratto ripartito, la certificazione è facoltativa e mira a qualificare la natura del rapporto di lavoro con l’assenso delle parti.
Nel caso una delle parti intendesse ricorrere in sede giudiziaria per difformità tra il programma negoziale certificato e la sua concreta applicazione, è obbligatorio il tentativo di conciliazione avanti allo stesso soggetto che ha assistito all’accordo.
Vediamo di seguito come si regola il lavoro ripartito:
- La suddivisione del lavoro può essere di tipo verticale (una settimana, un mese o un anno ciascuno) e di tipo “orizzontale” (entrambi lo stesso giorno).
- È data facoltà ai due lavoratori di scambiarsi i turni di lavoro (salvo diversa pattuizione nel contratto).
- Sono vietate le sostituzioni da parte di terzi, salvo se concordate con il datore di lavoro.
- I due lavoratori sono conteggiati come unica unità lavorativa nella forza lavoro aziendale.
- Ad ognuno dei due lavoratori spetta, pro quota, lo stesso trattamento retributivo e previdenziale di un pari livello occupato con normale contratto di lavoro subordinato; ma il calcolo delle prestazioni e dei contributi dovrà essere effettuato mese per mese, salvo conguaglio, a fine anno, in relazione all’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa.
- Le prestazioni previdenziali e assistenziali (es. indennità di malattia ecc.) sono calcolate come per i contratti a tempo parziale.
- In caso di dimissioni o licenziamento di uno dei due lavoratori, il rapporto si estingue anche nei confronti dell’altra parte, ma il datore di lavoro può chiedere all’altro di trasformare il rapporto in un contratto di lavoro subordinato a tempo pieno o parziale. Il datore può anche rifiutare l’adempimento di un terzo soggetto.
Il lavoro ripartito è regolamentato e vincolato alla contrattazione collettiva. In assenza di contratti collettivi, si applica la normativa generale del lavoro subordinato in quanto compatibile con la natura del rapporto di lavoro ripartito.