I lavoratori domestici sono coloro che prestano un’attività lavorativa continuativa per le necessità della vita familiare del datore di lavoro come ad esempio colf, assistenti familiari o baby sitter, governanti, camerieri, cuochi, ecc…
Rientrano in questa categoria anche i lavoratori che prestano la medesima attività presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
A seconda della provenienza e dell’età del lavoratore sono richiesti adempimenti diversi sia al datore di lavoro sia al lavoratore.
Nel caso il lavoratore domestico sia di nazionalità italiana o di paesi della Unione Europea il datore di lavoro può assumere direttamente il lavoratore domestico, dopo aver concordato gli elementi del rapporto di lavoro (ad esempio orario, retribuzione, ferie ecc.).
Il lavoratore di nazionalità italiana o di paesi della Unione Europea può essere assunto anche se non iscritto nelle liste del collocamento. E però necessario che sia in possesso del codice fiscale, di un documento di identità e della tessera sanitaria aggiornata e rilasciata dall’ASL.
Dato che è ammessa l’assunzione di minori con età minima di 16 anni, se il lavoratore domestico è minorenne, il lavoratore deve presentare inoltre:
- il certificato di idoneità al lavoro, rilasciato dall’Ufficiale sanitario dell’ASL di zona dopo visita medica a cura e carico del datore di lavoro;
- la dichiarazione dei genitori o di chi esercita la potestà familiare, vidimata dal Sindaco del Comune di residenza, con cui si acconsente che il lavoratore minorenne viva presso la famiglia del datore di lavoro o, in alternativa, per i minori ad ore, l’autorizzazione scritta di chi esercita la patria potestà.
Per i lavoratori domestici extracomunitari le procedure sono diverse se il lavoratore risiede già in Italia o se invece risiede all’estero.
Se il lavoratore extracomunitario risiede in Italia il datore di lavoro trasmetterà all’Inps telematicamente le comunicazioni obbligatorie di assunzione, variazione e cessazione.
Il lavoratore extracomunitario residente in Italia, invece, deve essere in possesso di un permesso di soggiorno valido per lo svolgimento di un’attività lavorativa; e al momento del rinnovo del permesso di soggiorno, lo straniero dovrà esibire in Questura la copia della Comunicazione Obbligatoria di Assunzione.
Nel caso il lavoratore extracomunitario non risieda in Italia il datore di lavoro dovrà attendere la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del Decreto Flussi che stabilisce, ogni anno, il numero massimo di lavoratori extracomunitari ai quali sarà concesso il permesso di soggiorno per motivi di lavoro; e a partire dalle scadenze indicate, presentare la domanda di nulla osta al lavoro.
La domanda di nulla osta può essere compilata e inviata solo telematicamente collegandosi al sito www.interno.it.
La domanda, inviata allo Sportello unico, viene contestualmente resa disponibile anche alla Direzione Provinciale del Lavoro, alla Questura e al centro per l’impiego competenti. Lo Sportello Unico convoca il datore di lavoro per la consegna del nullaosta, che ha una validità di 6 mesi, e la sottoscrizione del contratto di soggiorno, predisposto dallo stesso Sportello. In questa occasione, inoltre, il datore di lavoro deve esibire la documentazione relativa al reddito e la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa (rilasciato dal Comune o dalla ASL competenti per territorio). Lo Sportello Unico trasmette per via telematica il nulla osta e la proposta di contratto di soggiorno alla competente rappresentanza diplomatico-consolare italiana all’estero, la quale rilascia allo straniero il visto d’ingresso, da lui precedentemente richiesto.
Altri obblighi del datore di lavoro sono:
- garantire quanto stabilito dal “Decreto Flussi” in vigore al momento della richiesta in merito all’ orario di lavoro settimanale ed al reddito annuo. Il datore di lavoro che assume un lavoratore straniero in qualità di assistente familiare, perché affetto lui stesso da patologie o gravi handicap che ne limitano l’autosufficienza, non ha l’obbligo dell’autocertificazione relativa alla sua capacità economica;
- impegnarsi al pagamento delle spese di viaggio per il rientro del lavoratore nel paese di provenienza;
- impegnarsi a comunicare ogni variazione concernente il rapporto di lavoro;
- assicurare la disponibilità di un alloggio adeguato e, al momento della convocazione presso lo Sportello Unico per la consegna del nulla osta, esibire la ricevuta dell’avvenuta richiesta del certificato di idoneità alloggiativa rilasciato dal Comune o dall’ASL di competenza (il certificato va richiesto anche nel caso in cui il lavoratore alloggerà presso l’assistito per svolgere le mansioni di assistente alla persona).
Dal suo canto il lavoratore, ottenuto il visto d’ingresso presso la rappresentanza diplomatica o consolare italiana all’estero, deve:
- recarsi entro 8 giorni dall’ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per firmare sia il contratto sia la richiesta di permesso di soggiorno, da spedire alla prefettura con raccomandata A/R postale.
La Questura, infine, convocherà il cittadino extracomunitario per la consegna del permesso di soggiorno.
Lo Sportello Unico consegnerà al lavoratore, oltre al contratto di soggiorno, una copia della Carta dei Valori ed una guida alle leggi sull’immigrazione predisposta dal Ministero dell’Interno tradotta nella lingua meglio conosciuta dal cittadino straniero.
Dopo aver acquisito i documenti necessari si concordano le condizioni per stipulare in forma scritta il contratto di lavoro.
La comunicazione di assunzione deve essere presentata all’INPS entro le ore 24 del giorno precedente (anche se festivo) a quello di instaurazione del rapporto di lavoro.
L’obbligo di comunicazione esiste anche in fase di proroga, trasformazione (da tempo determinato a tempo indeterminato oppure in caso di svolgimento dell’attività in una abitazione del datore di lavoro diversa da quella comunicata precedentemente) e cessazione del rapporto di lavoro. In questi casi la comunicazione dovrà essere effettuata entro cinque giorni dall’evento.
Devono inoltre essere comunicate variazioni di elementi del rapporto di lavoro – come retribuzione, orario, settimane lavorate, ecc… Le variazioni riguardanti orario e retribuzione sono soggette ad un limite massimo complessivo di due comunicazioni al trimestre, mentre non vi sono limiti per tutte le altre comunicazioni che non hanno effetto sul calcolo dei contributi da versare.
Si precisa infine che l’annullamento di una denuncia di assunzione è consentito entro 5 giorni dalla data indicata quale inizio del rapporto di lavoro; superato detto termine, dovrà essere comunicata la cessazione.
In base alle norme vigenti la procedura informatica non accetta comunicazioni di rapporto di lavoro tra coniugi, salvo il caso di invalidità riconosciuta con indennità di accompagnamento al coniuge datore di lavoro. La prova del rapporto di lavoro è invece prevista nel caso di parenti o affini entro il 3 grado.
I versamenti che vengono effettuati all’INPS dal datore di lavoro consentono al lavoratore domestico sia italiano sia straniero di accedere alle prestazioni assicurative e pensionistiche se in possesso dei requisiti richiesti dalla legge.
Le prestazioni a carico dell’INPS sono:
- Assegno per il nucleo familiare: i lavoratori comunitari hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare per sé e per i propri familiari residenti nel paese d’origine o in un paese convenzionato, quelli extracomunitari ad eccezione di quelli con contratto di lavoro stagionale) hanno diritto all’assegno per il nucleo familiare solo per i familiari residenti in Italia, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero non abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia. Spetta per i familiari residenti all’estero, nel caso in cui il Paese di provenienza del lavoratore straniero abbia stipulato con l’Italia una Convenzione in materia di trattamenti di famiglia o se il lavoratore extracomunitario abbia la residenza legale in Italia e sia stato assicurato nei regimi previdenziali di almeno due Stati membri.
I lavoratori stranieri rifugiati politici hanno diritto all’assegno per i familiari residenti all’estero, anche in mancanza di una Convenzione internazionale con il Paese di provenienza.
- Indennità di disoccupazione.
- Indennità di maternità.
- Assegno di invalidità.
- Pensione: I cittadini comunitari che lavorano in Italia e versano regolarmente i contributi all’Inps, hanno diritto alle prestazioni pensionistiche (pensione di vecchiaia, di anzianità, di inabilità e pensione ai superstiti) con gli stessi requisiti di età e di contribuzione previsti per i cittadini italiani.
Nel caso in cui il lavoratore torni nel proprio Paese o si trasferisca in un altro Paese europeo, prima di aver maturato i requisiti necessari, tali requisiti possono essere raggiunti anche
continuando a lavorare e versare contributi nella gestione previdenziale del Paese europeo in cui si sarà trasferito.
Anche i lavoratori extracomunitari, in caso di rimpatrio, conservano i diritti previdenziali maturati in Italia.
Le prestazioni a carico dell’INAIL, invece, sono:
- Indennità giornaliera per inabilità temporanea assoluta
- Rendita per inabilità permanente
- Rendita ed assegno una tantum ai superstiti in caso di morte
Per le dimissioni o il licenziamento si applicano le norme comuni previste per tutti i lavoratori dipendenti.
Al termine del rapporto lavorativo, per qualunque causa al lavoratore sarà liquidato il Trattamento di Fine Rapporto (TFR).
In seguito all’assunzione, l’Inps apre una posizione assicurativa per il lavoratore domestico ed invia al datore di lavoro i bollettini Mav (pagamento mediante avviso) per il versamento dei contributi dovuti che si pagano per trimestri solari (entro i primi 10 giorni di aprile; entro i primi 10 giorni di luglio; entro i primi 10 giorni di ottobre e entro i primi 10 giorni di gennaio dell’anno successivo).
I contributi sono rapportati alla paga effettiva oraria e per ogni trimestre si ottengono moltiplicando il contributo orario per il numero di ore retribuite nel trimestre.