Il quarto Decreto legislativo n. 81 facente parte del Jobs Act, entrato in vigore il 25/06/2015 ha abrogato la disciplina delle collaborazioni a progetto, che erano state introdotte dalla Legge Biagi, e conseguentemente anche la disciplina delle collaborazioni occasionali.
Il decreto permette quattro possibilità di deroga, per le quali potranno ancora applicarsi le disposizioni delle collaborazioni a progetto:
- collaborazioni realizzate sulla base di accordi collettivi nazionali stipulati dai sindacati in ragione di particolari esigenze produttive e organizzative di uno specifico settore;
- collaborazioni relative a professioni intellettuali per le quali è necessaria l’iscrizione agli albi professionali (ingegneri, giornalisti, avvocati, ecc.);
- attività specifiche di componenti di organi di amministrazione e controllo delle società e di partecipanti a collegi e commissioni;
- prestazioni a favore di associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate a federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate e enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI (allenatori e istruttori, principalmente).
Occorre, innanzitutto, fare prima una distinzione tra collaborazioni occasionali, lavoro occasionale accessorio e lavoro autonomo occasionale (le prime sono state abrogate e l’ultima e regolata dall’art, 2222 del codice civile).
Gli elementi caratterizzanti della collaborazione occasionale sono:
- durata: non superiore a 30 giorni con lo stesso committente in un anno;
- compenso: non superiore a 5 mila euro da ogni committente;
- coordinamento: con il committente;
- non c’è obbligo di forma scritta del contratto e previsione di un progetto o di un lavoro;
- il compenso assimilato a reddito di lavoro dipendente;
- l’obbligo di iscrizione alla gestione separata dell’Inps;
- l’iscrizione ai fini INAIL qualora esista un rischio.
Il lavoro autonomo occasionale, invece, è caratterizzato da:
- mancanza di continuità/abitualità;
- mancanza di coordinamento;
- i redditi sono costituiti dalla differenza tra l’ammontare dei proventi percepiti nel periodo d’imposta e le spese specificamente inerenti alla loro produzione e rientrano tra quelli diversi;
- deve essere applicata una ritenuta d’acconto del 20% all’atto della percezione del compenso;
- ai fini IVA l’attività occasionale può essere esercitata senza l’apertura della partita Iva e senza l’obbligo di tenuta di libri e registri contabili;
- INPS: obbligo di iscrizione e di versamento alla gestione separata se il reddito del prestatore di lavoro è superiore a 5 mila euro.
Per lavoro occasionale accessorio parliamo di piccoli lavori occasionali, svolti direttamente nei confronti di imprese, pubbliche amministrazioni professionisti o famiglie (piccoli lavori domestici a carattere straordinario, compresa l’assistenza domiciliare ai bambini e alle persone anziane, ammalate o con handicap, insegnamento privato supplementare, piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di edifici e monumenti, realizzazione di manifestazioni sociali, sportive, culturali o caritatevoli, collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato per lo svolgimento di lavori di emergenza, come quelli dovuti a calamità o eventi naturali improvvisi, o di solidarietà) per il quale il compenso non sia superiore a 5000 euro da ogni committente.
Il pagamento avviene tramite voucher ed è esente dal reddito ai fini fiscali; ma vi è l’obbligo di iscrizione e contribuzione della Gestione separata dell’INPS e dell’INAIL.
Le differenze sono essenzialmente nella mancanza di coordinamento con l’attività del committente, nella mancanza dell’inserimento funzionale nell’organizzazione aziendale, nel carattere sporadico dell’attività, nella completa autonomia del lavoratore circa il tempo ed il modo lavorativo.
Dall’esame fatto sopra si evidenzia che il rapporto di lavoro deve concentrarsi sulla presenza del coordinamento e della continuità con l’impresa utilizzatrice, potendo effettuare prestazioni lavorative autonome occasionali con compensi superiori a cinque mila euro.
Con il lavoro accessorio si regolano quelle prestazioni lavorative caratterizzate da un limite economico e dal pagamento attraverso dei voucher per prestazioni lavorative per tutelare il lavoratore.
Di seguito si riporta la tabella riassuntiva delle diverse tipologie contrattuali prima del Jobs Act:
Tipologia | Riferimenti
normativi |
Tipo di reddito
e ritenute |
Contributi e premi |
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale dalle quali deriva un reddito complessivo annuo fino a € 5.000,00 | Art. 2222 c.c. | Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta art. 25, D.P.R. n. 600/1973 | Nessuna contribuzione dovuta all’Inps e all’INAIL |
Prestazioni di lavoro autonomo occasionale con un reddito complessivo annuo superiore a € 5.000,00 | Art. 2222 c.c. | Redditi diversi art. 67, c. 1, lett. l), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta art. 25, D.P.R. n. 600/1973 | Contributo alla Gestione separata Inps, legge n. 335/1995, sul reddito eccedente € 5.000,00. Nessuna contribuzione INAIL |
Collaborazione occasionale (durata fino a 30 giorni annui e compensi fino a € 5.000,00 annui con lo stesso committente) | Art. 61, c. 2, D.Lgs. n.276/2003 | Redditi assimilati al lavoro dipendente art. 50, c. 1, lett. c-bis), D.P.R. n. 917/1986. Ritenuta artt. 23 e 24, D.P.R. n. 600/1973 | Contributo alla Gestione separata Inps, legge n. 335/1995. Contribuzione INAIL art. 5, D.Lgs. n. 38/2000 |
Prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite massimo di € 5.000,00 di reddito annuo e nel limite di € 2.000,00 per l’impresa commerciale o per lo studio professionale | Art. 70 e segg., D.Lgs. n. 276/2003 | Nessuna ritenuta, art. 72, c. 3, D.Lgs. n. 276/ 2003 | Contributo alla Gestione separata Inps, art. 2, c. 26, legge n. 335/1995.
Contribuzione INAIL art. 72, D.Lgs. n. 276/2003 |
Alla luce della tabella sopra, con l’entrata in vigore del Job Act le collaborazioni occasionali sono state abolite, mentre la normativa per il lavoro autonomo occasionale è rimasta vigente ed è stata ampliata quella del lavoro occasionale accessorio.
In presenza di prestazioni d’opera (di impresa e professionali) di cui all’art. 2222 del codice civile, sarà possibile per aziende e professionisti continuare ad avvalersi delle prestazioni di lavoro autonomo occasionale documentate da ordinarie note compenso e corrisposte ai prestatori al netto della ritenuta d’acconto del 20%.
Con riferimento al contratto di lavoro accessorio il Decreto Legislativo n. 81 del 2015 ha confermato il venire meno della caratteristica dell’occasionalità e la possibilità che possa essere usato per qualsiasi tipo di attività.
Inoltre è stato aumentato il limite economico complessivo che deve far capo al singolo prestatore d’opera su base annua, portandolo da € 5.000 a € 7.000 netti.
Tuttavia è stato previsto che qualora il committente sia un imprenditore o un professionista le prestazioni di lavoro accessorio rese a loro favore non possono eccedere il limite di € 2.000 nell’anno civile per ciascun lavoratore.
Il pagamento della prestazione occasionale di tipo accessorio deve avvenire attraverso i cosiddetti voucher che garantiscono, oltre alla retribuzione, anche la copertura previdenziale presso l’INPS e quella assicurativa presso l’INAIL.