La legge Biagi (Decreto Legislativo 10 settembre 2003 reso attivo dalla Legge 14 febbraio 2003 n. 30) ha introdotto il contratto di inserimento.
Il contratto di inserimento nasce per cercare di inserire (o reinserire) nel mondo lavorativo alcune categorie di soggetti, mediante un progetto individuale di adeguamento della professionalità del singolo a un determinato contesto lavorativo. Ciò avviene mediante la stipula di un piano di inserimento lavorativo, che deve garantire l’acquisizione di competenze professionali attraverso la cosiddetta formazione on the job.
Il contratto di inserimento sostituisce il contratto di formazione e lavoro nel settore privato.
I contratti di formazione lavoro stipulati anche successivamente al 23 ottobre 2003, in base a progetti approvati entro tale data, restano in vigore fino alla loro naturale scadenza.
Il contratto di formazione e lavoro rimane ancora applicabile nelle pubbliche amministrazioni.
La contrattazione collettiva nazionale, territoriale e aziendale deve definire i piani individuali di inserimento per la realizzazione dei progetti. Inoltre deve definire orientamenti, linee guida e codici di comportamento che garantiscano l’effettivo adeguamento delle competenze professionali al contesto lavorativo.
Per i contratti di inserimento si è prevista una formazione teorica minima di 16 ore.
I soggetti che possono stipulare il nuovo contratto d’inserimento sono:
- enti pubblici economici;
- imprese e loro consorzi;
- gruppi di imprese:
- associazioni professionali, socio-culturali e sportive;
- fondazioni;enti di ricerca pubblici e privati;
- organizzazioni e associazioni di categoria.
L’Inps con circolare n. 74 del 19 maggio 2006, per quanto riguarda l’individuazione dei datori di lavoro ammessi alla stipula del contratto di inserimento/reinserimento l’esclusione degli studi professionali, ammettendo quelli organizzati in forma di impresa.
La Legge-Biagi ha incluso tra i soggetti che possono utilizzare i contratti d’inserimento anche i “gruppi d’impresa” che sono aggregazioni di imprese di natura societaria, formalmente autonome e indipendenti l’una dall’altra, ma tutte sono sotto l’influenza dominante di una società capogruppo che direttamente o indirettamente le controlla coordinandole o dirigendole secondo un unico disegno, per il perseguimento di uno scopo economico unitario.
Il contratto di inserimento si applica a:
- persone di età compresa tra 18 e 29 anni;
- disoccupati di lunga durata tra i 29 e i 32 anni;
- lavoratori con più di 50 anni privi del posto di lavoro;
- lavoratori che intendono riprendere un’attività e che non hanno lavorato per almeno due anni;
- donne di qualsiasi età che risiedono in aree geografiche in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile (oppure quello di disoccupazione superiore del 10%).
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico. Per la nozione di grave handicap fisico, mentale o psichico rileva l’insieme di disposizioni di cui alla legge 104/92.
Il datore di lavoro, per poter utilizzare il contratto di inserimento, deve:
- aver mantenuto in servizio almeno il 60% dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia scaduto nei 18 mesi precedenti (esclusi i dimessi, i licenziati per giusta causa, le cessazioni avvenute nel corso o alla fine del periodo di prova, la mancata trasformazione per rifiuto del lavoratore, e n. 4 contratti non trasformati).
- Predisporre un progetto individuale di inserimento, con il quale si individua la necessità del lavoratore, al fine di operarne l’inserimento nel contesto lavorativo, mediante l’adeguamento delle sue competenze professionali.
Il contratto di inserimento ha una durata che va dai 9 a 18 mesi, (fino a 36 mesi per gli assunti con grave handicap fisico, mentale o psichico). Nel calcolo del periodo massimo non si considerano i periodi di servizio civile o militare e di assenza per maternità. Non può essere rinnovato tra le stesse parti (ma si può stipulare un nuovo contratto di inserimento con un diverso datore di lavoro) e le eventuali proroghe, se il limite fissato inizialmente dalle parti era inferiore, devono comunque aversi nei limiti stabiliti (18 o 36 mesi).
Il contratto di inserimento è redatto in forma scritta e deve contenere l’indicazione precisa del progetto individuale di inserimento, finalizzato ad individuare le necessità del lavoratore, al fine di operarne l’inserimento nel contesto lavorativo.
Se non vi è forma scritta, il contratto di inserimento è nullo e si trasforma in un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
Il progetto individuale di inserimento deve essere redatto con il consenso del lavoratore e nel rispetto di quanto stabilito dai contratti collettivi nazionali, territoriali o aziendali, oppure all’interno di enti bilaterali.
Al contratto di inserimento si applicano le previsioni relative ai contratti di lavoro subordinato a tempo determinato.
Il lavoratore, rispetto al livello spettante secondo il contratto nazionale per i lavoratori che svolgono la stessa mansione o funzione, può essere assunto ad un livello di inquadramento inferiore (ma non di più) di 2 livelli.
I lavoratori assunti con contratto di inserimento non si computano nell’organico aziendale ai fini delle disposizioni di legge e di contratto collettivo.
In attesa della riforma del sistema degli incentivi all’occupazione, restano in vigore gli incentivi previsti per i contratti formazione e lavoro con esclusivo riferimento alle seguenti categorie di lavoratori:
- disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni (Circ. n.51/2004)
- in sede di Conferenza Unificata Stato Regioni , è stato stabilito che mantengono lo stato di disoccupazione i soggetti che percepiscano nell’anno solare un reddito da lavoro non superiore a quello escluso da imposizione sulla base dei parametri fissati dalle vigenti norme fi-scali.
- lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro (Circ. n. 51/2004), potrà considerarsi utile una dichiarazione di responsabilità da parte del lavoratore, attestante il possesso dei requisiti di legge
- lavoratori che intendono riprendere ma che non abbiano lavorato per almeno 2 anni donne di qualsiasi età residenti nelle aree geografiche individuate con D.M.. Lo stesso D.M. ha previsto che le agevolazioni contributive siano condizionate all’obbligo della residenza nei territori individuati.
- persone riconosciute affette da un grave handicap fisico, mentale o psichico.
L’ agevolazione contributiva opera durante il periodo di inserimento e verrà riconosciuta nei limiti di quanto disposto dal regolamento comunitario n. 2204/2002. Viene comunque garantita la riduzione dell’onere contributivo del 25 % perché compatibile con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato.
Il regolamento comunitario n. 2204/2002 prevede l’immediata operatività dei benefici in favore dei soggetti svantaggiati il cui ammontare, con riferimento al singolo rapporto di lavoro, non superi il 50% (il 60% per i disabili) del costo del salario annuo del lavoratore assunto.
Fermo restando tale limite, l’agevolazione può essere concessa se l’assunzione determina un incremento netto del numero dei dipendenti dello stabilimento interessato.
Non si considerano come riduzioni, le dimissioni volontarie, o per pensionamento o per licenziamento per giusta causa.
Per i rapporti intrattenuti con le suddette categorie di soggetti, si applicherà comunque la riduzione dell’onere contributivo del 25% perché compatibile con la normativa comunitaria sugli aiuti di stato. Poiché appaiono qualificabili come aiuti di Stato anche i benefici contributivi, in misura superiore al 25%, previsti per i contratti d’inserimento, con circolare n. 124 del 13 novembre 2007, l’Inps ha dettato le condizioni per l’ammissione ai suddetti benefici contributivi, precisando che i datori di lavoro che intendano accedervi dovranno produrre una dichiarazione attestante se gli stessi hanno o meno beneficiato di aiuti per i quali la Comunità Europea ha ordinato il recupero.
Dagli incentivi economici sono stati esclusi i soggetti di età compresa fra 18 e 29 anni. Però le agevolazioni contributive possono essere riconosciute se trattasi di giovani che desiderano riprendere un’attività lavorativa, che non abbiano lavorato per almeno 2 anni né effettuato nel frattempo corsi di formazione.
La misura della riduzione dei contributi previdenziali ed assistenziali posti a carico del datore di lavoro risulta così determinata:
Datori di Lavoro IMPRESE
Mezzogiorno Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.
Datori di Lavoro non aventi natura di IMPRESA
Mezzogiorno Riduzione del 50% della contribuzione a carico del d.d.l.
Centro Nord Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.
Imprese settore commerciale e turistico con meno di 15 dipendenti
Mezzogiorno Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord Riduzione del 40% della contribuzione a carico del d.d.l.
Imprese artigiane
Ovunque ubicate Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Datori di Lavoro settore AGRICOLO
Mezzogiorno Contribuzione dovuta in misura fissa come per gli apprendisti
Centro Nord Riduzione del 25% della contribuzione a carico del d.d.l.