Sussidi al reddito delle piccole imprese
di Redazione
27/09/2016
L'INPS ha creato il nuovo Fondo di integrazione salariale che sostituisce il vecchio Fondo residuale, per pagare sussidi al reddito dei dipendenti di piccole imprese che abbiano almeno cinque dipendenti, che prima prevedeva una soglia di minimo quindici dipendenti per potervi accedere.
La circolare n. 176 del 2016 contiene le istruzioni di questo nuovo Fondo e applica il Decreto legislativo n. 148 del 2015 che riguarda proprio gli ammortizzatori sociali, nel cui articolo 26 indica l’obbligatorietà dell’istituzione dei Fondi di solidarietà per tutti i datori di lavoro appartenenti a settori, tipologie e classi dimensionali esclusi dall’ambito di applicazione della cassa integrazione guadagni sia ordinaria che straordinaria e che occupano mediamente più di cinque dipendenti.
L’importo dell’assegno di questo nuovo Fondo è uguale a quello della cassa integrazione ordinaria (CIG) e sarà corrisposto per un periodo di massimo 12 mesi in un biennio mobile. La decorrenza è diversa in relazione alle diverse dimensioni aziendali.
I datori di lavoro che hanno all’interno della propria impresa più di quindici dipendenti e che già rientrano nel campo di applicazione del Fondo residuale possono usufruire dell’assegno del Fondo di integrazione salariale per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016.
I datori di lavoro che hanno all’interno della propria impresa più di quindici dipendenti e che inizialmente non rientrano nel campo di applicazione del Fondo residuale in quanto non organizzati in forma di impresa, possono usufruire dell’assegno del Fondo di integrazione salariale per eventi di riduzione di attività lavorativa dal 30 marzo 2016.
I datori di lavoro fra cinque e quindici dipendenti possono usufruire dell’assegno del Fondo di integrazione salariale dal 1° luglio 2016.
La normativa è per tutti i datori di lavoro, compresi quelli non organizzati in forma di impresa. Per calcolare la soglia dimensionale bisogna includere anche gli apprendisti, escludendo, però, i contratti di inserimento e reinserimento lavorativo. I lavoratori part-time vengono conteggiati in proporzione all’orario di lavoro previsto. I lavoratori ripartiti sono computati nell’organico aziendale come parti di un’unica unità lavorativa, secondo le specifiche regole disciplinanti il job sharing (appunto il lavoro ripartito). I lavoratori assenti e non retribuiti vengono esclusi dal calcolo dei dipendenti solo nel caso in cui in sostituzione siano stati assunti altri lavoratori e in questo caso verranno calcolati i sostituti.
I sussidi al reddito sono per tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dirigenti e dei lavoratori a domicilio. Per quanto riguarda gli apprendisti, essi percepiscono l’assegno solo per i contratti di apprendistato professionalizzante, mentre sono esclusi quelli per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, così come i contratti di apprendistato di alta formazione e ricerca. Il lavoratore deve avere almeno 90 giorni di anzianità aziendale.
Tuttavia, dobbiamo ricordare che ci sono alcuni settori che sono esclusi dall’ambito di applicazione del Fondo di integrazione salariale, e sono:
- Coloro che hanno già istituiti Fondi di solidarietà per il perseguimento delle finalità previste dal decreto attuativo del Jobs Act e quindi imprese assicuratrici e società di assistenza, personale dipendente di Poste Italiane SPA e delle società del Gruppo Poste italiane, Società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, aziende del credito cooperativo, aziende del settore del credito, servizi della riscossione dei tributi erariali, settore marittimo SOLIMARE, settore trasporto pubblico, settore dei Gruppi Ormeggiatori e Barcaioli dei Porti Italiani;
- Coloro per i quali sono stati costituiti i fondi di solidarietà bilaterali alternativi e quindi parliamo di artigianato e somministrazione lavoro;
- Imprese che rientrano nel campo di applicazione della Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria o Straordinaria (CIG e CIGS).
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