Naspi e lavoro occasionale
di Redazione
04/09/2017
Dopo la riforma dei voucher lavoro ci sono numerosi dubbi sulla loro applicazione e soprattutto sulla loro compatibilità del lavoro occasionale con lo stato di disoccupazione e con la fruizione dei sussidi a sostegno del reddito (cioè NASPI, ASDI, Dis-coll e mobilità). Da parte sua l’INPS non ha ancora fornito un chiarimento certo per questi interrogativi, tuttavia quello che è certo è che i contratti di prestazione occasionale (CPO) sono compatibili con la NASPI e con gli altri ammortizzatori sociali come i vecchi voucher.
Questi ultimi erano pienamente cumulabili con la NASPI e con le altre prestazioni di disoccupazione fino a 3.000 euro annui senza tagli. Da 3000 a 7000 euro annui (il massimo che è possibile ricevere in voucher) il sussidio viene ridotto in misura pari all’80% del reddito.
Si ipotizza che la NASPI, in caso di lavoro occasionale, venga solo revocata, scomputando i contributi previdenziali accreditati grazie alla prestazione occasionale dai contributi figurativi dell’indennità.
Non sappiamo ancora, però, se si procederà come per i vecchi voucher, ossia con la piena cumulabilità sino a un certo limite annuo, poi con la riduzione in misura pari all’80% del reddito da prestazione occasionale. Il sussidio dovrebbe poi tornare ad essere erogato una volta terminato il lavoro occasionale.
Se però la prestazione occasionale è di lavoro autonomo esercitato in modo saltuario e non organizzato, senza la necessità dell’apertura della partita Iva, il sussidio viene ridotto in misura pari all’80% del reddito da lavoro autonomo occasionale, sino a un massimo di 4.800 euro annui. Oltre tale soglia, si perde l’indennità e lo stato di disoccupazione.
Stiliamo di seguito una guida utile per ricordarci quali sono i requisiti, il calcolo indennità, la durata assegno, le istruzioni per la domanda per accedere alla NASPI, l’assicurazione sociale per l’impiego introdotta dalla Riforma degli Ammortizzatori Sociali (Jobs Act) corrisposta a coloro che perdono il lavoro.
Per poter chiedere la NASPI occorre:
- disoccupazione involontaria: da licenziamento o dimissioni per giusta causa (es.: per mancato pagamento retribuzione, molestie sessuali sul lavoro, demansionamento ingiustificato, mobbing, variazione condizioni a seguito cessione azienda, ingiustificato spostamento sede, comportamento ingiurioso del superiore). E’ riconosciuto il diritto anche: in caso di dimissioni durante il periodo tutelato di maternità in base all’ex articolo 55 Dlgs 151/2001 (da 300 giorni prima della data presunta del parto fino al compimento del primo anno di vita del figlio); risoluzione consensuale nell’ambito della procedura di conciliazione;
- 13 settimane di contributi nei 4 anni precedenti: valide tutte le settimane con retribuzione non inferiore ai minimali (anche non versata). Non vale per addetti ai servizi domestici e familiari, operai agricoli, apprendisti (continuano a valere le precedenti regole).
- Utili per avere diritto: contributi lavoro subordinato, contributi figurativi per maternità obbligatoria se all’inizio dell’astensione risulta già versata o dovuta contribuzione, periodi di congedo parentale purché indennizzati e in costanza di rapporto di lavoro, periodi di lavoro in paesi comunitari o convenzionati ove sia prevista la possibilità di totalizzazione, periodi di astensione per malattia figli fino agli otto anni di età nel limite di cinque giorni lavorativi nell’anno solare. I periodi nel settore agricolo sono cumulabili se nel quadriennio risulta prevalente la retribuzione non agricola.
- Esclusi: malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, cassa integra-zione straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convivente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità;
- 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti: giornate di effettiva presenza a pre-scindere dalla durata oraria. I seguenti eventi determinano un allungamento dei 12 mesi (pari alla durata dell’evento stesso): malattia e infortunio sul lavoro senza integrazione della retribuzione, CIG straordinaria e ordinaria con sospensione dell’attività a zero ore, assenze per permessi e congedi fruiti dal lavoratore che sia coniuge convivente, genitore, figlio convi-vente, fratello o sorella convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità, maternità, congedo parentale.
- aziende fino a cinque dipendenti: un tirocinante;
- aziende fra sei e venti dipendenti: due tirocinanti;
- imprese oltre i 20 dipendenti: al massimo il 10% dei dipendenti a tempo indeterminato.
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