Conguaglio contributivo 2017

Conguaglio contributivo

Conguaglio contributivoÈ prossima la scadenza per il conguaglio contributivo del 2017 i datori di lavoro possono effettuare il conguaglio dei contributi previdenziali e assistenziali 2016 con le competenze di gennaio 2017, pagando entro la scadenza del 16 febbraio 2017, questo è quanto specificato dall’INPS nella circolare in cui indica tutte le operazioni da effettuare. In parole povere, le imprese che non hanno già effettuato il conguaglio in dicembre, potranno farlo in gennaio rispettando comunque i tempi di legge. Alcune tipologie di operazioni quali TFR e misure compensative, possono essere inserite anche nella denuncia di febbraio 2017 con scadenza di pagamento il 16 marzo 2017, senza oneri accessori. In questi caso, resta fermo l’obbligo del versamento o recupero dei contributi dovuti sulle componenti variabili della retribuzione nel mese di gennaio.

Fanno eccezione alcune categorie di dipendenti pubblici, cioè il personale iscritto al Fondo Pensioni per le Ferrovie dello Stato e al Fondo di quiescenza ex Ipost la cui maggiorazione del 18% prevista dall’articolo 22 della legge n. 177 del 1976 potrà avvenire anche con la denuncia di febbraio 2017.

Infine, vi è una proroga che stabilisce che la decorrenza per la compilazione dei flussi delle denunce retributive e contributive individuali UniEmens, che inizialmente era prevista a partire dal 3 gennaio 2017, slitta al primo febbraio 2017.

Vediamo di seguito le istruzioni per i diversi elementi di retribuzione.

Gli elementi variabili della retribuzione sono compensi per lavoro straordinario, indennità di trasferta o missione, indennità economica di malattia o maternità anticipate dal datore di lavoro per conto dell’INPS, indennità di riposi per allattamento, giornate retribuite per donatori sangue, riduzioni delle retribuzioni per infortuni sul lavoro indennizzabili dall’INAIL, permessi non retribuiti, astensioni dal lavoro, indennità per ferie non godute, congedi matrimoniali, integrazioni salariali che non siano a zero ore. L’INPS chiarisce che si considerano assimilabili anche le indennità di cassa, prestiti ai dipendenti e congedi parentali in genere.

I datori di lavoro possono tenere conto di queste variazioni in occasione degli adempimenti e del connesso versamento dei contributi relativi al mese successivo a quello interessato dall’intervento di tali fattori, ad eccezione, nell’ambito di ciascun anno solare, la corrispondenza fra la retribuzione di competenza dell’anno stesso e quella soggetta a contribuzione.

Bisogna fare attenzione alle assunzioni avvenute nel mese di dicembre, in quanto se i ratei si corrispondono nella retribuzione di gennaio, è necessario evidenziare l’evento nel flusso UniEmens.

Gli eventi o elementi che hanno determinato l’aumento o la diminuzione delle retribuzioni imponibili, di competenza di dicembre 2016, i cui adempimenti contributivi sono assolti nel mese di gennaio 2017, vanno evidenziati nel flusso UniEmens valorizzando l’elemento “Variabili Retributive” di “Denuncia Individuale”, per gestire le variabili retributive e contributive in aumento e in diminuzione ed anche gli imponibili negativi, con il conseguente recupero delle contribuzioni non dovute.

L’INPS ci ricorda che ai fini dell’imputazione nella posizione assicurativa e contributiva del lavoratore, gli elementi variabili della retribuzione si considerano secondo il principio della competenza (esempio dicembre 2016) mentre, ai fini dell’assoggettamento al regime contributivo, quindi aliquote, massimali, agevolazioni u quant’altro, si considerano retribuzione del mese di gennaio 2017, salvo il caso di imponibile negativo in relazione al quale la contribuzione non dovuta va recuperata nel suo effettivo ammontare.

Nella Certificazione Unica 2017 (CU2017) e nel 770, le variabili retributive si inseriscono nell’imponibile dell’anno 2016.

L’assoggettamento a contribuzione del compenso per ferie non godute ancorché non corrisposto, può essere assolto nel mese successivo a quello in cui maturano i compensi. L’individuazione del momento in cui sorge l’obbligo contributivo sul compenso ferie non costituisce limite temporale al diritto del lavoratore di fruire effettivamente delle ferie stesse.

Se il lavoratore prende le ferie in un momento successivo a quello dell’assoggettamento contributivo, il contributo versato sulla parte di retribuzione corrispondente al compenso ferie non è più dovuto e deve essere recuperato dal datore di lavoro, mentre il relativo compenso deve essere portato in diminuzione dell’imponibile dell’anno, cioè del mese, dal 1° gennaio 2005, al quale era stato imputato. Il flusso Uniemens consente di gestire il recupero della contribuzione versata sull’indennità per il compenso ferie.

Quando il valore dei beni o dei servizi prestati (Fringe Benefit) risulta superiore al limite esentasse, che è pari a 258,23 euro, l’azienda deve provvedere ad assoggettare a contribuzione il valore complessivo dei benefit, e non solo la quota eccedente.

Facciamo attenzione, però, nella quantificazione si tiene conto anche di eventuali beni o servizi ceduti da precedenti datori di lavoro. Il datore di lavoro versa però solo i contributi che gli competono, mentre ai fini fiscali, il sostituto d’imposta trattiene l’IRPEF complessiva.

Per quanto concerne la quantificazione forfetaria per l’utilizzo in forma privata dell’auto aziendale in uso promiscuo, il calcolo è effettuato sulla base di una percorrenza annua totale del veicolo di quindicimila km, riferendone il 30% ad uso privato (la formula è la seguente: 15.000 x 30% = 4.500 x valore km tariffe ACI = misura del fringe benefit).

Gli altri elementi della retribuzione sono:

  • Massimale annuo per la base contributiva previsto dall’articolo 2, comma 18, della legge n. 335 del 1995 che per l’anno 2016, è pari a centomila,324 euro;
  • Contributo aggiuntivo 1% previsto dall’articolo 3-ter della legge n. 438 del 1992, il tetto per il 2016 per la prima fascia di retribuzione pensionabile, sopra il quale si paga il contributo dell’1% sull’eccedenza, è pari a quarantaseimila,123 euro;
  • Prestiti ai dipendenti, per calcolare il compenso in natura relativo ai prestiti erogati ai dipendenti si deve assumere il 50% della differenza tra l’importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di riferimento vigente al termine di ciascun anno, che attualmente è pari a zero, e l’importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi;
  • Previdenza complementare, per i recuperi del contributo del 10%, sono state istituite specifiche causali nel flusso Uniemens, Legge 938 (contributi solidarietà 10% ex articolo16 D. Lgs. n. 252 del 2005 per i lavoratori iscritti al F.P.L.D. nonché a tutti gli altri Fondi gestiti dall’INPS), e Legge 939 (contributi solidarietà 10% ex articolo16 D. Lgs. n. 252 del 2005 dirigenti industriali già iscritti all’ex INPDAI, per i dirigenti iscritti all’ex INPDAI al 31/12/2002).

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