Come non perdere i contributi silenti e avvicinarsi alla pensione

Contributi silenti

Contributi silentiSolo alcune gestioni previdenziali rimborsano i contributi silenti, che sono insufficienti per la pensione, altre come ad esempio l’INPS non lo prevedono: allora ecco come si può fare per non perdere i versamenti effettuati?
Le novità in materia di cumulo gratuito contributi introdotto dalle Legge di Bilancio 2017, così come l’ottava salvaguardia esodati, sono proprio le risposte alla questione dei contributi silenti, cioè i versamenti non sufficienti a maturare una pensione e di conseguenza andrebbero persi. Alcune gestioni previdenziali riconoscono agli iscritti la restituzione dei contributi versati, altre come l’INPS invece non prevedono questa possibilità.

Le casse dei professionisti spesso prevedono la restituzione dei contributi, facendo degli esempi: ENPAM (medici), Inarcassa (archietti), Inpgi (giornalisti), Cnpadc (commercialisti), Enpav (veterinari). Altri, invece, come ad esempio Cassa Forense e Cipag (geometri) hanno abolito questa possibilità. L’INPS non restituisce i contributi versati. La motivazione principale è rappresentata dall’esigenza di salvaguardare i conti della cassa previdenziale, che con la restituzione dei contributi dovrebbe sopportare un onere maggiore.

Anche se questi contributi versati non vengono restituiti, i lavoratori hanno a disposizione una serie di strumenti per non perdere le somme pagate, sommandole in modo da ottenere una pensione. facendo un esempio: chi ha versato contribuzione a diversi enti previdenziali magari non maturando un autonomo diritto a pensione in nessuna di queste, fino al 2010, l’opzione era rappresentata dalla ricongiunzione dei contributi, che consentiva senza oneri per l’iscritto di far confluire tutti i versamenti nell’ultima cassa previdenziale di appartenenza, prendendo la pensione in base alle regole di quest’ultima. La Legge 122 del 2010 ha reso onerosa la ricongiunzione dei contributi e il passaggio da un ente previdenziale all’altro può costare decine di migliaia di euro.

A fine 2011, la Riforma Pensioni Fornero, che limitando i paletti per l’accesso alla pensione di vecchiaia ha lasciato senza stipendio e senza pensione un numero elevato di lavoratori.Si tratta di lavoratori che erano usciti dal mondo del lavoro con accordi stipulati con l’obiettivo di accompagnarli alla pensione, attraverso sussidi, ammortizzatori sociali e incentivi all’esodo, e che si sono trovati invece scoperti, parliamo dei cosiddetti esodati. Questa categoria di lavoratori sono stati via via salvaguardati con provvedimenti, che in gran parte dovrebbero aver risolto il problema.

La storia degli esodati è stata sulla cresta dell’onda (negativa) per diverso tempo: regole previdenziali rigide da una parte, un mondo del lavoro che espelle i lavoratori troppo presto. Una storia che trova soluzione in un’eterna trattativa governo sindacati costantemente rivolta a risolvere emergenze e situazioni di crisi invece che a costruire un sistema previdenziale equilibrato e sostenibile da tutti i punti di vista.

Per contrastare il fenomeno dei contributi silenti, sono stati potenziati gli strumenti che consentono di sommare versamenti effettuati in diverse gestioni. La legge 41 del 2006 ha previsto la totalizzazione dei contributi, gratuitamente, ma che comporta il calcolo della pensione interamente con il sistema contributivo, ad eccezione che non ci sia un diritto autonomo maturato in una delle gestione interessate dall’operazione. Prevede che si debbano sommare tutti i contributi versati in diverse gestioni, per raggiungere pensione di vecchiaia, anzianità, inabilità, indiretta.

Nel 2012 con la Legge 228 è stato introdotto un nuovo istituto, il cumulo contributi, che la Legge di Bilancio 2017 ha esteso anche alle casse dei professionisti, che prima erano escluse, e potenziato rendendolo utilizzabile anche per raggiungere la pensione anticipata. Il cumulo è gratuito come la totalizzazione, la differenza consiste nel modo in cui viene calcolata la pensione, in questo caso pro quota con le regole di ogni singola gestione. Questo vuol dire che se un lavoratore ha dei versamenti in un ente previdenziale che lo prevede, può applicare ancora il sistema retributivo.

La Legge di Stabilità prevede anche la possibilità di passare al nuovo cumulo gratuito da parte di coloro che precedentemente avevano già fatto domanda di ricongiunzione o di totalizzazione, prestando attenzione a non aver concluso la pratica. La nuova possibilità di cumulo contributi prevista dalla Legge di Stabilità 2017 riguarda tutti gli iscritti a istituti previdenziali, anche le casse dei professionisti, che di fatto possono sommare periodi lavoro dipendente e contributi versati alla cassa professionale, a meno che non siano coincidenti dal punto di vista temporale.

La Legge di Stabilità 2017 prevede che il cumulo gratuito sia utilizzabile non più solo per il raggiungimento della pensione di vecchiaia, ma anche per la pensione anticipata. Questo significa che il cumulo gratuito può essere utilizzato per maturare l’anzianità contributiva, adeguata agli incrementi delle speranze di vita.

In parole povere, il nuovo istituto del cumulo gratuito consente di sommare periodi contributivi versati in tutte le diverse gestioni previdenziali, pubbliche e private, per raggiungere i 42 anni e 10 mesi di contributi (41 anni e 10 mesi le donne), che in base alla Riforma Fornero sono necessari per la pensione anticipata nel 2017.

Per i professionisti, quindi, c’è anche la nuova opzione di raggiungere con il cumulo la pensione di vecchiaia.

In questo caso, la regola è che vale il requisito anagrafico più alto fra quelli previsti dalle diverse gestioni in cui sono stati versati i contributi. In generale, il cumulo prevede che il calcolo della pensione sia effettuato pro quota in base alle regole previste dalle diverse gestioni previdenziali. E’ possibile che questo ponga una serie di problemi nel caso di istituti previdenziali con regole difficili da armonizzare con quelle degli altri enti. Questo ci porta a dire che saranno necessari una serie di accorgimenti tecnici. I lavoratori che hanno già avviato pratiche di ricongiunzione onerosa o totalizzazione possono recedere e passare al cumulo, con diritto al rimborso. Ci sono, però, una serie di paletti, come ad esempio la ricongiunzione non deve essere già stata completata con il pagamento integrale di quanto dovuto. Il nuovo cumulo gratuito contributi è previsto dal comma 195 della Legge di Bilancio, e consente di sommare periodi contributivi in diverse gestioni per raggiungere la pensione di vecchiaia oppure quella anticipata.

Per quanto riguarda la ricongiunzione, la manovra prevede la possibilità di recesso, con restituzione di quanto già versato. In parole povere, un lavoratore che ha già avviato una pratica di ricongiunzione contributi versati in diverse gestioni previdenziali, e ha anche già iniziato a pagare l’operazione, può ripensarci, chiedere il rimborso di quanto già pagato, e passare al nuovo cumulo gratuito. Questo non è possibile nel caso in cui sia già stato perfezionato il pagamento integrale dell’importo dovuto. La facoltà di recesso deve essere esercitata entro un anno dall’entrata in vigore della Legge di Bilancio. Non può essere utilizzata se la ricongiunzione ha già dato luogo alla liquidazione della pensione.

Per esercitare il recesso con rimborso bisogna presentare apposita domanda. La restituzione delle somme già versate avviene a partire dal dodicesimo mese dalla richiesta, in quattro rate annuali, senza maggiorazioni per interessi.

La principale differenza fra cumulo e ricongiunzione è il costo. La ricongiunzione è onerosa, quindi si paga e il conto potrebbe essere anche salato, ma la pensione alla fine viene liquidata con le regole della gestione in cui confluiscono i contributi. La pensione è liquidata con il sistema retributivo, contributivo, o misto. Si tratta quindi d uno strumento che può essere preferibile nel caso in cui le regole di calcolo della gestione in cui confluiscono i contributi siano particolarmente vantaggiose come ad esempio, se consentono il calcolo dell’assegno sull’ultimo stipendio, o mantengono quote retributive.

Il cumulo, invece, è gratuito, ma il calcolo avviene pro quota in base alle regole delle singole gestioni. Quindi, se uno degli enti previdenziali a cui sono versati i contributi ha regole più vantaggiose, queste si applicano solo alla parte di contributi effettivamente confluiti nello stesso ente.

La Legge di Stabilità al comma 198, consente anche a coloro che aveva già presentato domanda di totalizzazione di recedere e passare al cumulo. Il procedimento amministrativo relativo alla domanda di totalizzazione non deve però essersi già concluso. La totalizzazione prevede che la pensione sia interamente calcolata con il sistema contributivo, a meno che non ci sia un autonomo diritto a pensione maturato in una delle gestioni interessate.

Un’altra differenza da considerare che riguarda tutti i sistemi, è relativa alla maturazione del diritto alla pensione. Con la ricongiunzione la pensione è maturata con le regole della gestione nella quale confluiscono i contributi. Con la totalizzazione, valgono i requisiti previsti: per la pensione di vecchiaia 65 e sette mesi di età, 20 anni di contributi, 18 mesi di finestra mobile per la decorrenza. Per la pensione anticipata, 40 anni e sette mesi, più 21 mesi di finestra mobile. Con il cumulo, la pensione di vecchiaia si raggiunge in base alle regole più severe previste dalle varie gestioni interessate, quindi, all’età più alta fra quelle previste dai diversi enti previdenziali in cui sono versati contributi che si decide di cumulare, la pensione anticipata si raggiunge con 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e dieci mesi per le donne.

Per concludere ogni lavoratore dovrà calcolare quale opzione ritenere più conveniente.

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