Chiedere un consulto professionale online è oneroso?

Un consiglio seppure informale chiesto ad un professionista richiede un compenso, anche se non è stato dato esplicito incarico, quindi il parere fornito per email o Internet è comunque una prestazione, questo è quanto stabilito da una sentenza della Cassazione.
Se un professionista fornisce, anche solo informalmente, un parere su richiesta di un cliente o potenziale cliente, questa prestazione richiede comunque un retribuzione anche se fornita via email, a mezzo Internet, o senza appuntamento presso lo studio. Anche se non vi è un esplicito accordo preventivo sul compenso. Queste situazioni non rappresentano una presunzione di gratuità alla prestazione, anzi, nel caso dell’email è una prova scritta di incarico professionale e che, come tale, deve essere retribuito salvo diverso accordo tra le parti.

Tutto questo è stato stabilito nella sentenza n. 1792 del 2017 dalla Corte di Cassazione in cui si specifica che, in assenza di mandato scritto, l’affidamento è dimostrabile con qualsiasi mezzo anche per email. In generale secondo consolidato orientamento della Corte il rapporto di prestazione d’opera professionale, la cui esecuzione sia dedotta dal professionista come titolo del diritto al compenso, postula l’avvenuto conferimento del relativo incarico in qualsiasi forma idonea a manifestare inequivocabilmente la volontà di avvalersi della sua attività e della sua opera da parte del cliente convenuto per il pagamento di detto compenso. Ma come si regolano e si calcolano i compensi dei professionisti per attività di lavoro autonomo, anche in sede giudiziale e in caso di retribuzioni inferiori al tariffario?

I compensi dei professionisti per attività di lavoro autonomo si calcolano in base a valori e utilità corrisposte dal committente, come remunerazione della prestazione resa. Si considerano compensi tutti i proventi percepiti al netto dell’IVA nel periodo d’imposta, in relazione all’attività o professionale svolta e pattuiti liberamente dalle parti.

Il calcolo del compenso per le prestazioni professionali è regolato anche dal Codice Civile, cioè dall’articolo 2233 che enuncia: “il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, sentito il parere dell’associazione professionale a cui il professionista appartiene. In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all’importanza dell’opera e al decoro della professione. Sono nulli, se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali”.

Il DM 140 20 luglio 2012 ha riscritto le regole per definire le tariffe professionali in sede giudiziale quando manca l’accordo tra le parti, stabilendo criteri specifici per le singole categorie e parametri generali validi per tutti.

I compensi non includono i rimborsi spese secondo qualsiasi modalità, compresa quella concordata in modo forfettario e oneri o contributi dovuti a qualsiasi titolo. I costi degli ausiliari sono compresi tra le spese del professionista. I compensi liquidati includono l’intero corrispettivo per la prestazione professionale comprese le attività accessorie.

Per gli incarichi collegiali il compenso è unico ma l’organo giurisdizionale può aumentarlo fino al doppio: se sono conferiti a una società tra professionisti si applica il compenso spettante a uno solo di essi. Per gli incarichi non conclusi si tiene conto dell’opera effettivamente svolta.

La sentenza n. 19224 della Corte di Cassazione stabilisce che nel caso in cui le prestazioni siano state remunerate secondo il compenso pattuito ma in misura inferiore a quanto previsto dal tariffario professionale non è possibile ricorrere al giudice, che interviene in mancanza della convenzione tra le parti e non quando il compenso è ritenuto insufficiente o difforme rispetto agli onorari previsti.
Il decreto del Ministero della Giustizia stabilisce criteri generali per tutte le professioni e parametri specifici per ciascuna categoria, cambiando le regole per il calcolo delle tariffe professionali in sede giudiziale.
Le nuove regole per i compensi professionali riguardano professionisti quali avvocati, notai commercialisti ed esperti contabili, nonché quelli di area tecnica come architetti, biologi, chimici agronomi e dottori forestali geologi ingegneri, periti e dottori in agraria, tecnici alimentari.

Per questi vengono definite delle regole generali di calcolo, più alcuni parametri specifici per ciascuna categoria in base al quale il giudice potrà calcolare l’onorario.

La regola di base è che le tariffe prevedono l’esclusione dal valore del compenso di spese, oneri, diritti e contributi dovuti a qualsiasi titolo. Per garantire massima trasparenza, invece, il Consiglio di Stato richiede che il compenso per la prestazione professionale fornita sia unitario e onnicomprensivo, le spese dovranno essere rimborsate esclusivamente su base documentale.

L’assenza di un preventivo scritto fra le parti che indichi in linea di massima i costi che il cliente dovrà sostenere per la pratica verrà valutata negativamente da parte del giudice chiamato a decidere, che definirà quindi compensi ridotti.

Il Decreto Ministeriale 140 del 2012 stabilisce le nuove modalità per definire i compensi dei professionisti, che sostituiscono le tariffe professionali dopo la loro abolizione, in caso di mancato accordo tra le parti e con definizione del compenso stabilito da un organo giurisdizionale. Esso stabilisce, di fatto, i parametri per la liquidazione dei compensi per le prestazioni professionali di avvocati, dottori commercialisti ed esperti contabili, notai, professioni dell’area tecnica ed altre professioni.

In mancanza di parametri per una specifica prestazione professionale, la riforma delle tariffe prevede l’applicazione analogica, cioè la facoltà riservata all’organo giurisdizionale, il giudice di applicare le disposizioni del Decreto in via analoga anche ai casi non esplicitamente regolati dal DM stesso, ricorrendo ai parametri previsti più contigui per quella categoria professionale regolamentata.

Il compenso viene calcolato in base a determinate variabili, quali valore dell’opera per grado di complessità, somma delle prestazioni eseguite e costo economico dell’opera.

La prestazione professionale è articola in quattro fasi:

  • consulenza e studio di fattibilità;
  • progettazione;
  • direzione esecutiva;
  • verifiche e collaudi.

Il costo economico dell’opera è dato dal valore di mercato e dal preventivo. Per lavori già eseguiti ci si riferisce anche al consuntivo lordo. La complessità della prestazione è data dalla natura dell’opera, pregio della prestazione, risultati, vantaggi per il cliente, urgenza. Il giudice può aumentare o diminuire il compenso fino al 60% rispetto a quello altrimenti liquidabile.

Ricordiamo che dai compensi sono escluse spese, oneri, contributi a qualsiasi titolo e costi degli ausiliari incaricati dal professionista. Infine il nuovo Regolamento prevede l’obbligo di presentare al cliente un preventivo di massima, in assenza del quale il giudice effettuerà una valutazione negativa in fase di calcolo della liquidazione del compenso.

Alla luce della sentenza della Cassazione, prestiamo attenzione nel rivolgere quesiti all’esperto, magari proviamo prima a chiedere quanto ci costerà il parere, per evitare di vederci recapitata una parcella, magari salata!

Commenta per primo "Chiedere un consulto professionale online è oneroso?"

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato.


*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.