Quando richiedere il permesso per i congedi
di Redazione
06/12/2016
È sempre necessario chiedere il permesso al datore di lavoro per i congedi o a volte può scattare il licenziamento? Scopriamolo in questo articolo e vediamo cosa ci spiega la Cassazione.
La Cassazione con sentenza n. 2803 del 2015 ci dice che il licenziamento in caso di assenze ingiustificate per permessi fruiti dal dipendente senza consenso del datore di lavoro è legittimo e questo vuol dire che il congedo dal lavoro può essere fruito solo con il benestare dell’azienda, tranne in alcune eccezioni e solo per gravi motivi.
Il congedo scatta automaticamente solo in caso di decesso o di infermità grave e la documentazione deve essere presentata entro 5 giorni:
- dal coniuge, anche se legalmente separato;
- da un parente entro il secondo grado, anche non convivente;
- da un soggetto componente la famiglia anagrafica.
- Il congedo matrimoniale spetta a tutti i lavoratori e lavoratrici che contraggono matrimonio valido agli effetti civili, dura 15 giorni di calendario ed è retribuito al 100%. Non è obbligatorio che inizi esattamente il giorno delle nozze ma dipendente e datore di lavoro possono concordare una data vicina, con una flessibilità che non dovrebbe essere superiore a 30 giorni. E’ il lavoratore a dover chiedere il permesso matrimoniale, ed ogni contratto stabilisce con precisione con quanto anticipo;
- Il congedo familiare: i lavoratori dipendenti hanno diritto a un permesso retribuito di 3 giorni in caso di grave decesso di un parente di primo grado;
- Il permesso sindacale: l’articolo 2 dello Statuto dei lavoratori concede 10 ore annue di permessi retribuiti al 100% per la partecipazione ad assemblee sindacali. Sono retribuiti anche i permessi dei rappresentanti sindacali per partecipare a RSU, trattative, convegni sindacali ma con un preavviso di 3 giorni;
- Cura disabili: per i lavoratori portatori di handicap o malattia grave ci sono 2 ore retribuite al giorno oppure 3 giorni al mese. Per prendersi cura di un parente è possibile avere sempre 3 giorni di permesso al mese, retribuiti al 50%;
- Il permesso elettorale per chi accetta funzioni presso gli uffici elettorali, ad esempio come scrutatore ai seggi, compresi i rappresentanti di lista, essi possono assentarsi per l’intera durata della consultazione elettorale, con intera retribuzione. Per i giorni festivi compresi nel periodo elettorale, ricevono un compenso aggiuntivo allo stipendio o un riposto compensativo;
- Funzioni pubbliche: riguarda coloro che vengono eletti a incarichi pubblici. I consiglieri nazionali e regionali hanno diritto a un’aspettativa per l’intera durata del mandato, senza stipendio. Per i consiglieri comunali e provinciali, invece, è previsto un permesso retribuito per ogni giornata di riunione del consiglio, più un monte di 24 ore al mese;
- Studio: gli studenti universitari hanno diritto a un permesso retribuito per l’intera giornata lavorativa del giorno d’esame;
- Congedo formazione: i dipendenti con almeno cinque anni di anzianità aziendale, possono chiedere un’aspettativa non retribuita per un massimo di undici mesi, per una volta sola nell’arco della vita lavorativa.
- Per il primo anno di vita del figlio, fino a tre anni in caso di handicap grave del bambino, la madre lavoratrice, anche in caso di adozione o affidamento ha diritto a due riposi quotidiani per allattamento della durata di un’ora ciascuno che vengono raddoppiati in caso di parto plurimo, fruibili anche consecutivamente nel caso di giornata lavorativa di durata inferiore a sei ore, si ha diritto a un solo riposo giornaliero di un’ora e conteggiati interamente con accredito dei contributi figurativi. Il permesso spetta al padre se:
- i figli sono affidati solo a lui;
- la madre lavoratrice dipendente non se ne avvale;
- la madre non è lavoratrice dipendente;
- la madre è deceduta o gravemente malata.
- in caso di presenza nel nucleo familiare di un disabilegrave, il lavoratore può assentarsi dal lavoro per 3 giorni o 18 ore al mese non cumulabili.
- avvertire prima il datore di lavoro secondo quanto previsto dal proprio CCNL;
- fare il prelievo in un centro di raccolta fisso o mobile autorizzato dal Ministero della Salute;
- esibire un certificato medico.
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