Patto di non concorrenza: a cosa serve
di Redazione
29/07/2016
Il patto di non concorrenza è un accordo distinto dal rapporto di lavoro ed è autonomo rispetto all’obbligo di fedeltà, esso riguarda esclusivamente il rapporto di lavoro subordinato e parasubordinato e non può applicarsi a ipotesi diverse (pensiamo al rapporto di agenzia, dove l’agente è un lavoratore autonomo). La Cassazione n. 1846 del 1975 stabilisce che l’accordo può essere concluso tra le parti in qualunque momento, a condizione che sia formalmente separato e distinto dal contratto di lavoro, cioè, durante lo svolgimento del rapporto lavorativo. La forma scritta è richiesta a pena di nullità e deve riguardare tutti gli elementi indicati dall’articolo 2125 del codice civile.
L’obbligo di fedeltà dell’articolo 2105 del codice civile cessa al termine del rapporto di lavoro. L‘articolo 2125 del codice civile ammette la possibilità di stipulare accordi per limitare l’attività dell’ex dipendente. Però, norma dispone che un eventuale patto di questo genere risulta nullo se non deriva da atto scritto, se non è pattuito un corrispettivo a favore del prestatore di lavoro e se il vincolo non è contenuto entro determinati limiti di oggetto, tempo e di luogo. La durata del vincolo, comunque non può essere superiore a cinque anni, se si tratta di dirigenti, e a tre anni negli altri casi.
Il patto di non concorrenza non riguarda le sole forme di concorrenza ma qualunque attività potenzialmente concorrenziale anche se è lecita.
Il patto di non concorrenza può prevedere un contenuto ampio e comprendere qualunque tipo di attività autonoma o subordinata che in qualunque modo possa ledere all’azienda. In ogni caso, l’accordo non può precludere al lavoratore qualsiasi opportunità professionale. I limiti posti all’attività lavorativa si valutano in relazione all’attività professionale effettivamente svolta dal lavoratore, il patto deve permettere di svolgere un’attività conforme alla qualificazione professionale maturata nel corso degli anni. La Cassazione n. 10062 del 1994 ha stabilito che, quando l’accordo riguarda un intero settore merceologico, si deve distinguere tra le attività tipiche ed esclusive del settore e le attività esercitabili indifferentemente in altri settori e, in relazione a tale distinzione, verificare se al lavoratore rimanga o no la possibilità di esercitare un’attività conforme al proprio bagaglio professionale.
Deve esserci un filo conduttore tra attività vietate e interesse del datore di lavoro, bisogna escludere l’illegittimità del comportamento di un lavoratore che lavorando alle dipendenze di un’impresa concorrente rispetto a quella del datore di lavoro nel quale si è impegnato con il patto di non concorrenza, svolge mansioni diverse rispetto a quelle sancite nel pregresso rapporto e che, comunque, non comporti alcun pericolo di concorrenza. La stessa cosa vale per i limiti territoriali, che devono essere valutati in relazione ai limiti posti dall’accordo alla attività da svolgere.
La ragione della norma è quella di garantire al lavoratore la possibilità di continuare a svolgere un’attività adatta alle proprie abilità.
Il patto di non concorrenza prevede, a fronte delle obbligazioni assunte dal lavoratore, la corresponsione da parte del datore di lavoro di una determinata somma di denaro che viene versata secondo gli accordi presi tra le parti. Generalmente il pagamento è mensile si trova in busta paga, ma può avere una rateizzazione diversa che può essere, ad esempio, trimestrale o semestrale.
In caso di mancato pagamento di quanto dovuto da parte del datore di lavoro, il lavoratore può agire per vie legali:
- per ottenere la risoluzione del contratto e chiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti e in questo caso, se si risolve il contratto il lavoratore non è più tenuto a rispettare l’obbligo di non concorrenza;
- per ottenere il pagamento di quanto dovuto dal datore di lavoro e per l’eventuale risarcimento dei danni subiti e in questo caso il lavoratore dovrà rispettare l’obbligo di non concorrenza.
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