La figura del dirigente d'azienda
di Redazione
30/10/2016
Scopriamo in questo articolo chi è il dirigente d’azienda, quali sono i suo obblighi e le sue responsabilità.
Il dirigente d’azienda è quel soggetto che grazie alle sue competenze professionali e i poteri gerarchici e funzionali in relazione all’incarico svolto, mette in funzione le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività e vigilando sul suo corretto svolgimento. In altre parole, il dirigente svolge le funzioni del datore di lavoro o di un suo sostituto, avendo l’autonomia necessaria per esercitare la propria funzione.
L’attività del dirigente si riferisce a un settore specifico o a tutta l’azienda nel suo complesso. Il ramo autonomo dell’azienda è un complesso unitario di servizi che hanno la medesima finalità e che, anche se destinati al medesimo organismo, possono assumere una configurazione indipendente attraverso l’accentramento di attività e mezzi che dunque hanno un rapporto di diretta dipendenza da questo.
Si deduce, quindi, la centralità del dirigente all’interno della complessa realtà dell’azienda. A volte per sopperire ad una elevata articolazione che caratterizza un’impresa, può essere necessario prevedere una serie di dirigenti, organizzati tra loro in ordine gerarchico, prevedendo sia vincoli di subordinazione che di coordinamento.
Il Decreto Legislativo n. 242 del 1996 distingueva gli obblighi del datore di lavoro da quelli che dei dirigenti, ponendo una distinzione tra le due figure, il Decreto Legislativo n. 81 del 2008 supera questa distinzione.
Poichè il dirigente è un delegato del datore di lavoro, egli deve occuparsi anche del tema della sicurezza sul lavoro, avendo le necessarie competenze e responsabilità che gli consentono di esercitare questo tipo di priorità. La sentenza n. 1238 della Corte di Cassazione indica che il controllo esercitato dal dirigente al fine delle misure di sicurezza stabilite dall’ordinamento lavoristico, consiste nelle misure relative a informazione, formazione, attrezzature idonee, presidi di sicurezza, e comunque ogni altra misura idonea, per comune regola di prudenza e diligenza, a garantire la sicurezza nei luoghi di lavoro.
Il dirigente ha il compito di monitorare, con una continua attività di vigilanza e controllo, i comportamenti dei lavoratori che possano rendere vani le cautele che sono state già intraprese, adottando i necessari provvedimenti disciplinari, fino ad arrivare al licenziamento. L’obbligo di vigilanza assidua e continuativa muore solo nel caso in cui si stiano espletando operazioni di semplicità estrema, affidate a dipendenti dotati di elevato grado di specializzazione e di lunga esperienza.
Un soggetto che gestisce uno o più servizi in autonomia decisionale ha diritto alla qualifica di dirigente e l’azienda deve riconoscerne il relativo inquadramento, questo è quanto è stato stabilito dalla Cassazione con la sentenza n. 18165/2015, che definisce “infondata la tesi che condiziona il riconoscimento della qualifica dirigenziale alla formale investitura da parte dei vertici aziendali”.
La Suprema Corte ribadisce con sentenza n. 5809 del 2010, che ai fini del riconoscimento della qualifica dirigenziale: “è sufficiente che sia dimostrato l’espletamento di fatto delle relative mansioni, caratterizzate dalla preposizione a uno o più servizi con ampia autonomia decisionale, e non occorre anche una formale investitura trasfusa in una procura speciale”.
La stessa sentenza definisce anche la seguente differenza fra:
- Dirigente, in questo caso la qualifica spetta se il dipendente è preposto alla direzione dell’intera organizzazione aziendale, ovvero ad una branca o a un settore autonomo di essa, con attribuzioni che, per la loro ampiezza e i poteri di iniziativa e discrezionalità che comportano, implicano di fatto una partecipazione alle decisioni di governo complessivo dell’azienda.
- impiegato con funzioni direttive cioè colui che è preposto a un singolo ramo di servizio, ufficio o reparto e svolge la sua attività sotto il controllo di un imprenditore o di un dirigente, con poteri di iniziativa circoscritti e con corrispondente limitazione di responsabilità.
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