Email di spam: posso essere risarcito?
di Redazione
27/04/2017
Quando si parla di risarcimento danni per spam si deve considerare che la materia è in costante evoluzione, al pari delle tecnologie di comunicazione che sono coinvolte nella diffusione del fenomeno. Ciò condiziona il legislatore, sia nazionale che europeo, e ancor di più la giurisprudenza che ha negli ultimissimi tempi sempre più di frequente riconosce numerose ipotesi delittuose e ha arricchito la disciplina vigente nel suo confrontarsi con i casi concreti oggetto di giudizio.
Si osserva che ricevere una così elevata quantità d messaggi indesiderati reca intralcio all’utile consultazione di quelle mail a cui viceversa siamo realmente interessati. Questo intralcio si traduce nel tempo che quotidianamente spendiamo per cancellare le mail indesiderate e nel rischio che, oltre a quelle indesiderate, potremmo erroneamente eliminare anche messaggi importanti, attinenti alle nostre relazioni professionali o affettive. Questi disagi sono aggravati dalla circostanza che la corrispondenza elettronica sia sempre più spesso gestita attraverso piattaforme mobile, tramite le quali sfogliare, aprire, leggere ed eliminare decine di messaggi risulta in qualche modo snervante.
Per ottenere il risarcimento dei danni per spam, il primo ostacolo che si incontra consiste nella identificazione del mittente da cui provengono i messaggi indesiderati. È bene chiarire subito che, nel caso in cui il mittente risulti avere sede in paesi esteri, l’attività di identificazione e le successive eventuali fasi giudiziarie richiederebbero un iter eccessivamente complesso, tale da sconsigliare il ricorso a qualsiasi tutela. Viceversa, il caso in cui il mittente risulti aver sede in Italia, poiché in tale ipotesi è più semplice invocare l’applicazione del Codice in materia di protezione dei dati personali. Risalire all’identità del mittente è meno complesso di quel che si può pensare: generalmente è sufficiente esaminare il messaggio di spam, poiché in esso probabilmente saranno già declinate tutte le generalità dell’attività commerciale che lo spammer desiderava pubblicizzare.
Nel 99% dei casi lo spammer non è altri che lo stesso titolare dell’attività commerciale pubblicizzata nel messaggio indesiderato. Qualora servano ulteriori elementi di raffronto, sarà utile consultare i dati del registro, in cui sono pubblicati gli estremi dei titolari di tutti i siti internet. Per consultare i dati dei registri italiani e internazionali è sufficienti utilizzare servizi denominati Who Is. Se il messaggio proviene da una mail del tipo xxx@nomesito.it sarà necessario effettuare la ricerca attraverso il who is italiano; se, invece, il messaggio proviene da una mail o pubblicizza un sito con estensione internazione (cioè .com, .net, .org, ecc.) allora sarà sufficiente consultare un who is internazionale.
Una volta che sarete così risaliti all’identità e all’indirizzo del vostro spammer, prima di intraprendere ogni altra azione, sarà bene inviargli una lettera con cui gli intimerete, ai sensi dell’articolo 7 del D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196, di comunicarvi:
- il nome, cognome e indirizzo (o denominazione o ragione sociale e domicilio) del titolare e del responsabile legale del trattamento dei dati personali;
- gli estremi di una vostra eventuale preventiva dichiarazione con la quale lo avreste autorizzato espressamente al trattamento dei vostri dati personali (nella fattispecie l’indirizzo e-mail), resa con le modalità previste dall’art.13 del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 o dell’art. 10 della Legge 31/12/1996 n. 675 qualora l’eventuale consenso fosse stato dato prima dell’1/1/2004;
- l’esatta origine dei vostri dati personali in suo possesso;
- nel caso i dati fossero stati acquisiti da terzi, se questa terza parte è anche in possesso (oltre alle liberatorie precedenti) di una vostra dichiarazione (resa anch’essa con le modalità sopra citate) con la quale avreste autorizzato la diffusione dei dati.
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