Approvata la riforma delle pensioni
di Redazione
01/12/2016
L’attesissima riforma delle pensioni è stata approvata nell’aula di Montecitorio lo scorso 28 novembre 2016 nella Legge di Bilancio 2017. Tante le novità: estensione Opzione Donna, aumento platea ottava salvaguardia esodati, cumulo contributi gratuito anche per le casse previdenziali dei professionisti e APE. In questo articolo.
È stata estesa la pensione anticipata alle lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dl 1958, a patto che abbiano maturato i 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2015. Questo significa che il requisito per andare in pensione con l’Opzione Donna è il seguente: 57 anni di età per le lavoratrici dipendenti o 58 anni di età per le lavoratrici autonome e 35 anni di contributi maturati entro il 31 dicembre 2015.
La norma approvata, quindi, prevede che l’opzione donna è estesa alle lavoratrici che non hanno maturato entro il 31 dicembre 2015 i requisiti previsti dalla stessa disposizioni previsti per effetto degli incrementi delle speranze di vita di cui all’articolo 12 del decreto legge 78/2010.
Questo, per quanto riguarda la maturazione del requisito. L’accesso al trattamento pensionistico deve tenere conto dell’adeguamento alle speranze di vita, attualmente pari a sei mesi, cioè 3 mesi scattati nel 2013 e quattro mesi nel 2016. Quindi, per le lavoratrici nate nell’ultimo trimestre dell’anno, l’esercizio dell’Opzione Donna è possibile fino al 31 luglio 2016. Poi, tenendo conto delle finestre mobili, la pensione vera e propria arriverà dopo 12 mesi per le dipendenti e 18 mesi per le autonome.
Facciamo un esempio chiarificatore: una lavoratrice dipendente nata nel dicembre del 1958, matura il diritto alla pensione dal luglio 2016, sempre che al 31 dicembre 2015 abbia 35 anni di contributi versati, la pensione decorrerà dal primo agosto 2017. Per questa misura sono stati stanziati circa 257 milioni di euro, stimando una platea di beneficiarie di circa 4000 lavoratrici.
Per quanto riguarda l’estensione dell’ottava salvaguardia esodati, essa riguarda coloro che sono entrati in mobilità entro il 31 dicembre 2014 (prima la scadenza era fine 2012), il provvedimento tutelerà in tutto 30.700 persone, contro le precedenti 27.700.
Di seguito gli esodati che saranno coinvolti:
- 8.000 collocati in mobilità o trattamento speciale edile a seguito di accordi governativi o non governativi stipulati entro il 31 dicembre 2011, oppure, in mancanza di accordi, da aziende cessate o interessate dall’attivazione di procedure concorsuali (fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria o amministrazione straordinaria speciale). I cambiamenti rispetto ai paletti previsti dalla settima salvaguardia sono la cessazione dall’attività lavorativa che deve essere avvenuta entro il 31 dicembre 2012 e il diritto alla pensione che va perfezionato entro 36 mesi dalla fine della mobilità.
- 9.200 prosecutori volontari autorizzati entro il 4 dicembre 2011, con almeno un contributo volontario al 6 dicembre 2011, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2019.
- 1.200 prosecutori volontari, sempre autorizzati entro il 4 dicembre 2011, che non hanno contributi accreditati entro il 6 dicembre 2011, ma che ne abbiano almeno uno, derivante da effettiva attività lavorativa, compreso fra il 1° gennaio 2007 e il 30 novembre 2013, con maturazione della pensione entro il 6 gennaio 2018.
- 7.800 cessati dal servizio che perfezionano i requisiti utili alla decorrenza del trattamento pensionistico entro il 6 gennaio 2018.
- 700 in congedo per assistere figli con disabilità grave che perfezionano il requisito per la pensione entro il 6 gennaio 2019.
- 800 a tempo determinato cessati fra il 2007 e il 2011, non rioccupati a tempo indeterminato, che maturano la pensione entro il 6 gennaio 2018.
- disoccupati con almeno 30 anni di contributi che hanno concluso l’indennità da almeno tre mesi;
- lavoratori che assistono da almeno sei mesi il coniuge o un parente di primo grado con handicap grave e in questo caso ci vogliono almeno 30 anni di contributi;
- persone con riduzione della capacità lavorativa pari almeno al 74%, e 30 anni di contributi versati;
- lavoratori dipendenti impiegati in mansioni usuranti da almeno sei anni, con almeno 36 anni di contributi. le mansioni usuranti sono: operai dell’industria estrattiva, dell’edilizia e della manutenzione degli edifici, conduttori di gru, di macchinari mobili per la perforazione nelle costruzioni, conciatori di pelli e di pellicce, conduttori di convogli ferroviari e personale viaggiante, conduttori di mezzi pesanti e camion, professioni sanitarie infermieristiche ed ostetriche ospedaliere con lavoro organizzato in turni, addetti all’assistenza personale di persone in condizioni di non autosufficienza, professori di scuola pre-primaria, facchini, addetti allo spostamento merci ed assimilati, personale non qualificato addetto ai servizi di pulizia, operatori ecologici e altri raccoglitori e separatori di rifiuti.
- disoccupati senza indennità da almeno tre mesi,
- lavoratori che assistono coniuge o parenti di primo grado con handicap grave,
- lavoratori con riduzione della capacità lavorativa del 74%, lavoratori con mansioni usuranti da almeno sei anni (le tipologie di mansioni usuranti sono le stesse previste per l’APE).
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