Quanto ne sappiamo sul lavoro agricolo?
di Redazione
01/06/2016
L’agricoltura è un settore molto particolare rispetto alle altre tipologie di lavoro; allora poniamoci la domanda: quanto ne sappiamo in merito se vogliamo intraprende la carriera di imprenditore agricolo o anche di semplice operaio?
Vediamo di schiarirci le idee, cercando di dare una risposta soddisfacente alle domande più comuni, ma anche a quelle più puntigliose che ci vengono in mente.
Il settore dell’agricoltura è un settore di produttività che subisce una certa stagionalità ed è legato agli eventi atmosferici che si riflettono immancabilmente anche negli aspetti previdenziali e lavorativi.
Negli ultimi anni abbiamo assistito ad una evoluzione in questo ambito poiché è stato abolito il salario medio convenzionale per gli operai agricoli introducendo, anche in questo settore, il minimale di legge e introducendo il Libro unico del lavoro in sostituzione del registro di impresa.
Ma chi è questa figura poco conosciuta, quale l’imprenditore agricolo? Secondo la nuova
riformulazione dell’articolo 2135 del codice civile “è imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo; silvicoltura; allevamento di animali; attività connesse”. La definizione posta dall’articolo prevede le attività per la cura e l’accrescimento di una successione biologica di natura vegetale o animale che adoperano il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine. Prevede come attività connesse quelle svolte dall’imprenditore agricolo nella manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei prodotti che si ottengono dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali, incluse le attività per la fornitura di beni o servizi mediante l’utilizzo di attrezzature o risorse dell’azienda, comprese le attività volte a valorizzare il territorio e il patrimonio rurale e forestale.
Possedere un fondo quindi non è sufficiente a definirsi imprenditore agricolo.
Se vogliamo essere collocati nella tipologia di lavoratori agricoli, ai fini previdenziali e assicurativi, bisogna misurare l’impatto delle attività assolte e delle risorse utilizzate in relazione all’attività più del 50% dei prodotti trasformati e commercializzati deve provenire dalla derivazione aziendale e anche il tempo di impiego delle attrezzature e delle risorse aziendali nelle lavorazioni interne all’azienda deve essere superiore rispetto al tempo di impiego nell’attività diretta alla fornitura di servizi a favore di terzi in base alla circolare dell’INPS n. 53/2003 e circ. n. 186/2003.
E se voglio intraprendere l’attività di agriturismo? Anche in quest’ambito ci sono state delle modifiche normative; la norma, infatti, definisce come “attività agrituristiche” quelle di ricevimento e accoglienza effettuate dagli imprenditori agricoli anche nella forma di società di capitali o di persone, oppure associati fra loro, attraverso l’utilizzo della propria azienda in relazione con le attività di coltivazione del fondo, di silvicoltura e di allevamento di animali.
In altre parole, per avviare il mio agriturismo devo avere il titolo di imprenditore agricolo.
Le prestazioni di lavoro nell’ambito agricolo si dividono in tre categorie:
- Lavoratori autonomi: coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali;
- Lavoratori associati: mezzadri, coloni parziari e soccidari (si tratta di coltivatori che dividono i prodotti con i proprietari dei fondi);
- Lavoratori subordinati e assimilati: dipendenti, piccoli coloni, compartecipanti individuali e familiari. I lavoratori subordinati si distinguono in: dirigenti, quadri, impiegati e operai.
- interviene tra soggetti che hanno entrambi la qualifica di coltivatori diretti;
- i soggetti che rendono la prestazione reciproca siano: il coltivatore diretto e/o gli eventuali appartenenti al nucleo familiare, se iscritti alla relativa gestione previdenziale;
- non vi sia alcuna remunerazione o corrispettivo in denaro o natura espressamente scambiato tra le parti a ristoro della prestazione resa;
- le prestazioni date e ricevute prescindano da un qualunque calcolo di stretta equivalenza quantitativa e qualitativa;
- la prestazione attenga esclusivamente ad attività rientranti nello specifico dell’attività agricola, principale o «connessa» che sia.
- I coltivatori diretti sono i piccoli imprenditori che coltivano il fondo svolgendo la loro attività con il lavoro proprio e dei componenti della propria famiglia.
- Il proprietario terriero (del fondo) e il mezzadro o colone si associano per la coltivazione del terreno e per l’esercizio delle attività connesse allo scopo di dividere a metà i prodotti e gli utili che ne conseguono.
- dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione attività ai fini Iva;
- domanda d’iscrizione di nuove imprese, modifica, cessazione nel registro imprese e nel Rea, con esclusione dell’adempimento del deposito del bilancio;
- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione dell’impresa ai fini INAIL;
- domanda d’iscrizione, variazione, cessazione al registro imprese con effetto per l’INPS
- domanda di iscrizione e cessazione di impresa con dipendenti ai fini Inps;
- variazione dei dati d’impresa con dipendenti ai fini Inps in relazione a:
- attività esercitata;
- cessazione attività;
- modifica denominazione impresa individuale;
- modifica ragione sociale;
- riattivazione attività;
- sospensione attività;
- modifica della sede legale;
- modifica della sede operativa;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini Inps;
- domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’albo delle imprese artigiane.
- Minimo di stipendio base mensile
- Indennità di contingenza
- Elemento distinto della retribuzione
- Minimo di stipendio integrativo
- Aumenti periodici di anzianità
- Il fondo di accantonamento del trattamento di fine rapporto (l’aliquota è del 6% ed è a totale carico del datore, alla fine del rapporto sarà l’ENPAIA a erogare il TFR al lavoratore) ;
- L’assicurazione contro gli infortuni (per infortuni professionali, extraprofessionali, malattie professionali);
- Il fondo di previdenza (l’aliquota è del 4% di cui 1,50% è a carico del lavoratore, l’1% viene destinato a prestazioni economiche per la copertura del rischio di morte e invalidità assoluta, ecc.).
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