La quattordicesima: non è per tutti!
di Redazione
05/09/2016
La quattordicesima mensilità è una mensilità aggiuntiva che generalmente viene accreditata nella busta paga di luglio, che si riscuote nel mese di agosto, o nel cedolino della pensione di luglio.
Ma la quattordicesima non è un privilegio di tutti!
I lavoratori dipendenti, che appartengono a determinate categorie e settori, con l’avvicinarsi dell’estate, cercano di capire come si calcola la quattordicesima mensilità, per sapere di quale cifra si appesantirà la busta paga di luglio.
Il calcolo della quattordicesima mensilità, per i dipendenti a cui da contratto spetta, si basa sulla retribuzione che viene percepita dal lavoratore dal 1° luglio dell’anno precedente fino al 30 giugno dell’anno in corso. E come abbiamo detto solo alcune tipologie di lavoratori ne usufruiscono e parliamo dei lavoratori appartenenti al settore dell’edilizia, del turismo e del commercio.
La quattordicesima, come la tredicesima mensilità, si calcola sulla base della retribuzione lorda annua. Per le frazioni di mese si parte da una parte di 15 giorni. Nel caso in cui una persona abbia lavorato per meno di 12 mesi, bisogna basare il calcolo sul numero di mesi effettivamente lavorati.
La formula è:
(retribuzione lorda mensile per il numero di mesi lavorati) diviso il totale delle mensilità.
Come la tredicesima, ci sono degli elementi che possono fare parte del calcolo per intero oppure solo in modo parziale. Le assenze dovute ai seguenti casi vengono calcolate per intero e non saranno una diminuzione della base imponibile del calcolo:
- Ferie;
- Festività e permessi;
- Festività e Permessi;
- Congedo Matrimoniale;
- Malattia (malattia breve completamente a carico del datore di lavoro);
- Infortunio (entro i tempi previsti da contratto);
- Riposo giornaliero per allattamento.
- Congedo Parentale;
- Servizio di Leva;
- Lavoro straordinario;
- Lavoro notturno (non previsto dal normale orario lavorativo);
- Malattia e infortuni oltre i tempi previsti da contratto;
- Sciopero;
- Permessi;
- 336 euro (per meno di 15 anni di contributi);
- 420 euro (fino 25 anni di versamenti);
- 504 euro (da 25 anni in su).
- Dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti;
- Della gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere;
- Delle gestioni dei contributi e delle prestazioni previdenziali dei coltivatori diretti , mezzadri e coloni, degli artigiani e degli esercenti attività commerciali;
- Della gestione separata per i soggetti che esercitano professione abituale, ancorché' non esclusiva, attivita' di lavoro autonomo;
- Del fondo di previdenza del clero secolare e dei ministri di culto delle confessioni religiose diverse dalla cattolica;
- Delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative dell’assicurazione generale obbligatoria gestite da enti pubblici di previdenza obbligatoria.
- Invalidità civile;
- Pensione sociale;
- Assegno sociale;
- Rendita facoltativa di vecchiaia o invalidità;
- Pensione di vecchiaia o invalidità a favore delle casalinghe;
- Pensione di vecchiaia, invalidità o ai superstiti a carico della gestione speciale per il personale degli enti pubblici creditizi;
- Assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito ordinario;
- Assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito cooperativo;
- Assegno straordinario di sostegno al reddito per i dipendenti delle aziende di credito delle esattorie;
- Indennizzo per attività commerciale;
- Pensioni ordinarie di invalidità o ai superstiti già a carico del soppresso Fondo Previdenziale e Assistenziale degli Spedizionieri doganali.
Articolo Precedente
Assunzioni: agevolazioni e sgravi
Articolo Successivo
Indennita' di trasferta: di cosa parliamo?
Redazione